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lunedì 11 novembre 2024

 Il riposo del lavoratore turnista dopo un turno notturno come si qualifica?


Cass. 06/11/2024, n. 28575

La giornata di riposo concessa al lavoratore turnista, successiva a un turno notturno di 12 ore, deve essere ritenuta come giorno di riposo compensativo. Questo risponde alla necessità di ristoro del lavoratore per la maggiore gravosità del turno prolungato, giustificando così il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 44, comma 3, del CCNL comparto sanità.

martedì 28 marzo 2023

Nel ccnl sanità la chiamata in servizio in caso di reperibilità impone il riposo compensativo?

Cass. 24/03/2023, n. 8508

In tema di servizio medico di pronta disponibilità, va esclusa la nullità dell'art. 7, comma 9, del C.C.N.L. del 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. comparto Sanità del 7 aprile 1999, per violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003, in quanto tale norma si limita a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore effettivamente prestate in regime di cd. reperibilità attiva, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE. Invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo. Da ciò discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del C.C.N.L.) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in conformità al precetto inderogabile dettato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003.

giovedì 4 agosto 2022

 Il ccnl sanità come regola il riposi compensativo?



Cass. 01/08/2022, n. 23880

L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo