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lunedì 25 ottobre 2021

 In caso di scelta dell'indennità sostitutiva alla reintegra quali sono le conseguenze?



Cass. 21/10/2021, n. 29365

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale, opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non e dovuta dai lavoratore né può essere pretesa dai datore di lavoro - alcun obbligo retributivo.

giovedì 29 ottobre 2020

 A partire da quando può essere richiesta l'indennità sostitutiva della reintegrazione?



 Cass. 25-01-2011, n. 1690

 Dalla norma di evince che si tratta di una "facoltà" conferita al prestatore di lavoro, che deve essere esercitata entro un determinato termine e cioè entro trenta giorni dal deposito della sentenza. Non è invece precisato a partire da quale momento possa essere esercitata. Il collegamento con il deposito della sentenza risulta formulato solo per far decorrere il termine di trenta giorni oltre il quale la facoltà non può più essere esercitata. Ciò non esclude che la richiesta possa essere fatta anche prima del deposito della sentenza. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto, costantemente, che la richiesta di indennità sostitutiva della reintegrazione può essere fatta ben prima della decisione: in corso di causa (Cass., 28 luglio 2005, n. 15898) o con il ricorso introduttivo del giudizio (Cass., 28 novembre 2006, n. 25210). Nel medesimo ordine logico deve affermarsi che l'indennità può essere richiesta con il ricorso per ottenere in via d'urgenza un provvedimento contro il licenziamento ritenuto illegittimo.

Cass. civ. Sez. lavoro, 28/11/2006, n. 25210

Il testo del comma 5 dell'art. 18legge n. 300/1970 - nella parte in cui stabilisce che, qualora il lavoratore non abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità in sostituzione della reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare del suddetto termine - si limita a fissare un termine di decadenza per l'esercizio della ripetuta facoltà (nell'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento), ma non stabilisce affatto un "dies a quo" in relazione all'attivazione di quel potere. In applicazione di tale principio deve ritenersi pienamente valida ed efficace l'opzione per l'indennità sostitutiva esercitata prima del deposito della sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro.

Cass. 28-07-2005, n. 15898   Passando all'esame della prima questione posta dal terzo motivo, relativa agli effetti della manifestazione da parte del lavoratore nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento della opzione per l'attribuzione dell'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18, quinto comma, l. n. 300, nel testo di cui all'art. 1 l. n. 108/1990), deve ritenersi corretto l'operato del Tribunale di Pistoia, che ha cumulato tale indennità con il risarcimento del danno maturato a favore dei lavoratori, per la perdita delle retribuzioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione. Questa Corte ha precisato che il diritto del lavoratore ad optare per l'indennità integrativa deriva dalla stessa illegittimità del licenziamento e contemporaneamente al diritto al reintegrazione (Cass. 16 ottobre 1998 n. 10283, 8 aprile 2000 n. 4472 e 12 giugno 2000 n. 8015) e che quindi il lavoratore può limitarsi inizialmente a chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di reintegrazione (sentenze n. 10283/1998 e 8015/2000), così come può esercitare la stessa scelta nel corso del giudizio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ex art. 18, quarto comma (sentenza n. 4472/2000).

Cass. civ. Sez. lavoro, 12-06-2000, n. 8015

 É, infatti, evidente che la norma si limita a fissare il termine finale per l'esercizio della facoltà di opzione (nell'ovvia, esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento) ma non stabilisce affatto un termine giudiziale per l'attivazione di quel potere di scelta

 


lunedì 29 febbraio 2016

Nel regime di tutela reale ante l. 92 del 2012 cosa determina l’esercizio di opzione all’indennità risarcitoria in luogo della reintegra?


Secondo Cass. civ. Sez. Unite, 27/08/2014, n. 18353: “In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile "ratione temporis", previsto dall'art. 18 della l. 300 del 1970, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. 2012 n.92), opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della "mora debendi" in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429  cpc, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore. (Rigetta, App. Roma, 14/07/2010)” 

giovedì 22 ottobre 2015

Entro quando si deve richiedere l’indennità sostitutiva in luogo della reintegra?


In base al comma terzo dell’art. 18 della legge 300 del 1970 “fermo restando il diritto al risarcimento del danno  come  previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facoltà  di  chiedere  al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di lavoro,  un’indennità  pari  a   quindici   mensilità   dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto,  la  cui  richiesta  determina   la risoluzione del rapporto di lavoro,  e  che  non  e'  assoggettata  a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a  riprendere  servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”.