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giovedì 29 giugno 2023

 La richiesta della rivalutazione monetaria deve essere oggetto di specifica richiesta al momento dell'insinuazione al passivo?


Cass. 22/06/2023, n. 17896


La rivalutazione dei crediti di lavoro, costituendo una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti, come tale riconducibile alla causa petendi della domanda con cui il credito è fatto valere, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – anche di opposizione allo stato passivo proposta dal lavoratore nell'ipotesi di fallimento del datore -, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, sempreché sulla questione non sia già intervenuta una pronuncia, ancorché solo implicita, non contestata dalla parte soccombente, atteso che in tale caso il potere officioso del giudice viene meno per effetto dell'acquiescenza e della formazione del giudicato sulla questione.

mercoledì 8 febbraio 2023

 In caso di fallimento del datore di lavoro il rapporto di lavoro si risolve automaticamente?



Cass. 03/02/2023, n. 3351

La dichiarazione di fallimento non integra, ai sensi dell'art. 2119, secondo comma c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, ma entra in una fase di sospensione, così deviando dall'ordinario principio di diritto comune, che attribuisce una tale tutela alla parte non inadempiente, in virtù dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ovvero alla parte non insolvente, in virtù della facoltà di sospensione della propria prestazione ex art 1461 c.c. Un tale sistema si giustifica perché il curatore, a tutela della soddisfazione delle ragioni dei creditori cui la procedura fallimentare è finalizzata, abbia un tempo per valutare la convenienza di una scelta, autorizzata dal comitato dei creditori, tra il subentro nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi del datore di lavoro fallito, ovvero lo scioglimento dal rapporto medesimo, senza assumerne alcun obbligo. Qualora, il curatore fallimentare opti per lo scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto non già della dichiarazione di fallimento ex se, bensì, in presenza di un giustificato motivo oggettivo quale, ad esempio, la cessazione dell'attività di impresa, per effetto dell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi.

mercoledì 1 giugno 2022


Ai fini dell'ammissione al passivo per crediti di lavoro sono sufficienti le buste paga del lavoratore?

Cass. 27/05/2022, n. 17312


Secondo la costante e non contrastata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi della L. n. 4 del 1953, art. 3 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 18169/2019; v. anche: n. 17413 del 2015; cfr., da ultimo, Sentenza n. 32395 del 11/12/2019);

martedì 2 marzo 2021

 Come è ripartita la competenza tra giudice fallimentare e giudice del lavoro?

Cass. 08/02/2021, n. 2964

Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e fallimentare, il rispettivo "discrimen" si individua nelle differenti speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al secondo spetta invece, al fine di garantire la parità tra i creditori, la cognizione delle controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il giudice fallimentare aveva negato la propria competenza rispetto alla domanda proposta da un dirigente licenziato per il riconoscimento nel concorso fallimentare del credito vantato a titolo di indennità supplementare ed aumento automatico quali specifiche voci previste dalla disciplina collettiva).

giovedì 9 luglio 2020

Le copie delle buste paga sono sufficienti per l'ammissione al passivo?

Cass.  07/07/2020, n. 14012

In tema di prova documentale, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2 della L. 5 gennaio 1953 n. 4, vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro del datore, hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro. Un simile valore probatorio discende non tanto dal disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c. (dato che al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili regolarmente tenute) o dalla applicazione dell'art. 2735 c.c. (atteso che, nell'ambito dell'accertamento del passivo, il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito), ma dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato in via amministrativa e, come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore. Tali principi presuppongono, tuttavia, che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo; ne discende che il curatore non solo è abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma può anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

sabato 5 novembre 2016

Cosa succede ai rapporti di lavoro in corso in caso di fallimento?

Secondo la giurisprudenza unanime si applica la regola stabilita dall'art. 72 primo del RD 267/1942 secondo cui:"se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto".

Nella giurisprudenza di legittimità:

"In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 72, comma secondo, legge fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa non è configurabile un credito contributivo previdenziale, a nulla rilevando l'eventuale ammissione al passivo fallimentare dei crediti retributivi, per l'assenza di efficacia riflessa di tale provvedimento sul rapporto tra la curatela e l'Inps che ha un diverso oggetto. (Rigetta, App. Milano, 26/07/2007)" Cass. civ. Sez. lavoro, 14/05/2012, n. 7473

Nella giurisprudenza di merito:

"In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento, e fino alla data della dichiarazione del curatore, ex art. 72, comma 2, legge legge fallimentare, R.D. n. 267/1942, non vi è un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa e, nell'ipotesi di licenziamento intimato dal curatore successivamente ritenuto illegittimo, sussiste il diritto al pagamento del corrispettivo solo ove ricorra il presupposto della utilizzabilità delle energie fisiche messe a disposizione dal lavoratore, dovendosi considerare irrilevante l'offerta della prestazione quante volte il curatore non possa avvalersi dell'attività." Trib. Santa Maria Capua Vetere, 21/02/2013

"Qualora, nel corso di un rapporto di lavoro, intervenga una sentenza dichiarativa di fallimento dell’imprenditore-datore di lavoro, trova applicazione la norma generale della sospensione del contratto bilaterale, prevista dall'art. 72 L. Fall., con facoltà del curatore di scegliere tra subentro e scioglimento. Tale disposizione si fonda sull'assoggettamento a regolazione concorsuale del diritto del contraente in bonis e si applica a tutti i contratti bilaterali, ad eccezione di quei rapporti contrattuali che sono espressamente regolati da diverse disposizioni di legge." App. Napoli Sez. I, 03/12/2007

"La mancanza di una disciplina specifica in ordine agli effetti del fallimento sui rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento della pronuncia della sentenza rende necessario il ricorso alla regola generale dettata dall'art. 72 l.fall. - R.D. n. 267/1942, con il riconoscimento della facoltà di sciogliersi dal contratto al curatore che non ritenga di utilizzare le prestazioni del dipendente a causa della cessazione dell'attività aziendale e delle esigenze della procedura e con la configurazione, per analogia, di una fase di sospensione del rapporto sino alla determinazione, da parte degli organi della procedura, di subentrare o meno nel contratto, alla quale va, nel concreto, equiparata l'intimazione del licenziamento irrogata dal curatore con efficacia retroattiva alla data della dichiarazione di fallimento quale manifestazione della volontà di non subentrare nel rapporto." App. Milano, 28/07/2007

martedì 10 novembre 2015

Può essere rilasciato il DURC in caso di procedure concorsuali?

In base all’art. 5 del DM 30.1.2015: 1.  In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. a186 bis del RD 1942 n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2.  In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del RD 1942 n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
3.  In caso di amministrazione straordinaria di cui al Dlgs 1999 n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4.  Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182 ter del RD 1942 n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 20095.  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi”.



lunedì 16 marzo 2015

Quali sono i crediti di lavoro oltre al TFR garantiti dal fondo di garanzia in caso di fallimento dell’azienda e per quanto tempo sono garantiti?

L’Inps indennizza  le retribuzioni maturate e non corrisposte degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti  nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in tribunale del relativo ricorso e ciò  entro il limite massimo di tre volte la misura massima del trattamento salariale d’integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.

I crediti di lavoro che possono essere posti a carico del Fondo sono :
- la retribuzione propriamente detta
- i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive
- le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità;
Sono esclusi :
- l’indennità di preavviso
- l’indennità per ferie non godute
- l’indennità di malattia a carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

I 12 mesi devono essere così individuati

-in generale sono i 12 mesi antecedenti la data della domanda diretta all'apertura del fallimento. Tuttavia se più favorevole il dies a quo corrisponde alla data di deposito del primo ricorso diretto all'apertura della suddetta procedura concorsuale indipendentemente da chi l'abbia proposta oppure la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

- se il lavoratore, prima di questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.


venerdì 13 marzo 2015

In caso di fallimento i crediti dei lavoratori dipendenti godono di privilegio?

In base all’art. 2751 bis n.1 i crediti i crediti “per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile”  hanno privilegio generale su tutti i beni mobili dell’impresa fallita.

Peraltro, i forza dell’art. 2776 cc i crediti relativi al TFR ed all’indennità di preavviso, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Infine in base al secondo comma della norma e sempre in caso di infruttuosa esecuzione  sui mobili, gli ulteriori crediti di lavoro insieme ai crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753 cc, sono collocati sussidiariamente, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, (ma dopo i crediti per Tfr e preavviso).


In caso di concorso con altri crediti privilegiati i crediti da lavoro si pongono in base all’art. 2777 cc subito dopo le spese di giustizia ma prima degli altri creditori privilegiati indicati dall’art. 2751 bis (seguono i professionisti – i prestatori d’opera e le provvigioni agenti – art. 2751 bis nn. 2 e 3; poi i crediti dei coltivatori diretti e delle imprese artigiane eco operative – art. 2751 bis nn. 4 e 5).

mercoledì 4 marzo 2015

Da quando decorre il termine di prescrizione por richiedere l’intervento del fondo di garanzia presso l’Inps per richiedere il pagamento del TFR in caso d’insolvenza del datore di lavoro?

Per Cassazione 2011 n. 19081: “il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui alla l. n. 297 del 1982 art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione la passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia”.

Conforme: Cass. civ., Sez. lavoro, 19/12/2005, n. 27917; Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2011, n. 16617

Tuttavia per un altro orientamento: “In caso di fallimento del datore di lavoro …. il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel trattamento. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati, sicchè l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha - in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale - effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa. Cass. civ., Sez. lavoro, 18/04/2001, n. 5658[1]



NB: La prescrizione è di 5 anni in forza dell’art. 2948 n. 5



[1] Secondo questa interpretazione il Fondo di garanzia in virtù dell’accollo legislativamente previsto diviene condebitore solidale del datore di lavoro, pertanto, in forza dell’art. 1310 c.c.: a) tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia; b) l'eventuale rinuncia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha effetto nei confronti del Fondo. Posto che in forza dell’art. 94 della L.F. la domanda di insinuazione nello stato passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale” interrompendo, “per tutto il corso del fallimento”, la prescrizione, che ricomincerà a decorrere, per la sua intera durata, dalla data di chiusura della procedura. Pertanto, a condizione che il lavoratore abbia insinuato il proprio credito nel termine di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso potrà richiedere l'intervento del Fondo entro cinque anni dalla chiusura della procedura.