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mercoledì 30 marzo 2022

 Come si determina il requisito dimensionale ai fini del licenziamento collettivo?



Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/02/2020, n. 5240

In tema di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività d'impresa, l'art. 24, comma 1, della l. n. 223 del 1991, a cui rinvia il comma 2 della stessa norma, nel richiedere, ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, che le imprese "occupino più di quindici dipendenti", deve essere interpretato nel senso che il requisito dimensionale ivi previsto va verificato non già in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge ai fini dell'intervento della cassa guadagni straordinaria.

giovedì 5 marzo 2020

Come si determinano le dimensioni aziendali ai fini dei licenziamenti collettivi?

Cass. 26/02/2020, n. 5240

Il criterio di cui all'art. 1 della legge n. 223 del 1991 (ossia che in tema di licenziamenti collettivi il requisito dimensionale non deve essere determinato in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo alla occupazione dell'ultimo semestre) individua una specifica regola di determinazione del requisito dimensionale e che tale criterio appare estensibile, nell'ambito di un'interpretazione coordinata e sistematica della legge, anche alla lettera della disposizione dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991: ciò al fine di evitare applicazioni artificiose ed elusive della norma predetta.