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mercoledì 7 novembre 2018

L'utilizzo di permessi sindacali per finalità diverse può determinare il licenziamento?


Corte d'Appello Campobasso Sez. lavoro Sent., 11/04/2018

Non è sanzionabile con il licenziamento la condotta del prestatore che, assentatosi dal lavoro in virtù di permesso ottenuto ex art. 30 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), non abbia partecipato ad alcuna riunione sindacale, ma abbia, tuttavia, svolto attività riconducibile al suo mandato di componente della segreteria regionale del sindacato di appartenenza. L'accertato espletamento da parte del lavoratore di attività riconducibili all'incarico sindacale ricoperto, peraltro non incompatibile con il contestuale compimento di incombenze di natura personale, invero, pur integrando una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare (stante l'utilizzo del permesso per finalità diverse da quelle per le quali sia stato concesso) non consente di ravvisare una giusta causa di licenziamento. In tal caso, difatti, deve ritenersi che il lavoratore non abbia inteso sottrarsi all'obbligo della prestazione lavorativa e mantenere ciononostante il diritto alla retribuzione, strumentalizzando i permessi ottenuti per finalità del tutto estranee all'incarico sindacale in relazione al quale essi erano stati richiesti, evenienza che determina effettivamente il venire meno del vincolo fiduciario immanente al rapporto di lavoro.

giovedì 8 giugno 2017



I componenti degli organi direttivi sindacali provinciali e nazionali hanno diritto ai permessi retribuiti?


In forza dell'art. 30 della legge 300 del 1970: "I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti".

giovedì 16 febbraio 2017

A quanto ammontano i permessi sindacali attribuiti alle RSA stabiliti dall'art. 23 della legge 300 del 1970?




Art. 23 (Permessi retribuiti) 

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.


Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).



I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.


Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.



Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 30/07/1992, n. 9136

Il sistema di calcolo dei permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 23 l. 20 maggio 1970 n. 300 pur essendo correlato, nelle unità produttive che occupano fino a duecento dipendenti, al numero dei lavoratori occupati, nella misura di un'ora all'anno per ciascuno di essi, non risponde ad un principio di stretta proporzionalità all'entità della forza lavoro ma alla concreta garanzia del pluralismo sindacale nelle imprese di minori dimensioni, sicché il monte ore annuo dev'essere attribuito nella predetta quantità globale a ciascuna delle rappresentanze sindacali aventi diritto, e non ripartito tra tutte quelle esistenti nell'unità produttiva (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto comportamento antisindacale la concessione alla rsa di permessi retribuiti per un numero di ore all'anno pari a quello dei dipendenti occupati nell'unità produttiva diviso per il numero delle rappresentanze sindacali in essa operanti).