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giovedì 13 febbraio 2020

Quando ilo diritto a convocare l'assemblea spetta ada un membro della RSU?


Cass. 06/02/2020, n. 2862


Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato il diritto d'indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970.

mercoledì 7 novembre 2018

L'utilizzo di permessi sindacali per finalità diverse può determinare il licenziamento?


Corte d'Appello Campobasso Sez. lavoro Sent., 11/04/2018

Non è sanzionabile con il licenziamento la condotta del prestatore che, assentatosi dal lavoro in virtù di permesso ottenuto ex art. 30 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), non abbia partecipato ad alcuna riunione sindacale, ma abbia, tuttavia, svolto attività riconducibile al suo mandato di componente della segreteria regionale del sindacato di appartenenza. L'accertato espletamento da parte del lavoratore di attività riconducibili all'incarico sindacale ricoperto, peraltro non incompatibile con il contestuale compimento di incombenze di natura personale, invero, pur integrando una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare (stante l'utilizzo del permesso per finalità diverse da quelle per le quali sia stato concesso) non consente di ravvisare una giusta causa di licenziamento. In tal caso, difatti, deve ritenersi che il lavoratore non abbia inteso sottrarsi all'obbligo della prestazione lavorativa e mantenere ciononostante il diritto alla retribuzione, strumentalizzando i permessi ottenuti per finalità del tutto estranee all'incarico sindacale in relazione al quale essi erano stati richiesti, evenienza che determina effettivamente il venire meno del vincolo fiduciario immanente al rapporto di lavoro.

giovedì 8 giugno 2017



E' vietato ai datori di lavoro sostenere con mezzi finanziari associazioni sindacali di lavoratori?




In base all'art. art. 17 della legge 300 del 1970 "E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori".


I componenti degli organi direttivi sindacali provinciali e nazionali hanno diritto ai permessi retribuiti?


In forza dell'art. 30 della legge 300 del 1970: "I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti".

mercoledì 7 giugno 2017


Entro quanto si oppone il decreto che definisce il procedimento ex art. 28 della legge 300 del 1970 (repressione della condotta sindacale)?


In base all'art. 28 comma 3 della legge 300 del 1970 Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore* in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. 


* Ora Tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

sabato 18 febbraio 2017

Come è disciplinato il diritto di assemblea nel pubblico impiego?

In base all'art. 2 del ccnq del 7 agosto del 1998:


"1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10

3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale. 

5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 




6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.



Orientamenti applicativi Aran:



RS23 - Le confederazioni sindacali possono indire le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro?


I soggetti titolari al diritto di indizione delle assemblee sindacali sono chiaramente indicati dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto o di area, che escludono le confederazioni. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti, oltre che alla RSU, solo alle organizzazioni di categoria rappresentative.



RS22 - I singoli componenti della RSU possono indire l’assemblea sindacale?

Relativamente al diritto di indire l’assemblea da parte del singolo componente, ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ritiene che, più in generale, non si possa prescindere dalla natura di detto organismo. Trattandosi infatti di un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente o della minoranza non può che avere rilievo all’interno dell’organismo, appunto in sede di assunzione delle decisioni. Nei rapporti esterni opera la RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale. Sul punto si richiama la Sentenza n.3072 del 16 febbraio 2005 con la quale la Suprema Corte di Cassazione afferma che “il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato, o in mancanza, a maggioranza dei componenti.”



RS21 - Una organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area dirigenziale può indire l’assemblea per il personale del comparto?

Un’organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area della dirigenza può indire l’assemblea in orario di lavoro per i soli dirigenti, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga per questi ultimi l’assenza dal lavoro risulta ingiustificata.

RS20 - L’organizzazione sindacale presente nel luogo di lavoro ma non rappresentativa nel comparto o nell’area può convocare l’assemblea?

I soggetti titolari al diritto di indizione delle assemblee sindacali sono chiaramente indicati dall’art. 2  del CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto o di area, che escludono le confederazioni. Non hanno pertanto titolo ad indire l’assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti nell’amministrazione.


RS19 - Le assemblee del personale del comparto e di quello con qualifica dirigenziale avvengono separatamente? A convocarle sono abilitati gli stessi soggetti? 


Poiché i contratti di lavoro del personale dei comparti e delle aree dirigenziali sono distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti avvengono separatamente. Il diritto di indire l’assemblea per il personale non dirigente è in capo alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in capo alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del comparto). L’unica eccezione è il caso in cui una organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell’area dirigenziale indica una assemblea sindacale unica per materie di interesse comune. Sarà cura dell’amministrazione rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo monte ore annuo.


RS18 - Su quali argomenti può essere indetta l’assemblea?

L’art. 2 comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che l'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie "di interesse sindacale e del lavoro" rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie all'ordine del giorno dell'assemblea non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola amministrazione o dell'insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre, i termini "di interesse sindacale e del lavoro" riconducono a problemi di carattere più generale relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro.



RS17 - Le ore annue per l’assemblea spettano anche ai dipendenti che sono componenti RSU?

Le ore annue pro capite di assemblea, di cui all’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 , sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori in quanto tali, compresi gli eletti nella RSU, qualora partecipino alle assemblee in qualità di dipendenti.

giovedì 16 febbraio 2017

A quanto ammontano i permessi sindacali attribuiti alle RSA stabiliti dall'art. 23 della legge 300 del 1970?




Art. 23 (Permessi retribuiti) 

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.


Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).



I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.


Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.



Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 30/07/1992, n. 9136

Il sistema di calcolo dei permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 23 l. 20 maggio 1970 n. 300 pur essendo correlato, nelle unità produttive che occupano fino a duecento dipendenti, al numero dei lavoratori occupati, nella misura di un'ora all'anno per ciascuno di essi, non risponde ad un principio di stretta proporzionalità all'entità della forza lavoro ma alla concreta garanzia del pluralismo sindacale nelle imprese di minori dimensioni, sicché il monte ore annuo dev'essere attribuito nella predetta quantità globale a ciascuna delle rappresentanze sindacali aventi diritto, e non ripartito tra tutte quelle esistenti nell'unità produttiva (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto comportamento antisindacale la concessione alla rsa di permessi retribuiti per un numero di ore all'anno pari a quello dei dipendenti occupati nell'unità produttiva diviso per il numero delle rappresentanze sindacali in essa operanti).

giovedì 28 luglio 2016

Quali diritti sindacali sono riconosciuti ai lavoratori in somministrazione?

In base all’art. 36 del Dlgs 81 del 2015:

1.  Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 300 del 1970, e successive modificazioni.
2.  Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3.  Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

martedì 23 febbraio 2016

In base al CCNQ prerogative sindacali 7 agosto 1998 nel pubblico impiego  chi sono i dirigenti sindacali titolari dei permessi sindacali?


In base all’art. 10 commi 1 e 2  del CCNQ del 7 agosto 1998 :

1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:

-          i componenti delle RSU;
-          i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998; 
-          i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
-          dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.


In base all’art. 10 dell’Accordo quadro costituzione RSU comparti 7 agosto 1998

1. Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

Secondo l’Aran con parere del 24 maggio del 2011 “Vale la pena di chiarire ulteriormente la figura del terminale associativo. I dipendenti ad esso addetti sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, purché nominati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ma la natura di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale”.



giovedì 18 febbraio 2016

E’ possibile ricorrere alla riscossione delle quote associative dei sindacati attraverso la cessione di parte dello stipendio?

Ecco i principi recentemente riassunti da Cassazione:

1)      Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente DPR 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005).

2)      Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260, e segg.) (S.U. 28269/2005).

3)      In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr.art. 1260 cc) (S.U. 28269/2005).

4)      Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonchè Cass. 10 settembre 2009, n. 19501).

5)      Qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi 1218 cc, che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (S.U. 28269/2005).

6)      L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del negozio di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi (S.U. 28269/2005).

7)      Non si può ritenere provata l'insostenibilità dell'onere in ragione, esclusivamente, dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma dovrà operarsi una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. 20 aprile 2011, n. 9049).

8)      Il datore di lavoro che in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali, rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (S.U. 28269/2005).

9)      L'art. 52 del DPR 180 del 1950 non è ostativo in quanto stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). “La tesi ….. che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del D.Lgs. su richiamato…. fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.). Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Cass. civ. Sez. lavoro, 02/08/2012, n. 13886


10)  In tema di formazione dello stato passivo, l'insinuazione di un'associazione sindacale per i contributi dovuti dai lavoratori, propri iscritti, dipendenti dell'imprenditore fallito, gode di collocazione privilegiata, poiché il relativo credito sorge a seguito di cessione della retribuzione da parte del lavoratore. Cass. civ. Sez. I, 17/04/2013, n. 9325

mercoledì 20 gennaio 2016

Quale rappresentatività sindacale devono avere le organizzazioni sindacali per essere ammesse alla contrattazione collettiva con l’Aran?

In base all’articolo 43 comma 1 del Dlgs 165 del 2001: “L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale”.

Secondo la norma:

“Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
 Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato”.

NB in base al comma 2”Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate”.

Quali organizzazioni sono ammesse negli accordi che definiscono le aree e i comparti

4.  L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

Come sono raccolti i dati sulle deleghe?

In base ai commi 7 e ss.  “La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe I'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8.  Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso I'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10.  Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.  Ai fini delle deliberazioni, I'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.  A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 1996/675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13.  Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati”.



giovedì 24 settembre 2015

Come è disciplinato il trasferimento dei dirigenti sindacali nel settore pubblico?

In base all'art. 18 comma 4 CCNQ 7 agosto del 1998" Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente”

mercoledì 1 luglio 2015

E’ possibile trasferire un dirigente sindacale ?

In base all’art. 2 della legge 300 del 1970  “ Il   trasferimento   dall'unita'  produttiva  dei  dirigenti  delle rappresentanze  sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei  candidati  e  dei  membri  di  commissione  interna  può essere disposto  solo  previo  nulla  osta  delle  associazioni sindacali di appartenenza.

Le  disposizioni  di  cui  al  comma precedente ed ai commi quarto, quinto,  sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del  terzo  mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata eletta la commissione  interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa  e  sino  alla  fine  dell'anno  successivo a quello in cui e' cessato l'incarico per tutti gli altri”.

lunedì 15 giugno 2015

Quali sono i requisiti per la costituzione di rsa ex art. 19 l. 300  del 1970?


In base all’art. 19 della legge 300 del 1970 “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
…..
b)delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva"

Con la sentenza n. 231 del 2013 la Corte Costituzionale  ha indicato che l’art. 19 s.l. è incostituzionale quando “associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda" non possano costituire RSA.

La sentenza ponendo al centro l’elemento della negoziazione evidenzia come sia incostituzionale precludere i diritti stabiliti dal titolo terzo della legge 300 del 1970, ad un’organizzazione la cui concreta rappresentatività sia già stata riconosciuta attraverso l’accettazione della sua partecipazione alle trattative da parte dell’azienda, nonostante la stessa non risulti firmataria di alcun accordo.

Come indica espressamente la Corte nel suo ragionamento sull’art. 19:

 “nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost

Ed ancora sempre secondo la Corte:

“6.6.– L’aporia indotta dall’esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l’accesso alle trattative, era già stata del resto rilevata; e dalle riflessioni svolte in proposito era scaturita anche la sollecitazione ad una interpretazione adeguatrice della norma in questione, alla stregua della quale, superandosi lo scoglio del suo tenore letterale, che fa espresso riferimento ai sindacati “firmatari”, si ritenesse condizione necessaria e sufficiente, per soddisfare il requisito previsto dall’art. 19, quella di aver effettivamente partecipato alle trattative, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto”.


mercoledì 1 aprile 2015

Per fra reprimere la condotta antisindacale posso utilizzare il ricorso ordinario ex art. 414 cpc?

Secondo la Cassazione:

“Le associazioni sindacali, legittimate ad esperire l'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, possono agire per la repressione dell'attività antisindacale anche in via ordinaria innanzi al pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo dove è stata posta in essere la condotta denunciata, dovendo anche in questo giudizio trovare applicazione il rito speciale del lavoro”. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/09/1995, n. 9503

Ribadito indirettamente da Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, 15/11/2012, n. 20091:


“In tema di repressione della condotta antisindacale, l'esercizio in via ordinaria ad opera di una organizzazione sindacale (nella specie, da parte dell'organizzazione nazionale e non del relativo organismo locale) di un'azione denunciante una condotta antisindacale, con la richiesta di provvedimenti atti a far cessare quella condotta e i suoi effetti, non soggiace al foro esclusivo ed inderogabile del luogo della condotta, a norma dell'art. 28 statuto lavoratori, ma al foro generale, contemplato dall’art. 413 settimo comma CPC, essendo seguìto dall'attore il rito ordinario del lavoro e non lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 statuto lavoratori”.