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sabato 27 settembre 2025

 Entro quali limiti opera il repechage?


Cass. 24/09/2025, n. 26035

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all'obbligo di repechage, dimostrando l'impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale e non richiedenti una diversa formazione.

lunedì 7 luglio 2025

 Il licenziamento per gmo prevede la prova dell'impossibilità di repechage?

Cass. 03/07/2025, n. 18063


Il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha l'obbligo di dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori presenti nell'organico aziendale, rispettando le clausole di buona fede e correttezza.

venerdì 12 luglio 2024

 Quando risulta assolto l'obbligo di repechage?


Cass. 10/07/2024, n. 18904

Non risulta assolto l'obbligo di repêchage ove all'atto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni .

venerdì 26 aprile 2024

 Entro che limiti opera il repechage?


Cass. 19/04/2024, n. 10627


L'obbligo di repêchage è previsto nell'esclusivo alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore, senza alcun obbligo di organizzare corsi di formazione previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi, ex art. 2103 cod. civ. come novellato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, e ciò anche nella vigenza del novellato art. 2103 cod. civ., che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repêchage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta

mercoledì 15 novembre 2023

 Su chi grava l'obbligo di provare il repechage nel licenziamento per gmo?


Cass. 13/11/2023, n. 31561


In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. Trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale. In tale verifica giudiziale, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente – di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore.

lunedì 6 novembre 2023

 Su chi incombe l'onere di repechage nel licenziamento per gmo?


Cass. 30/10/2023, n. 30143

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del datore di lavoro quello di provare l'impossibilità di assolvere l'obbligo di repechage in merito all'inesistenza di posizioni lavorative, anche riconducibili a mansioni inferiori, cui applicare utilmente il lavoratore e, dunque, l'inevitabilità del licenziamento conseguente alla soppressione della posizione lavorativa specifica.

giovedì 20 gennaio 2022

 Quali sono i requisiti di validità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo?




Cass. 18/01/2022, n. 1386

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso e la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali, insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati, diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività, ma anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse: elemento, quest'ultimo, che trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

martedì 4 maggio 2021

 Su chi grava la prova del reportage nel licenziamento per gmo?



Cass. 30/04/2021, n. 11425

In caso di licenziamento per giustificato motivo obiettivo, grava sul datore di lavoro la prova di non poter altrimenti collocare il lavoratore.

giovedì 11 marzo 2021

In caso di inabilità il lavoratore può essere assegnato a mansioni inferiori? 


Cass. 09/03/2021, n. 6497

In materia di lavoro subordinato, il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche può essere assegnato, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. n. 81 del 2008, anche a mansioni equivalenti o inferiori; nell'inciso "ove possibile" si contempera "il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti.

lunedì 1 febbraio 2021

 Entro quali limiti opera il repechage in caso di licenziamento per riduzione dei costi?


Cass. 25/01/2021, n. 1508

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di repechage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza. Ne consegue che tale obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale.

mercoledì 25 dicembre 2019

Entro quali limiti opera il repechage?





Cass. 03/12/2019, n. 31520




Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la cui causale sia riconducibile nella soppressione della posizione lavorativa, ai fini dell'obbligo del repechage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con il bagaglio professionale del prestatore - cioè che non siano disomogenee e incoerenti con la sua competenza - ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza. Ciò è possibile affermare, ai fini del bilanciamento tra l'interesse del datore di lavoro a perseguire una organizzazione produttiva ed efficiente e quello del lavoratore diretto alla stabilità del posto, in un'ottica di compatibilità e di non ingerenza nella determinazione dell'assetto aziendale, non essendo previsto un obbligo del datore di lavoro, secondo la precedente versione dell'art. 2103 cod. civ., di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro. Resta fermo, comunque, che grava sul datore di lavoro l'obbligo di provare - in base a circostanze oggettivamente riscontrabili - che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, altrimenti il rispetto dell'obbligo di repechage risulterebbe sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore.

martedì 29 novembre 2016

Il repechage prevede anche la possibilità di reimpiego in mansioni inferiori?

Secondo la giurisprudenza di legittimità:

"Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere del datore di lavoro di provare l'adempimento all'obbligo di repechage va assolto anche in riferimento a posizioni inferiori, ove rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore compatibili con l'assetto organizzativo aziendale; il datore di lavoro, in conformità al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, deve prospettare al lavoratore la possibilità di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento ed a fornire la relativa prova in giudizio". Cass. civ. Sez. lavoro, 21/12/2016, n. 26467

“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientrati nel suo bagaglio professionale” Cass. Civile sez. Lavoro, 08/03/2016 n. 4509.
“Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art.3 l. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo – organizzativo e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito, ma anche di aver prospettato la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.. Cass. civ. Sez. lavoro, 10/05/2016, n. 9467

 “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purchè tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.” Cass. civ., Sez. lavoro, 13/08/2008, n. 21579