sabato 10 ottobre 2026

 Nel pubblico impiego l'indennità sostitutiva delle ferie quando deve essere erogata?


Tribunale Torino sez. lav., 24/07/2026, n. 3795


Posto che le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore ed al contempo un obbligo del datore di lavoro, il diritto a percepire un’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è collegato al diritto alle ferie annuali retribuite. Pertanto il lavoratore che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto ad un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non riesca a provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di fruire del riposo prima della cessazione, con un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo

giovedì 8 ottobre 2026

 Quando occorre presentare il ricorso giudiziario contro l'Inps in materia pensionistica?


Cassazione civile sez. lav., 07/10/2026, (ud. 16/09/2026- dep. 07/10/2026) - n. 26366


Questione controversa è il dies a quo della decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, in forza del quale "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".


3.2 Premesso che, quanto alla "distribuzione dell'onere probatorio relativamente alla decorrenza del termine di decadenza, si osserva che è onere della parte che vuole agire in giudizio dare la prova della tempestività della sua azione ove, come nel caso in esame, il suo diritto sia assoggettato ad un termine di decadenza superato il quale l'azione non sia più proponibile" (ex multis Cass. n. 9380/2014), il ricorrente ha agito in giudizio allegando di aver presentato domanda amministrativa in data 17 aprile 2013 e precisando che era stato presentato ricorso amministrativo: di quest'ultimo non ha specificato la data (pag. 12 del ricorso di legittimità), affermando che il patronato non aveva inviato la documentazione relativa al procedimento.

mercoledì 7 ottobre 2026

 Il recesso per giusta causa nel contratto di agenzia è assoggettato ad un termine decadenziale?


Cassazione civile sez. lav., 2/10/2026, n. 26112


Nel contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 ss. c.c. e dagli Accordi economici collettivi, non è previsto alcun termine decadenziale per l'esercizio del recesso per giusta causa decorrente dalla scoperta dei fatti, né il giudice può introdurlo in via interpretativa mediante applicazione analogica delle regole sul procedimento disciplinare del lavoro subordinato di cui all'art. 7 l. n. 300/1970.

martedì 6 ottobre 2026

 Le sanzioni a.ministrative si trasmettono agli eredi?


Cassazione civile sez. lav., 10/03/2011,


preliminarmente osservato che parte controricorrente ha fatto presente che in data 27 giugno 2006 e, cioè, ancor prima della notifica del ricorso, era deceduto B.G., ritenuto responsabile delle violazioni amministrative, deducendo, in conseguenza di tale evento, l'estinzione dell'obbligazione e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse anche nei confronti della società Europa invest, obbligata solidale alla sanzione. La deduzione è fondata, ponendosi in linea con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per le sanzioni, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale (Cass. n. 2501/2000, Cass. n. 2064/1994).

lunedì 5 ottobre 2026

 Agli enti pubblici economici si applica l'art. 2103 cc?


Cassazione civile sez. lav., 10/09/2026, n. 25179


Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, la previsione del reclutamento mediante concorso o selezione non determina la nullità dell'assegnazione di fatto a mansioni superiori né esclude l'applicazione dell'art. 2103 c.c.; in difetto di operatività dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, trova applicazione la disciplina privatistica sulle mansioni, con riconoscimento della superiore qualifica e delle differenze retributive.

venerdì 2 ottobre 2026

 Come deve essere determinata la retribuzione feriale?


Corte appello Brescia sez. lav., 18/06/2026, n. 86


La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, deve ricomprendere tutti gli emolumenti che in modo stabile e non meramente occasionale, presentano un collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con il suo status professionale (luogo, orario, turni, disagi). Tali indennità, non essendo rapportate a specifiche spese sostenute dal dipendente, non hanno natura risarcitoria ma assumono funzione retributiva, remunerando il disagio connesso al luogo e alle modalità della prestazione. L’esclusione di tali emolumenti, specie in presenza di livelli retributivi contenuti, produce infatti un effetto dissuasivo nell’esercizio del diritto alle ferie, scoraggiando il pieno godimento del riposo. In conformità alle disposizioni unionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia, e dalla giurisprudenza di legittimità, eventuali clausole dei contratti collettivi di settore non possono legittimamente derogare in peius, non assumendo rilievo, in senso contrario, il fatto che il lavoratore abbia comunque goduto delle ferie o che il datore invochi errori protratti nel tempo nell’erogazione di talune voci retributive.

giovedì 1 ottobre 2026

 Che efficacia ha la transazione stipulata tra assicurazione del datore di lavoro e lavoratore infortunato?


Cassazione civile sez. lav., 29/12/2025, n. 34619


La transazione - come riportata testualmente dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 7) - è stata stipulata tra l'infortunato e la compagnia assicuratrice della società datrice di lavoro. Come tale, l'atto è valido ed efficace, non soggiacendo nei confronti di UNIPOL al regime impugnatorio, che l'art. 2113 c.c. prevede limitatamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro.


Nella transazione vi è pure rinunzia del lavoratore in favore di terzi, ossia dell'assicurato (la società datrice di lavoro) e delle persone delle quali l'assicurato sarebbe chiamato a rispondere (nel caso di specie il Ma.Al.). A tal riguardo si rientra nello schema negoziale del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), che conferisce un beneficio al terzo, da quest'ultimo pertanto invocabile.


Orbene, tale rinunzia in favore della datrice di lavoro è certamente impugnabile dal dipendente ai sensi dell'art. 2113 c.c. Non altrettanto può dirsi per quella nei confronti dell'ulteriore terzo (il Ma.Al.), in quanto non legato all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e comunque non titolare della qualità di "datore di lavoro" dell'infortunato, il quale pertanto non può avvalersi del regime impugnatorio previsto dall'art. 2113 c.c.


Quanto all'interpretazione dell'oggetto della transazione - se cioè questa riguardi anche "diritti futuri" - trattasi di questione di merito, riservata al giudice di merito, né la decisione dei Giudici d'appello viene censurata sotto il profilo della violazione di criteri di ermeneutica contrattuale. In ogni caso, una volta esclusa sia l'applicabilità del regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti del Ma.Al., sia, analogamente, la nullità delle rinunzie a diritti futuri (sanzione che trova applicazione unicamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro), ogni altra censura resta assorbita.


Infine è inammissibile la doglianza incentrata sull'art. 1304 c.c., norma che riguarda le obbligazioni solidali, sia perché l'atto transattivo non è stato stipulato con un condebitore solidale (la datrice di lavoro), bensì con il suo assicuratore UNIPOL, sia perché la questione della forma necessaria con cui il Ma.Al. avrebbe dovuto dichiarare di voler profittare di quella transazione è del tutto nuova, non essendovene traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha assolto l'onere di specificare se, dove, come e quando abbia sollevato tale questione

mercoledì 30 settembre 2026

 Come si determina la retribuzione feriale?


Corte appello Brescia sez. lav., 18/06/2026, n. 86

La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, deve ricomprendere tutti gli emolumenti che in modo stabile e non meramente occasionale, presentano un collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con il suo status professionale (luogo, orario, turni, disagi). Tali indennità, non essendo rapportate a specifiche spese sostenute dal dipendente, non hanno natura risarcitoria ma assumono funzione retributiva, remunerando il disagio connesso al luogo e alle modalità della prestazione. L’esclusione di tali emolumenti, specie in presenza di livelli retributivi contenuti, produce infatti un effetto dissuasivo nell’esercizio del diritto alle ferie, scoraggiando il pieno godimento del riposo. In conformità alle disposizioni unionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia, e dalla giurisprudenza di legittimità, eventuali clausole dei contratti collettivi di settore non possono legittimamente derogare in peius, non assumendo rilievo, in senso contrario, il fatto che il lavoratore abbia comunque goduto delle ferie o che il datore invochi errori protratti nel tempo nell’erogazione di talune voci retributive.

martedì 29 settembre 2026

 Quali contratti possono possono introdurre le ipotesi divammissibilità del lavoro intermittente?


Tribunale Velletri , 25/09/2025, n. 1255


Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, le ipotesi oggettive per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente possono essere individuate solo dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del medesimo decreto legislativo e cioè contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

lunedì 28 settembre 2026

 Quando i lavori socialmente utili possono essere qualificati come rapporti di lavoro ordinari?

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2026, n. 25709

Nei rapporti di lavoro socialmente utili, la qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, con applicazione dell'art. 2126 c.c., richiede la compresenza di due presupposti: a) la radicale difformità dell'attività concretamente svolta rispetto al progetto LSU; b) lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente utilizzatore. Tali requisiti non sono alternativi né sovrapponibili e lo sviamento dal progetto costituisce prerequisito essenziale, in mancanza del quale è precluso ogni ulteriore accertamento sulla subordinazion

venerdì 25 settembre 2026

 Quando è possivile deteeninare lo straordinario equitativamente?


Corte appello Catania sez. lav., 9/02/2026, n. 29

Spetta al lavoratore che agisce per ottenere il compenso per lavoro straordinario l'onere di provare l'effettivo svolgimento della prestazione oltre l'orario stabilito; tuttavia la mancata prova dell'esatto ammontare delle ore di lavoro straordinario non impedisce al giudice di quantificarle in via equitativa, purché a monte sia stata già accertata la sussistenza del lavoro straordinario

giovedì 24 settembre 2026

 Come si realizza la cessione di azienda in presenza di più punti vendita non autonomi?

Corte appello Milano , 23/09/2025, n. 673

Nel momento in cui si esclude che un singolo punto vendita costituisca un ramo aziendale autonomo (con la ovvia sottointesa conclusione che esso faccia parte della medesima azienda) e una volta che si afferma che è stata ceduta l’azienda nelle sue varie articolazioni territoriali non funzionalmente autonome, anche i lavoratori impiegati nell’unico punto vendita escluso dalla cessione devono vedere trasferito all’acquirente il proprio rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., finendosi altrimenti per avallare una non consentita forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità. 

mercoledì 23 settembre 2026

 Quando è legittimo il distacco?


Tribunale Mantova sez. lav., 24/06/2026, n. 174


L'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 disciplina il "distacco", vale a dire il trasferimento temporaneo, disposto dal datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, di uno o più lavoratori che vengono messi a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una specifica e determinata attività lavorativa. Requisiti di legittimità del distacco sono la temporaneità - ossia la non definitività della destinazione del lavoratore presso il distaccatario - e l'interesse del distaccante, ossia qualsivoglia interesse produttivo che non coincida con la mera somministrazione di lavoro

martedì 22 settembre 2026

 Quando ricorre lo stato di bisogno ai fini del reato ex art. 603 bis cp?




Cassazione penale sez. III, 9/07/2026, n. 31546

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno di cui all'art. 603-bis c.p. ricorre quando il lavoratore versi in una grave difficoltà, anche solo temporanea, idonea a comprimere in concreto la sua libertà di autodeterminazione, e non richiede una condizione di indigenza estrema. La regolarità formale del rapporto di lavoro, la disponibilità di un alloggio o di beni di modesto valore, così come la mera astratta possibilità di accesso ad ammortizzatori sociali (quali la NASpI), non sono, di per sé soli, elementi idonei ad escludere lo stato di bisogno, ove permangano condizioni economiche e familiari tali da costringere il lavoratore ad accettare trattamenti gravemente deteriori.

lunedì 21 settembre 2026

 

Come si determina la base imponibile della contribuzione alla gestione commercianti/artigiani?




Cassazione civile sez. lav., 17/09/2026, (ud. 07/07/2026- dep. 17/09/2026) - n. 25467




Nel presente giudizio si controverte di un socio e Presidente di CdA di società a responsabilità limitata, iscritto alla gestione commercianti/artigiani in virtù della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale della società.

Non viene in discussione l'obbligo di iscrizione del sig. Ro.Em. a detta gestione, posto che egli ad essa è iscritto e versa la contribuzione minima.

Il tema è, invece, quello della determinazione della base imponibile su cui calcolare la contribuzione a percentuale: l'unica questione devoluta a questa Corte concerne l'obbligo di computare in detta base gli utili prodotti dalla società in cui si esplica l'attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarli e non abbia optato per l'imputazione dei redditi "per trasparenza".

4. Occorre, preliminarmente, ricostruire l'evoluzione della disciplina che ha individuato la base imponibile della contribuzione dovuta alla gestione speciale.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 luglio 1990, ha commisurato "l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori" al "12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente".

Con l'art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992, aggiunto dalla legge di conversione n. 438/1992, il legislatore ha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori "alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

5. La contribuzione previdenziale non è più ancorata "soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione" ed è così parametrata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto), anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligo d'iscrizione.

Ne discende l'ampliamento della base imponibile contributiva (da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e, specularmente, della base pensionabile, "con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione" (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).




6. Il riferimento alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione artigiani e commercianti di computare nella base imponibile quelli percepiti in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d'iscrizione alla gestione speciale.

L'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 qualifica, difatti, come redditi di impresa "(i) redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale" e negli stessi termini dispone oggi l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2026, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi" e applicabile dal primo gennaio 2027.

I redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato "sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" (art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, disposizione confermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2026).

Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dalla società in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, in quanto l'imputazione "per trasparenza" realizza, sia pure ai soli fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).

7. Diversamente, non trattandosi di reddito d'impresa, il lavoratore già iscritto alla gestione artigiani e commercianti, in virtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti alcuna attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizione del socio fondatore della società che non collabori al lavoro aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).

Questa Corte è costante nell'affermare che "l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'INPS" (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il "semplice apporto di ciascuno al capitale sociale", avulso dallo svolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto), esula dai redditi d'impresa considerati dal legislatore ai fini dell'estensione della base imponibile.

Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare la contribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestione artigiani e commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).

8. Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto al capitale. Il controricorrente svolge l'attività lavorativa nella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturisce l'obbligo assicurativo.

A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettiva di una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto della società di capitali, ha puntualizzato che "I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa... L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della sua quota di partecipazione societaria" (Cass., S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi della decisione).

9. Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il reddito d'impresa dichiarato dalla società di capitali si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale di tale società, confluendo così nella base imponibile contributiva.




10. Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF.




Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società di capitali opti per il regime della imputazione "per trasparenza" ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 117/2026).




Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell'imputazione "per trasparenza", il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.




11. A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.




L'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, pur ampliando la base imponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresa denunciati dall'obbligato ai fini IRPEF.




Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatore e si connota per una puntuale accezione tecnica, come conferma il raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da un analogo tenore.




Riguardo all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali, l'art. 29, ultimo comma, della legge n. 160/1975 identifica il reddito derivante dall'attività d'impresa in quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.




Successivamente, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il già citato art. 1 della legge n. 233/1990 non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la base imponibile secondo una latitudine più ristretta.




La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmente verificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall'imputazione fiscale del reddito.




Il legislatore configura il reddito che l'obbligato denuncia ai fini IRPEF come congruo parametro dell'obbligo contributivo e, con scelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.




Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciato dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non - come la legge prescrive - un reddito dell'obbligato.




12. Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell'obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall'art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.




Pertanto, la dizione "denunciati" non può tramutarsi in un più generico richiamo ai redditi in astratto "conseguibili" e provvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfatti tutti i presupposti dell'obbligo di denuncia.




Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogans dell'enunciato normativo.




13. Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall'intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale con quella tributaria.




Come ha osservato la Corte costituzionale, l'assetto prefigurato dalla legge, nell'assumere "una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario", attua "la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia" (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).




Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e di difformità in ordine all'elemento qualificante del reddito denunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributaria definire.




La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica anche rispetto ai principi che hanno orientato questa Corte nel dirimere le questioni inerenti alla determinazione della base imponibile, individuando nella normativa tributaria il paradigma di riferimento della connessa normativa previdenziale.




14. Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segno contrario addotti dalla Procura Generale e dall'Istituto.




15. Da un punto di vista eminentemente letterale, non è decisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e non di redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l'effettiva percezione del reddito.




Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamente percepito, ma se il reddito sia per legge imputato all'obbligato, in virtù della percezione degli utili o dell'opzione della società a responsabilità limitata per il regime di imputazione per trasparenza caratteristico delle società di persone.

alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.

16. Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall'obbligato, può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del D.L. n. 384/1992, che si prefigge di ampliare la base imponibile contributiva.




Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àdito a un'estensione indiscriminata dell'obbligo, come questa Corte ha osservato nell'escludere la rilevanza dei redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cui l'obbligato non svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione).




17. Non giova neppure invocare l'esigenza di razionalizzare e interpretare in chiave sistematica una normativa stratificata e complessa.




L'opera di coordinamento affidata all'interprete non può che confrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia del reddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l'àmbito operativo della disciplina, senza determinarne, per le società a responsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità che l'ufficio della Procura Generale paventa.




18. Né si dimostra dirimente l'obiezione che tale esegesi affievolisca l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva. La determinazione del quantum dei contributi dovuti sarebbe rimessa all'arbitrio dell'obbligato, secondo una scelta inedita nell'ordinamento previdenziale, anche alla luce del rango pubblicistico degl'interessi coinvolti.




La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campo anche da tali critiche.




È la legge stessa, nel disciplinare l'obbligazione contributiva e nel delineare i contorni della sua inderogabilità in modo autonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurando l'obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.




Il peculiare atteggiarsi dell'obbligo contributivo di chi partecipi al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata rispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativa previdenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmente correlata alle particolarità dei diversi tipi societari e del grado d'immedesimazione tra società e socio e al conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.




19. A diverse conclusioni non induce l'esigenza di reprimere l'impiego strumentale e distorto dell'accantonamento degli utili.




La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioni imprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intento fraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non è necessariamente influenzata dalle scelte dell'obbligato e/o dal suo ruolo apicale nella compagine societaria.




Per altro verso, l'asserita finalità antielusiva non giustifica l'individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto alla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.




20. Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppure dai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioni erogate e dai principi solidaristici che permeano l'ordinamento previdenziale.




L'obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntuale e vincolante, non può travalicare i limiti tracciati dalla legge sol perché a tale estensione fa riscontro l'incremento delle prestazioni previdenziali future.




Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l'adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.

21. In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione artigiani e commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.

Grava, peraltro, sull'ente creditore l'onere di provare l'imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell'obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell'avvenuta percezione degli utili o dell'opzione della società per l'imputazione "per trasparenza" ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986.




22. La decisione d'appello non merita, dunque, censure per aver escluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati dall'obbligato ai fini IRPEF, in difetto di un'opzione della società per l'imputazione per trasparenza.




23. Il ricorso, in ultima analisi, dev'essere respinto.




24. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni dibattute.




25. L'integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

sabato 19 settembre 2026

 Quali trattamenti economoci possono essere riconosciutinel pubblico impiego?


Cassazione civile sez. lav., 24/06/2026, n. 21425

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la determinazione del trattamento economico dei dipendenti è riservata alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che gli atti unilaterali della pubblica amministrazione attributivi di emolumenti sono validi soltanto se conformi alla disciplina collettiva, mentre devono ritenersi nulli ove introducano trattamenti economici difformi o non previsti dalla contrattazione

giovedì 17 settembre 2026

 Quando è ammissibile il controllo della posta del lavoratore?


Tribunale Pisa sez. lav., 13/06/2026, n. 800

In tema di posta elettronica aziendale, è lecito il controllo difensivo in senso stretto effettuato dal datore di lavoro sull'account del dipendente quando, a fronte di un fondato e specifico sospetto di illecito (anche in violazione dell'art. 2105 c.c.), l'accesso sia successivo all'insorgere di tale sospetto, mirato e proporzionato, tecnicamente circoscritto mediante l'utilizzo di parole chiave e di un limitato intervallo temporale, e preceduto da un'adeguata policy informativa aziendale accettata dal lavoratore ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, l. n. 300/1970 e della normativa privacy; in tale prospettiva, l'eventuale illiceità strutturale del sistema generale di conservazione di log ed e-mail (data retention) non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità delle singole comunicazioni acquisite tramite l'indagine difensiva così conformata, mentre restano inutilizzabili le e-mail anteriori all'accettazione della policy o comunque raccolte in difetto di adeguata informazione preventiva

mercoledì 16 settembre 2026

 Come si determina il nesso causale dell'origine professionale della malarria in caso di più cause ?


Tribunale Pistoia sez. lav., 17/06/2026, n. 178

In presenza di una patologia ad eziologia multifattoriale, quale quella oggetto di esame, il nesso di causalità in ordine alla sua origine professionale non può essere ricavato da mere presunzioni semplici fondate su ipotesi tecniche astrattamente configurabili, ma richiede una dimostrazione concreta e specifica. Tale prova può essere fornita anche mediante il ricorso alla cosiddetta probabilità qualificata, la quale deve tuttavia essere corroborata da ulteriori elementi idonei a trasformare la conclusione di natura probabilistica in una certezza giuridicamente apprezzabile

martedì 15 settembre 2026

 Come va determinata la restribuzione spettante durante le ferie?


Corte appello Milano sez. lav., 8/06/2026, n. 655


La retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di fruizione delle ferie annuali, ex art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, deve ricomprendere ogni componente economica che presenti un nesso con lo svolgimento delle mansioni lavorative e che risulti connessa alla posizione personale e professionale del dipendente. Tale principio mira a garantire che il lavoratore non sia incentivato a rinunciare al godimento delle ferie annuali per evitare una riduzione del proprio trattamento economico complessivo

lunedì 14 settembre 2026

 Quando è possibile procedere ai conttrolli difensivi sulla posta?


Tribunale Pisa sez. lav., 13/06/2026, n. 800


Il datore di lavoro può accedere alla posta elettronica aziendale del dipendente quando - in presenza di un fondato sospetto di una specifica condotta illecita - il controllo sia mirato, delimitato attraverso parole chiave e intervalli temporali e rispettoso dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità.

L’illiceità del sistema generale di conservazione dei log e della corrispondenza non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle singole e-mail successivamente individuate mediante un’indagine difensiva circoscritta. Restano comunque inutilizzabili le sole comunicazioni anteriori all’accettazione di un’adeguata policy aziendale.

venerdì 11 settembre 2026

 Come deve essere disciplinato l'uso degli armadietti secondo garante?


Aut. protez. dati person. , 18/06/2026, n. 462


Il datore di lavoro che assegni ai dipendenti armadietti individuali deve disciplinarne preventivamente e in modo documentato le condizioni di utilizzo, i beni che possono esservi custoditi, le procedure applicabili alla cessazione del rapporto e le circostanze nelle quali l'azienda può procedere all'apertura. Le sole indicazioni orali non soddisfano gli obblighi di correttezza e trasparenza; prima dell'accesso deve inoltre essere comunicato all'interessato un termine certo per il ritiro degli effetti personali e devono essere indicate le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

giovedì 10 settembre 2026

 Il dlgs 151 del 2001 si applica al personale militare?


Consiglio di Stato sez. II, 25/06/2026, n. 5088


In materia di personale militare, l'esonero dal servizio notturno per assistere un familiare disabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 104 del 1992, poiché l'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001 e i relativi accordi sindacali di concertazione, nella parte in cui rendono facoltativo il lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, sono riferibili al solo genitore militare del figlio disabile; in ogni caso, il d.lgs. n. 151 del 2001 non è applicabile in via generalizzata al personale militare.

mercoledì 9 settembre 2026

 La mancata erogazione dei buoni pasro da diritto al risarcimento del danno?

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2026, n. 24194


La funzione assistenziale del buono pasto e il conseguente divieto di monetizzazione non impediscono il riconoscimento della tutela spettante al dipendente quando l'Amministrazione abbia omesso l'erogazione del beneficio, poiché una diversa soluzione finirebbe per negare in concreto il diritto riconosciuto e l'effettività della pronuncia giurisdizionale.

martedì 8 settembre 2026

 Quando sorge il diritto al buono pasto sostitutivo della mensa?


Cassazione civile sez. lav., 2/09/2026, n. 24919


Il buono pasto costituisce un beneficio di carattere assistenziale volto a favorire il benessere del lavoratore e a conciliare le esigenze del servizio con quelle personali durante la giornata lavorativa. La sua attribuzione presuppone, quale condizione generale, che il lavoratore presti attività per almeno sei ore e fruisca di un intervallo non lavorato destinato alla pausa pranzo, senza che rilevino né la durata della pausa né l'articolazione dell'orario in turni, purché l'orario giornaliero sia quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.

lunedì 7 settembre 2026

 L'aspettativa nel pubblico impiego può essere richiesta prima dell'avvio del rapporto?

Cassazione civile sez. lav., 1/09/2026, n. 24911

Nel pubblico impiego, anche dopo la contrattualizzazione del rapporto, l'aspettativa presuppone che il rapporto di lavoro sia già instaurato e non può quindi essere utilizzata per differire la presa di servizio. Poiché l'assunzione in prova costituisce una fase necessaria per il consolidamento del rapporto, fino al suo positivo espletamento non può ritenersi utilmente costituito il rapporto di impiego necessario per il collocamento in aspettativa. Ne consegue che la mancata presa di servizio, ove non sorretta da un giustificato motivo costituito da ragioni serie, gravi e obiettive, determina la decadenza dalla nomina e rende irrilevante la questione relativa al rigetto dell'istanza di aspettativa. L'amministrazione è comunque tenuta a valutare il motivo addotto dall'interessato quando questo sia stato tempestivamente prospettato e a verificare se integri un impedimento effettivo e non una mera ragione di convenienza personale.

sabato 5 settembre 2026

 L'ambiente di lavoro stressante può determinare la violazione dell'art. 2087 cc anche in assenza di mobbing?


Corte appello Napoli sez. lav., 26/06/2026, n. 2109


In materia di tutela delle condizioni di lavoro, qualora il lavoratore deduca una pluralità di condotte vessatorie asseritamente integranti mobbing, il giudice, anche ove non ritenga provato l'intento persecutorio unitario richiesto ai fini della configurabilità del mobbing, è comunque tenuto a verificare se i singoli comportamenti, considerati nella loro sequenza causale, abbiano determinato un ambiente lavorativo oggettivamente stressogeno e lesivo della salute, integrante violazione dell'art. 2087 c.c. La responsabilità datoriale sussiste quando emerga l'imposizione reiterata di condizioni di lavoro mortificanti o professionalmente degradanti, idonee a ledere la personalità morale e l'integrità psico-fisica del lavoratore, ancorché le mansioni siano formalmente equivalenti e indipendentemente dalla qualificazione medico-legale della fattispecie come mobbing o straining, rilevando tali nozioni esclusivamente quali categorie descrittive della violazione dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro

giovedì 3 settembre 2026

 Il datore di lavoro può utilizzare le dirette tik tok del lavoratore a fini disciplinari?


Tribunale Gorizia sez. I, 21/07/2026, n. 129


Il contenuto di una diretta live effettuata su TikTok, ancorché trasmessa da un account a profilo "privato", non costituisce corrispondenza riservata ai sensi dell'art. 15 Cost., attesa la funzione di condivisione e divulgazione propria dei social network; né la sua utilizzazione a fini disciplinari da parte del datore di lavoro integra un trattamento illecito ai sensi del GDPR

mercoledì 2 settembre 2026

 Si può utilizzare il regime contributivo per gli addetti ai servizi familiari per i lavoratori non assunti dall'assistito?


Cassazione penale sez. IV, 31/08/2026, n. 24869


In tema di lavoro domestico, non ricorre il regime contributivo INPS previsto per gli addetti ai servizi familiari quando un'associazione di promozione sociale impiega lavoratori per l'assistenza ad anziani presso l'abitazione o la struttura di ricovero dell'assistito, senza convivenza né inserimento in una comunità stabile con il datore di lavoro, e la prestazione non è funzionalmente collegata al funzionamento della vita familiare del datore, ma si inserisce nell'attività organizzata dell'ente, riconducibile a mera messa a disposizione di manodopera per terzi, con conseguente applicazione del regime contributivo ordinario.

martedì 1 settembre 2026

 Il lavoratore può agire contro l'Inps per ottenere la regolarizzazione dei contributi prescritti?



Cassazione civile sez. lav., 24/08/2026, n. 24749

In caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non ha diritto di agire nei confronti dell'ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, neppure quando l'ente, nonostante la denuncia, non abbia provveduto al recupero e i contributi siano prescritti, potendo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali conseguente all'inadempimento contributivo oppure chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia.

lunedì 31 agosto 2026

 È possibile la compensazione impropria tra diverse gestioni Inps?


Cassazione civile sez. lav., 24/08/2026, n. 24752


In caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato, non è possibile compensare i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con quelli già versati alla Gestione separata per i medesimi lavoratori, poiché la diversità delle gestioni e la conseguente disomogeneità contributiva impediscono il ricorso alla compensazione impropria. Le eventuali eccedenze derivanti dai versamenti effettuati a diverso titolo in differenti gestioni dell'Inps possono integrare, ricorrendone i presupposti, un indebito suscettibile di ripetizione, ma non costituiscono una posta contabile compensabile.

sabato 29 agosto 2026

 Quando il superminimo non è assorbibile?


Cass. 24475 del 5.8 2026


Inoltre, questa Corte ha avuto modo di confermare decisioni di merito che avevano desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 10779/2020; Cass. n. 14689/2012; Cass. n. 1899/1994).

venerdì 7 agosto 2026

 Che forma devono rivestire i contratti con i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore


Art. 47-ter Dlgs 81 del 2015

(Forma contrattuale e informazioni)

((1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonché le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-septies.)) ((41))

2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.

giovedì 6 agosto 2026

 Come sono definite e come si accede alle piatraforme digitali per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi?


Art. 47 dlgs 81 del 2015


2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

((2-bis.)) In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore può essere consentito con (( il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) )) oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di ((autenticazione)) a più fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona ((diversa dal)) titolare ((comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)) da euro 800 a euro 1.200.

((2.ter.)) La piattaforma ((digitale)) non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta ((l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.

mercoledì 5 agosto 2026

 Quando spetta l'indennità di accompagnamento?

Cass. 03/08/2026, n. 24402


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, rileva non solo l'assoluta impossibilità di compiere tutti gli atti quotidiani della vita, ma anche l'impossibilità di compiere un singolo atto, purché essenziale, quotidiano   e inerente in modo costante alla persona, tale da incidere sulla salvaguardia della  condizione psicofisica e sulla possibilità di svolgere gli altri atti della vita giornaliera; ne consegue che, in presenza di minori affetti da diabete che necessitino di assistenza    permanente per la terapia insulinica e il controllo glicemico, il giudice deve verificare  se l'assistenza richiesta sia, per intensità e modalità, diversa e più gravosa di  quella normalmente necessaria ad un bambino sano della stessa età.

martedì 4 agosto 2026

 Quando spetta la indennità ex art. 1751 cc?


Cass. 31/07/2026, n. 24289


In tema di contratto di agenzia, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione  del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., la condizione che l’agente abbia «procurato nuovi clienti al preponente o abbia    sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti» è alternativa, ma i    entrambi i casi richiede un apporto economicamente apprezzabile, non potendo il solo procacciamento di un unico nuovo cliente, per di più fallito, integrare il requisito ei «nuovi clienti» in mancanza di prova, da parte dell’agente, di un effettivo sviluppo sensibile degli affari con la clientela preesistente.La distinta e cumulativa condizione  della permanenza, dopo la cessazione del rapporto, di «sostanziali vantaggi» per il preponente – da valutarsi in relazione agli affari con i clienti nuovi ed esistenti – non può presumersi in base al mero incremento fatturato allegato dall’agente, ma deve essere oggetto di specifica e rigorosa dimostrazione da parte di questi  sul quale grava, ex art. 2697 c.c., l’onere probatorio circa la sussistenza di tutti i presupposti dell’indennità.

lunedì 3 agosto 2026

 Il danno da tardiva assunzione deve tener conto dell'aliunde perceptum?


Cass. 30/07/2026, n. 24245


In tema di risarcimento del danno da mancata o tardiva assunzione, grava sul datore  di lavoro che contesti l'entità del pregiudizio l'onere di allegare e provare l'aliunde   perceptum, ossia lo svolgimento da parte del lavoratore di altra attività lavorativa    nel periodo interessato, nonché i relativi redditi; ove tale circostanza risulti documentalmente   allegata (nella specie, mediante certificazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro   attestante l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso altra impresa), il giudice  di merito è tenuto a esaminarla e a porla a fondamento della liquidazione del danno, eventualmente esercitando i poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., dovendosi procedere alla quantificazione del danno al netto dell'aliunde perceptum secondo il principio della compensatio lucri cum damno

sabato 1 agosto 2026

 Quando è  idonea ad interrompere la prescrizione la lettera del lavoratore?


Cass. 28/07/2026, n. 24180


Ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., l'atto del lavoratore deve contenere l'indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o richiesta di adempimento, non essendo   necessaria né la puntuale quantificazione del credito, né l'individuazione specifica    dei parametri di calcolo, quando il titolo del diritto sia chiaramente indicato e i dati per la determinazione del dovuto siano nella disponibilità del datore di lavoro, specie in relazione a crediti connessi al rapporto di lavoro in una struttura pubblica.

giovedì 30 luglio 2026

 Per quali vizi opera la decadenza per l'impugnazione del termine?


Cass. 28/07/2026, n. 24133


Il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. 604/1966, come modificato dall'art. 32 L. 183/2010, si applica non solo alle fattispecie di illegittima apposizione del termine espressamente   richiamate (artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. 368/2001), ma anche alle ulteriori ipotesi di nullità del termine previste dagli artt. 3 e   5 del medesimo decreto, riferendosi il rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione    e non al vizio denunciato, in funzione dell'esigenza di assicurare certezza alle situazioni  giuridiche in tutti i casi in cui venga contestata la legittimità del termine.

mercoledì 29 luglio 2026

 Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici esteri come opera l'indebito previdenziale?


Cass. civ., Sez. Unite, 22/02/1995, n. 1967


Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di 22/07/2026, n. 23772 convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributiversati in Italia con quelli corrisposti da un Paese estero, il  riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito  dell'erogazione della pensione estera, in quanto previsto come   ipotesi fisiologica della relativa disciplina contenuta nell'art. 8   della l. 30 aprile 1969 n. 153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non assumibile nelle fattispecie legali tipo di cui agli art. 2033 c.c., 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422   e 52 della l. 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli    altri.

martedì 28 luglio 2026

 Nel rito del lavoro la mancata comparizione dell'appellante costituito alla prima udienza cosa comporta?


Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, Sentenza, 06/05/2026, n. 213


Nel rito del lavoro, la mancata comparizione dell’appellante già costituito alla prima   udienza ex art. 437 c.p.c. impone al giudice, ai sensi dell’art. 348, 2° comma, c.p.c., il rinvio della causa ad una nuova udienza da comunicarsi all’appellante;    la reiterata assenza dell’appellante anche alla seconda udienza comporta la dichiarazione   d’ufficio di improcedibilità dell’appello, senza possibilità di decisione nel merito,   indipendentemente dall’avvenuta notifica del gravame alla controparte.

lunedì 27 luglio 2026

 In caso di sentenza che annulla la precedente reintegra le retribuzioni medio tempore maturate vanno restituite?


Cass. 23/07/2026, n. 23919

Nel caso in cui il datore di lavoro, in ottemperanza a un provvedimento giudiziale  che dichiara l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione, proceda     alla effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro e torni a esercitare i poteri  tipici di datore (assegnazione della sede, potere disciplinare, ecc.), la successiva    sentenza di appello che, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., riformi la pronuncia di illegittimità del licenziamento e ne accerti la legittimità, pur producendo effetti espansivi esterni in ordine al venir meno dell'obbligo    di reintegra e dell'obbligo risarcitorio correlato al licenziamento, non travolge gli atti di concreta gestione del rapporto medio tempore ripristinato, né gli obblighi  retributivi insorti in tale periodo.

sabato 25 luglio 2026

 Nel pubbluco impuego è 9bbligatorio l'indebito retributivo?


Cass. 22/07/2026, n. 23772


Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la ripetizione dell'indebito retributivo   ai sensi dell'art. 2033 c.c. costituisce atto di natura privatistica e integra un diritto-dovere dell'Amministrazione,   sorretto da interesse pubblico, sicché la buona fede del dipendente percettore e l'affidamento   ingenerato dalla condotta dell'ente non ostano, di per sé, alla ripetibilità delle   somme indebitamente corrisposte, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990.

giovedì 23 luglio 2026

 Quando si possono richiedere in appello le differenze retributive derivanti dal livello superiore?


Cass.  21/07/2026, n. 23621


Nel rito del lavoro, la domanda di corresponsione delle differenze retributive fondata sulla divergenza tra livello di inquadramento formalmente attribuito e parametro retributivo   effettivamente applicato in busta paga non integra domanda nuova in appello, ove nel   ricorso ex art. 414 c.p.c. sia stata sin dall'origine richiesta la condanna al pagamento di tutte le somme dovute in ragione dell'inquadramento contrattuale e le diverse poste (superiore  inquadramento, differenze per livello formale, lavoro notturno) risultino ricavabili,   anche tramite conteggi, dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo; l'interpretazione  della domanda, quale giudizio di fatto riservato al giudice di merito, è censurabile    in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

mercoledì 22 luglio 2026

 Lo stato d'incapacità maturale incide sulla presunzione di conoscibilità ai fini della decadenza dall'impugnazione?

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/07/2026, n. 23486

In tema di licenziamento individuale, lo stato di incapacità naturale, anche se processualmente  accertato e non contestato, del lavoratore destinatario della comunicazione di recesso   non incide sulla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., che si fonda sulla mera pervenuta ricezione dell'atto all'indirizzo del destinatario  e su elementi oggettivi di "conoscibilità" dell'atto, senza tener conto delle condizioni   soggettive (quali l'incapacità naturale) del ricevente. Tale incapacità non può dunque   essere valorizzata per superare la presunzione di conoscenza né per introdurre, in  via interpretativa, cause di sospensione o interruzione della decadenza, istituti che l'ordinamento esclude per la decadenza (art. 2964 c.c.) e disciplina solo per la prescrizione.

martedì 21 luglio 2026

 Come si determina la competenza territoriale nel pubbluco impiego?


Cass. 17/07/2026, n. 23390


Nel pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 413, quinto comma, c.p.c., la competenza territoriale nelle controversie relative al     rapporto di lavoro (incluse quelle disciplinari e sul licenziamento) si determina  in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio, purché dotato   di una struttura minima idonea all'operatività, e non già in base al luogo in cui   ha sede la Direzione generale o si svolge la gestione amministrativa del rapporto

lunedì 20 luglio 2026

 Quando opera la ripetibilità l'indebito previdenziale?

Corte d'Appello Palermo, Sez. lavoro, Sentenza, 01/06/2026, n. 823

La deroga alla ripetibilità dell’indebito assistenziale, fondata sulla tutela del   legittimo affidamento del percettore in buona fede ex art. 38 Cost., richiede la non addebitabilità dell’erogazione indebita e la sussistenza di    una situazione di affidamento incolpevole; tale affidamento deve escludersi quando    il beneficiario abbia ricevuto e conosciuto il verbale di revisione da cui risulti   chiaramente il venir meno del requisito sanitario per l’indennità di  essendo irrilevante, in tal caso, la prosecuzione dei pagamenti da parte dell’ente.

sabato 18 luglio 2026

 Quando si perfeziona la notifica della cartella trasmessa con raccomandata?


Cass. 15/07/2026, n. 23264

La notifica della cartella esattoriale eseguita dal concessionario mediante invio   diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, si perfeziona con la ricezione del plico all’indirizzo del destinatario, alla data  risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, né di   applicazione della disciplina della L. n. 890/1982 (ulteriore raccomandata informativa, ricerca di consegnatari preferenziali). La prova  della notifica è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento recante il numero  identificativo della cartella, e la conoscenza dell’atto si presume ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria del destinatario.

giovedì 16 luglio 2026

 

Il dlgs 81 del 2008 si applica al settore portuale?


Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 25/03/2026, n. 26247

In tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro portuali, il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 costituisce normativa speciale rispetto al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., ma non eccezionale: esso non deroga ai principi generali di prevenzione, bensì li integra e adatta alle peculiarità organizzative e contrattuali delle aree  portuali, sicché, per quanto non espressamente regolato, continua a trovare applicazione   diretta la disciplina generale del D.Lgs. n. 81 del 2008.

mercoledì 15 luglio 2026

 L'azione diretta a richiedere lo scorrimento obbligatorio della graduatoria ha valore di messa in mora?

Cass. 08/07/2026, n. 22877

In In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce di per sé messa in mora del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 1217 e 1219 c.c., ed è sufficiente a far decorrere il diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione, senza che sia necessario un'ulteriore, specifica offerta della prestazione lavorativa.

martedì 14 luglio 2026

 Come è ripartita la competenza tra Corte dei Conti e giudice ordinario in materia pensionistica ?

Cass. 09/07/2026, n. 22959

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione esclusiva della Corte      dei Conti in materia pensionistica ricorre soltanto quando il rapporto pensionistico    costituisce l’elemento identificativo del petitum sostanziale; quando, invece, la   domanda ha ad oggetto, in via diretta e immediata, posizioni giuridiche inerenti al   rapporto di lavoro (come l’inquadramento, la progressione economica, le differenze   retributive) ed incide solo mediatamente sul trattamento pensionistico, la controversia   resta devoluta al giudice ordinario, secondo il criterio di riparto di cui agli artt. 63 e 69 d.lgs. n. 165/2001.

lunedì 13 luglio 2026

 La stabilizzazione deiprecari è un obbligo della Pa?


Cass. 09/07/2026, n. 22967


In tema di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, la scelta dell’amministrazione di attivare la procedura ha natura discrezionale e non doverosa; ne consegue che il lavoratore non può vantare un diritto soggettivo  alla stabilizzazione in difetto di una chiara, esplicita e diretta manifestazione   di volontà dell’ente di avviare la relativa procedura. Non integrano tale manifestazione  né il generico inserimento del posto nel piano triennale del fabbisogno di personale      né la proroga del contratto a termine, quand’anche giustificata dall’utilità del rapporto,  né il richiamo all’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 75/2017, ove riferito alla sola procedura concorsuale di cui al comma 2.

venerdì 10 luglio 2026

 Quando sorge il rapporto dirigenziale  el pubblico impiego?

Cass. 08/07/2026, n. 22879

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, il rapporto dirigenziale sorge esclusivamente    a seguito della stipulazione del contratto di lavoro: l'atto unilaterale di conferimento    dell'incarico, adottato dalla P.A. nell'esercizio del potere privatistico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, ha mera rilevanza organizzativa e ai fini dei controlli interni, non è idoneo a   instaurare il rapporto né integra proposta contrattuale, e non può essere surrogato   da comunicazioni informali o da attività di pubblicizzazione della nomina. Ne consegue   che, in mancanza di formale atto di conferimento e di successiva stipula del contratto,    l'aspirante non vanta alcun diritto soggettivo alla nomina, né alla stipula del contratto  accessorio, restando configurabile solo, in presenza di specifici presupposti, una    tutela risarcitoria per violazione del legittimo affidamento

giovedì 9 luglio 2026

 La clausola soviale ex art. 37 ccnl cooperative socoali imponevun obbligo assoluto all'assunzione del personale della gestione uscente?


Cass. 07/07/2026, n. 22831

In tema di appalti nei servizi sociali, la clausola sociale di cui all’art. 37 CCNL  Servizi sociali – avente natura precettiva e finalizzata alla salvaguardia della continuità    occupazionale – non comporta un obbligo assoluto e incondizionato per il nuovo gestore (anche se ente pubblico o azienda speciale interna all’ente) di assumere tutto il   personale dipendente dall’appaltatore uscente, ma opera solo nei limiti del fabbisogno  organizzativo desumibile dai capitolati e dagli atti di affidamento, con riferimento ai lavoratori stabilmente adibiti ai servizi oggetto di prosecuzione.

mercoledì 8 luglio 2026

 Che valore probatorio ha il verbale di visita fiscale?


Cass. 02/07/2026, n. 22621


In tema di licenziamento disciplinare per irreperibilità del lavoratore alle visite  fiscali INPS, l'interpretazione dei verbali di accesso redatti dal medico fiscale- quale atto amministrativo a contenuto non normativo - integra valutazione di fatto  riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ove sorretta da motivazione  logicamente coerente e rispettosa dei criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; l'ambiguità intrinseca di espressioni quali "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo  consente al giudice di valorizzare elementi indiziari (esiti di accessi contigui,    situazione dei luoghi, annotazione "impossibilità a lasciare l'invito") e di escludere   la prova dell'irreperibilità del lavoratore, con conseguente insussistenza del fatto contestato e rigetto della domanda di legittimità del licenziamento.

      

      

         

martedì 7 luglio 2026

 Gli indici stabilti dall'art. 603 sono tassativi?

Cass. 12/06/2026, n. 24912

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.), gli indici di sfruttamento indicati al comma 3 non hanno natura tassativa,  potendo il giudice valorizzare anche ulteriori condizioni di abuso - quali, ad esempio,  la situazione alloggiativa degradante e le modalità complessive di organizzazione  della prestazione - purché sintomatiche della sottoposizione del lavoratore a condizioni   di sfruttamento e dell'approfittamento del suo stato di bisogno, senza che ciò determini  violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.).

lunedì 6 luglio 2026

 Come è ripartito l'onere della prova nel lucenziamento per assenza ingiustificata?

Cass. 02/07/2026, n. 22622

In caso di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, il datore di lavoro deve provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di dimostrare gli elementi giustificativi; è tuttavia consentito al giudice desumere,  in via presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche in giornate prive  di specifica tracciabilità documentale, sulla base del complessivo contegno delle   parti e dell'assetto fattuale del rapporto.

venerdì 3 luglio 2026

 Può essere convertito il permesso di studio in permesso di lavoro quando il primo procedimento bon si è ancora concluso?

T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sentenza, 12/05/2026, n. 1053


È illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato fondato sulla mancata formale emissione del permesso di studio,  qualora lo straniero sia entrato regolarmente con visto per studio, abbia tempestivamente presentato domanda di rilascio del relativo permesso e l’amministrazione non concluso il procedimento nei termini di legge. In tal caso, l’art. 6, D.Lgs. n. 286/1998 va interpretato estensivamente nel senso di consentire la proposizione dell’istanza  di conversione anche nelle more del rilascio del titolo, dovendosi imputare    all'amministrazione il ritardo procedimentale e non potendo lo straniero subirne pregiudizio.

giovedì 2 luglio 2026

 Nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato l'avviso di rigetto va comunicato anche al lavoratore?

T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, Sentenza, 01/06/2026, n. 725


Nel procedimento volto al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 al lavoratore straniero, cui il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, integra una lesione sostanziale delle prerogative partecipative dello stesso, pur se l'istanza sia formalmente proposta dal datore di lavoro.

mercoledì 1 luglio 2026

 Che cosa determina l'illegittima reiterazione dei contratti a termine?


Cass. 25/06/2026, n. 21765


In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni   giustificative dell'apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo    ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell'ambito    di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno comunitario secondo i principi   enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016, con esonero da ogni ulteriore onere probatorio

martedì 30 giugno 2026

 Quando decorre la prescrizione del lavoro carcerario?


Cass. 22/06/2026, n. 21162


La prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore detenuto inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va però considerato come un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale essa non ha alcun potere di controllo o di scelta, e versa in   una condizione di soggezione e di "metus". In particolare, la cessazione di tale rapporto - sostanzialmente unico - può coincidere con la fine della detenzione, ma anche con  altre circostanze, previamente intervenute, ed oggettivamente valutabili, significative di una definitiva cessazione dell'attività lavorativa e di un'impossibilità di prosecuzione  della stessa (come, ad esempio l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.),    le quali, però, devono essere allegate dall'amministrazione, ed al cui verificarsi   soltanto va collegata la decorrenza della prescrizione.

lunedì 29 giugno 2026

 Nel rito del lavoro è ammissibile la trattazione scitta nella fase decisoria?

Cass. 25/06/2026, n. 21714

Nel rito del lavoro, anche nella fase decisoria del procedimento ex legge n. 92/2012 (c.d. rito Fornero), è legittimo il ricorso alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., purché il giudice ne valuti la convenienza e le parti non si oppongano. La mera sostituzione dell’udienza orale con deposito di note scritte non determina di per sé violazione del diritto di difesa, né nullità della sentenza, in difetto di  specifica deduzione di un concreto pregiudizio difensivo, non essendo tutelato dall’art. 360, n. 4, c.p.c. l’interesse all’astratta regolarità del procedimento.

sabato 27 giugno 2026

 Quando è nullo il patto di non concorrenza?

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 05/05/2026, n. 293


È nullo, per violazione dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza del lavoratore subordinato che, pur prevedendo     un corrispettivo in astratto determinato e non manifestamente irrisorio, sia congegnato    in modo tale da rendere ex ante aleatoria la concreta misura della controprestazione,  rimettendone in sostanza la persistenza o il venir meno allo ius variandi del datore  di lavoro, così da impedire al lavoratore una reale valutazione della convenienza del vincolo assunto e del sacrificio alla propria futura occupabilità.

giovedì 25 giugno 2026

  Nel rito del lavoro cosa comporta la violazione del termine di notifica ex art. 435 comma 2 cpc?


Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sentenza, 07/05/2026, n. 287


Nel rito del lavoro, la violazione del termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c. per la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione  dell’udienza non comporta l’improcedibilità del gravame, ma integra una nullità della   notificazione sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell’appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non potendosi desumere dal principio di ragionevole durata del processo di  cui all’art. 111 Cost. una sanzione processuale più grave per un vizio comunque sanabile.

mercoledì 24 giugno 2026

 Il datore di lavoro deve attivarsi per verificare se le malattie frequenti del lavoratore sono da riferirsi alla disabilità del lavoratore?


Tribunale Vicenza, Sez. lavoro, Sentenza, 24/10/2025, n. 563

La legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto presuppone   che il datore di lavoro sia consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole, secondo   l'ordinaria diligenza, dello stato di disabilità del lavoratore. In caso di frequenti    assenze per malattia ricorrenti alla medesima patologia, il datore di lavoro ha l'onere   di acquisire informazioni che permettano di individuare possibili accorgimenti ragionevoli.

martedì 23 giugno 2026

 8n cas9 di demenza sperra l'indennità di accompagnamento?

Cass. 13/06/2026, n. 19606


In tema di indennità di accompagnamento, la documentazione specialistica proveniente   da struttura pubblica che, in epoca anteriore alla domanda amministrativa, attesti   una condizione di demenza con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana integra, salvo  specifici elementi contrari, il requisito dell’incapacità di compiere gli atti quotidian   della vita con bisogno di assistenza continua di cui all’art. 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18, e impone di riconoscere la prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa.