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venerdì 6 gennaio 2023

 Quando spettano i riposi giornalieri per maternità al padre?


Cons. Stato, (Ad. Plen.), 28/12/2022, n. 17

L'articolo 40, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità.

lunedì 28 gennaio 2019


Quando il padre può godere dei riposi ex art. 40 dlgs 151 del 2001 in caso di lavoratrice autonoma?



L'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista, ex art. 40, D.Lgs. n. 151 del 2001, solo in relazione al caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, con conseguente esclusione del caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (come nella fattispecie, ove la madre è lavoratrice autonoma). In tal caso, pertanto, il padre può fruire dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo di fruizione della indennità di maternità da parte della madre. Tale conclusione non solo trova giustificazione nella differente tutela economica per la lavoratrice autonoma rispetto alla lavoratrice dipendente, ma risulta funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri, precipuamente diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole, di talché, del tutto coerentemente, la legge prevede nel caso della lavoratrice autonoma la possibilità della madre di rientrare al lavoro dopo il parto e, nel contempo, il diritto del padre di fruire dei riposti giornalieri nel medesimo periodo.

Riposi

Art. 40. Riposi giornalieri del padre(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) 

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.



Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

martedì 18 settembre 2018

Quando il padre lavoratore padre può fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 39 del dlgs 151 del  2001?


Cass. 12/09/2018, n. 22177

L'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista, ex art. 40, D.Lgs. n. 151 del 2001, solo in relazione al caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, con conseguente esclusione del caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (come nella fattispecie, ove la madre è lavoratrice autonoma). In tal caso, pertanto, il padre può fruire dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo di fruizione della indennità di maternità da parte della madre. Tale conclusione non solo trova giustificazione nella differente tutela economica per la lavoratrice autonoma rispetto alla lavoratrice dipendente, ma risulta funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri, precipuamente diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole, di talché, del tutto coerentemente, la legge prevede nel caso della lavoratrice autonoma la possibilità della madre di rientrare al lavoro dopo il parto e, nel contempo, il diritto del padre di fruire dei riposti giornalieri nel medesimo periodo.

NB

Art.40 Dlgs 151 del 2001

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art.39 Dlgs 151 del 2001

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.