Quando sorge il diritto al buono pasto sostitutivo della mensa?
Cassazione civile sez. lav., 2/09/2026, n. 24919
Il buono pasto costituisce un beneficio di carattere assistenziale volto a favorire il benessere del lavoratore e a conciliare le esigenze del servizio con quelle personali durante la giornata lavorativa. La sua attribuzione presuppone, quale condizione generale, che il lavoratore presti attività per almeno sei ore e fruisca di un intervallo non lavorato destinato alla pausa pranzo, senza che rilevino né la durata della pausa né l'articolazione dell'orario in turni, purché l'orario giornaliero sia quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.
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