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sabato 27 marzo 2021

Quali misura per la Cassa Covid sono state introdotte dal DL 41 del 2021?


Art. 8. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.


2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.


3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.


4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».


6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.


7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.


9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.


10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.


11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.


12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.


13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.


14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.


lunedì 4 maggio 2020

Come è stata disciplinata la cassa integrazione in deroga dalla legge di conversione 27 del 2020 del DL 18 del 2020 per l'emergenza Covid 18?


Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga 

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 


2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.


3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4. (53)


4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. 


5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. 


5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. 

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.


[7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. ]

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 


8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo. 


8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo. 

venerdì 17 aprile 2020

Che cosa prevede il testo dell'accordo quadro della regione Lombardia per la Cassa in deroga?



Verbale della riunione della Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga del 20 marzo 2020

Il giorno 20 marzo 2020 si è riunita la Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga integrata con alcuni componenti del Patto per lo Sviluppo.

Le Parti hanno condiviso il testo allegato che recepisce le disposizioni derivanti dalle previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.

Con queste premesse lo pone all’attenzione della Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo per la successiva condivisione.



ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI IN LOMBARDIA

TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE

PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 9/2020 E DEL DECRETO LEGGE 18/2020

VISTI

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l’art. 1, comma 183 della Legge 27/12/13 n. 147

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

- l’art. 1 comma 304 della Legge 208 del 28 dicembre 2015

- Il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185

- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020

- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

- l’Accordo Quadro per mitigare gli impatti del COVID19 condiviso da Regione con i componenti del Patto per lo Sviluppo

CONSIDERATO CHE

I citati Decreti legge 9/2020 e 18/2020:

- disciplinano destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali che qui si intendono recepite;

- prevedono, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un’indennità come delineati nel presente Accordo;

Il DPCM del 8 marzo e quello del 11 marzo hanno modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni.

Le Parti si impegnano a modificare il presente Accordo a seguito di eventuali ulteriori interventi normativi riguardanti i contenuti dell’accordo medesimo.


RITENUTO

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni:

o degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;

o del art. 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Premessa

Si conviene, tra i sottoscrittori del presente accordo, che i datori di lavoro assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dalle ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale, in particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte dal Lavoro Agile. Nel caso in cui tale situazione produca sospensione o riduzione dell’attività produttiva, preso atto delle disposizioni dell’articolo 46 del DL 18/2020, essi si impegnano pertanto a favorire nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, in applicazione di quanto disposto dagli art. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n,9 e dall’articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede tre tipologie di intervento di seguito specificate:

1.1 Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d. “zona rossa”;

1.2 Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia;

1.3 Art.16 – riconoscimento indennità lavoratori autonomi per la c.d. “zona rossa”, fatte salve specifiche disposizioni normative.

2. Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede la seguente tipologia d’intervento:

2.1 Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga.

Art. 2

(Condizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga)


1. I datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Lombardia a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

3. I datori di lavoro esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità di cui all’art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all’Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell’attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

4. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.Lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all’art.27, e, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.

5. I datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19” o qualora non autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall’art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.


Per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga, limitatamente alla fattispecie dell’art.17 del DL 9/2020, anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

7. La verifica preventiva dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.

Art. 3

(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1 dell’art. 1)

1. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, con i datori di lavoro di cui all’art. 2 del presente Accordo:

- Operai;

- Impiegati;

- Quadri;

- Apprendisti;

- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

- lavoranti a domicilio mono commessa;

- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

2. Sono esclusi i lavoratori beneficiari delle indennità disposte dagli articoli 29, 30 e 38 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

3. Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti limitazioni:

- i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;

- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi


Art. 4

(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai lavoratori di cui al punto 1.1. e ai lavoratori autonomi di cui 1.3. dell’art. 1)

1. I datori di lavoro di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3 dell’art. 1 sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.

Art. 5

(Accordi sindacali per datori di lavoro di cui al punto 1.2. e al punto 2.1 dell’art. 1)

1. I datori di lavoro di cui al punto 1.2 e 2.1 dell’art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all’integrazione salariale, in coerenza con le previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.

2. Ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020 e dell’art. 22 del DL 18/2020 l’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l’accordo:

a. deve attestare l’esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD;

b. prevede che il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative;

c. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.

3. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, una volta sottoscritto l’accordo sindacale, o decorsi i termini di cui al comma 2, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.

4. Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard definito con le parti sociali. I datori di lavoratori potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.


5. L’incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.

6. L’eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.

Art. 6

(Regole comuni per le quattro tipologie d’intervento)

1. Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga e quelle per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1 del presente Accordo devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell’apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.

2. Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.

3. La Regione, riscontrati gli esiti dell’istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall’adozione degli stessi li trasmette all’INPS.

4. I provvedimenti concessori inerenti alla Cassa Integrazione in deroga e alle indennità per i lavoratori autonomi saranno trasmessi all’Istituto della Previdenza Sociale compatibilmente con l’effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.

5. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge

.

6. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l’autorizzazione, la Regione formalizza il diniego, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro/lavoratore autonomo.

Art.7

(Presentazione della domanda di CIGD)

1. Per i lavoratori subordinati del settore privato, di cui al presente Accordo, la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro.

2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato


dal datore di lavoro, consulente del lavoro delegato dal datore di lavoro) del soggetto richiedente.

3. La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.

4. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si precisa l’obbligo della:

- corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda;

- rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;

- integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ovvero decorrenza dei termini e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.

- Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

- Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.

5. Per le domande di CIGD di cui agli artt. 15, 17 del DL 9/2020 e art.22 del DL 18/2020, sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale:

a. i termini di presentazione;

b. le durate, nell’ambito della durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL 18/2020;

c. l’eventuale sequenza delle domande per accedere alle tre tipologie di CIGD prevista dalle citate norme.

Art. 8


(Presentazione della domanda per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 16 del DL 9/2020)

1. Per i lavoratori autonomi di cui al punto 1.3. dell’art. 1. del presente Accordo la domanda deve essere presentata da tali soggetti.

2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso funzionario associazione datoriale, consulente del lavoro) delegato dal soggetto richiedente.

3. Le domande non potranno superare la durata fissata dal DL 9/2020 e successive modificazioni a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente

4. Le domande devono essere complete di tutte le informazioni obbligatorie e degli eventuali documenti stabiliti con successivo provvedimento regionale.

5. In caso di richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad elementi necessari per la decretazione, l’integrazione della domanda deve pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

6. L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati e l’assenza entro i termini della documentazione eventualmente richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.

7. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

8. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.

9. Il provvedimento regionale di approvazione dei modelli standard e delle modalità operative di attuazione individua la documentazione necessaria a supporto della domanda, ivi compreso il periodo di sospensione dell’attività, al fine di verificare le condizioni previste dal citato art.16 del DL 9/2020.

10. Per le domande di cui al presente articolo sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale i termini di presentazione, le durate, nell’ambito della durata massima prevista dal DL 9/2020, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt.27 e 28 del DL 18/2020 e ai provvedimenti normativi finalizzati ad armonizzarne l’attuazione.


Art. 9

(Monitoraggio risorse finanziarie)

1. Con riguardo alle tipologie di intervento di cui all’articolo 1 del presente Accordo, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.

2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

Disposizioni finali

Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di procedere al monitoraggio dell’attuazione del presente Accordo e di apportarvi eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione.

La Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro pubblicherà sul proprio sito tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga con riferimento ai datori di lavoro autorizzati e al numero di lavoratori coinvolti.

Le Parti si impegnano a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte degli istituti bancari.

Le Parti si impegnano a curare la massima informazione con i propri iscritti dei contenuti dell’Accordo e delle successive procedure attuative, fermo restando l’avvio delle procedure successivamente alla pubblicazione della comunicazione sul portale regionale e secondo i modelli standard ivi previsti.

Il presente Accordo Quadro sostituisce l’Accordo sottoscritto l’11 marzo 2020.

Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia di ammortizzatori sociali o relative disposizioni interpretative dell’Amministrazione Centrale.

Il Presente Accordo Quadro viene inviato ad INPS.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto

giovedì 12 marzo 2020

Come è disciplinata la cassa in deroga dal DL 2 marzo del 2020 n. 9 per la Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna?

Art. 17. Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.


2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.


3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.


4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.


5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

martedì 10 marzo 2020

Quando è prevista la cassa integrazione  in deroga in seguito al Coronavirus?

In base al Dl 2 marzo 2020 n. 9

Art. 15. Cassa integrazione in deroga 

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020. 

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.