giovedì 17 settembre 2026

 Quando è ammissibile il controllo della posta del lavoratore?


Tribunale Pisa sez. lav., 13/06/2026, n. 800

In tema di posta elettronica aziendale, è lecito il controllo difensivo in senso stretto effettuato dal datore di lavoro sull'account del dipendente quando, a fronte di un fondato e specifico sospetto di illecito (anche in violazione dell'art. 2105 c.c.), l'accesso sia successivo all'insorgere di tale sospetto, mirato e proporzionato, tecnicamente circoscritto mediante l'utilizzo di parole chiave e di un limitato intervallo temporale, e preceduto da un'adeguata policy informativa aziendale accettata dal lavoratore ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, l. n. 300/1970 e della normativa privacy; in tale prospettiva, l'eventuale illiceità strutturale del sistema generale di conservazione di log ed e-mail (data retention) non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità delle singole comunicazioni acquisite tramite l'indagine difensiva così conformata, mentre restano inutilizzabili le e-mail anteriori all'accettazione della policy o comunque raccolte in difetto di adeguata informazione preventiva

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