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sabato 2 ottobre 2021

 Come si deve detrarre il danno biologico versato dall'Inail dal superiore danno patito dalla vittima?


Cass. civ. Sez. III, 27/09/2021, n. 26117

In materia risarcitoria, se I'INAIL ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale. Se I'INAIL ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente.

martedì 16 aprile 2019

Come si determina il danno biologico differenziale?


Cass. 11/04/2019, n. 10230

In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicché dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.