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lunedì 17 giugno 2024

 Quando il lavoro agricolo può essere stagionale?


Cass. 12/06/2024, n. 16313


Nel tema di contratti di lavoro a tempo determinato non è di per sé qualificabile come attività agricola stagionale quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che ne dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola; infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno come quelle di custodia riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari ed in genere di preparazione alla nuova stagione piena con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente(ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato non lavoratori stagionali anche quando l' attività produttiva come tale considerata nel suo complesso abbia carattere stagionale

martedì 4 giugno 2024

 L'elenco delle attività stagionali previsto dal Dpr 1525 del 1963 è tassativo?


Cass. 22/05/2024, n. 14236

L'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368 del 2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità. Ne consegue che la naturale ciclicità temporale dell'attività agricola non rende automaticamente il rapporto agricolo peculiare né giustifica la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio, dal momento che neppure la ciclicità dell'attività agricola consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine, dovendosi invece ritenere che i lavori adibiti stabilmente a mansioni che rispondono ad esigenze permanenti dell'attività stagionale debbano essere dipendenti a tempo indeterminato

giovedì 11 aprile 2024

 Su chi incombe l'onere di provare la stagionalità?




Cass. 09/04/2024, n. 9444




In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.