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martedì 22 ottobre 2024

 Le intercettazioni telefoniche possono essere usate in un procedimento disciplinare?


Cass. 16/10/2024, n. 26836


In tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento regolato dall'art. 7 legge n. 300/1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.

lunedì 8 gennaio 2024

 Quando possono essere usate le intercettazioni telefoniche nel procedimento disciplinare?


Cass. 03/01/2024, n. 109


Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Ne consegue che, ove congruamente motivata, è pienamente conforme al diritto la sentenza con la quale il giudice abbia ritenuto legittimo il licenziamento a fronte della condotta di una responsabile di filiale che, durante l’orario di lavoro e nei locali della banca, si è speso al fine di consentire il buon fine delle operazioni di concessione di credito erogato non dalla banca stessa bensì da un cliente ad altri clienti, perché costituente condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dalla rilevanza penale o meno di tali comportamenti.

lunedì 19 dicembre 2022

 

Le intercettazioni telefoniche acquisite in un procedimento penale possono essere utilizzate a fini disciplinari?



Cass.15/12/2022, n. 36861

Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.