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martedì 3 febbraio 2026

 Quando non è permessa l'emersione del lavoro irregolare ex art. 103 dl 34 del 2020?

Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 20/01/2026, n. 434


La procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 è preclusa ai cittadini stranieri che hanno subito condanna per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, inclusi i reati inerenti alle sostanze stupefacenti.    La norma non consente valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione riguardo alla pericolosità dello straniero, essendo la condanna ritenuta di per sé ostativa

giovedì 9 giugno 2022

 Quanto può durare il procedimento amministrativo di emersione dal lavoro irregolare di lavoratore straniero?



Cons. Stato, Sez. III, 09/05/2022, n. 3578

In assenza di un regolamento che ne abbia aumentata la durata, il termine entro cui dev'essere chiusa la procedura di emersione del lavoro irregolare nell'interesse del lavoratore straniero è di 180 giorni. (Conferma T.A.R. Lombardia estremi omessi.)

mercoledì 11 maggio 2022

 

Quanto deve durare il procedimento amministrativo di emersione del lavoro irregolare di stranieri?

Cons. Stato, Sez. III, 09/05/2022, n. 3578

In materia di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell'interesse di una persona di cittadinanza straniera, l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990, riguardante i soli procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, rivela una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l'emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz'altro applicabile il termine di centottanta giorni per la durata del procedimento in luogo di quello di trenta giorni, previsto in via generale.

sabato 29 giugno 2019



Chi può richiedere l'emersione del lavoro irregolare prevista dal DLT 16/07/2012, n. 109?



T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 17/06/2019, n. 7794
L'avvio del procedimento di emersione del lavoro irregolare, di cui al D.lgs. n. 286 del 1998, spetta unicamente al datore di lavoro, il quale è dunque l'unico soggetto con il quale lo Sportello Unico intrattiene rapporti sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, tra cui anche la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. 


In punto di diritto è sufficiente il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "il procedimento di emersione ex art. 1-ter della L. n. 102 del 2009 è rimesso all'iniziativa del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero" (Tar Puglia, Bari, sez. II, 18 novembre 2011, n. 1771; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817; Tar Toscana, II, n. 918/2011; Tar Lombardia, Brescia, n. 493/2011, Tar Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 giugno 2011, n. 536).

Depone in tal senso il comma 2 dell'art. 1-ter L. n. 102 del 2009 citato, che condiziona l'avvio del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di iniziativa in capo al lavoratore irregolare.