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giovedì 7 luglio 2022

 Entro quale misura puo' essere decurtata la pensione di reversibilità  in caso di percezione di altri redditi?



Corte cost., 30/06/2022, n. 162

Con riferimento alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico ma, in ogni caso, entro i binari della non irragionevolezza. L'art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 deve essere dichiarato, dunque, costituzionalmente illegittimo, in quanto non è rispettoso del criterio di ragionevolezza, nella parte in cui consente all'istituto previdenziale di applicare decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell'anno di riferimento e ciò in quanto risulta alterato, in tal modo, il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell'istituto della reversibilità.

venerdì 15 marzo 2019

La pensione di reversibilità è compatibile con altri redditi?

In base all'art. 1 comma 41 l. 335 del 1995 dispone:


"41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".

La tabella F prevede:

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario


Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.




Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.



Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.




Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.



Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del tratamento di reversibilità.


Nel 2019 i limiti sono:

        20.007,00 euro annui.
 
25%
dell’importo della
pensione
       26.676,00 annui.
 
40%
dell’importo della
pensione
      33.345,00 euro annui.
 
50%