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venerdì 11 luglio 2025

 Quando il deposito del ricorso può dirsi definitivo?


Cass. 08/07/2025, n. 18649

L'effetto di tempestivo deposito di un atto processuale via telematica, generato con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli della Cancelleria, comprovato dal messaggio di accettazione (quarta PEC). In assenza di tale messaggio, e in caso di mancata pronta riattivazione del procedimento da parte della parte interessata, il deposito non può considerarsi valido e tempestivo.

lunedì 18 marzo 2024

 Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti processuali?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/03/2024, n. 6678


In tema di procedimento civile, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012. Ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza

giovedì 13 maggio 2021

 Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti?



Cass. 11/05/2021, n. 12422

In tema di procedimento civile, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre del 2012 n. 221, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.