Visualizzazione post con etichetta licenziamento collettivo unità produttiva. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta licenziamento collettivo unità produttiva. Mostra tutti i post

lunedì 4 marzo 2024

 In un licenziamento collettivo che preveda una ristrutturazione di più unità produttive può essere limitato ad una sola?


Cass. 23/02/2024, n. 4962


In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell'esigenza aziendale collegata all'appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970.

venerdì 27 gennaio 2023

 Quando un licenziamento collettivo può essere limitato ad uno stabilimento?



Cass. 25/01/2023, n. 2245

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ai fini di una delimitazione del personale a rischio è imprescindibile che sussistano contemporaneamente sia un'autonomia dello stabilimento oggetto della procedura che l'infungibilità delle mansioni svolte presso l'unità produttiva. Siffatte esigenze tecnico produttive ed organizzative devono essere necessariamente enunciate ed illustrate dal datore con la comunicazione di cui all'art. 4, comma 3 L. n. 223 del 1991.

mercoledì 19 gennaio 2022

 Nella determinazione dei lavoratori da licenziare in una procedura di licenziamento collettivo la scelta può essere limitata a coloro che operano presso una singola sede?



Cass. 17/01/2022, n. 1242

L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale alla platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, ma purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, delia Legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine.

mercoledì 17 novembre 2021

 

Il licenziamento collettivo puo' riguardare solo i lavoratori di un'unità produttiva?




Cass. 15/11/2021, n. 34417


In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della l. n. 223 citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti.