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sabato 5 ottobre 2019

Quando è legittima l'assenza al momento delle visite domiciliari?





cass. 01/10/2019, n. 24492




Ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

martedì 12 settembre 2017

Entro quale limite opera il divieto di verifica dello stato di malattia del lavoratore senza l'utilizo dei servizi ispettivi?


"In tema di lavoro subordinato, le disposizioni dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto, atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività". Cass. civ. Sez. lavoro, 01/08/2017, n. 19089

martedì 1 agosto 2017

Come sono disciplinati i controlli per le assenze nel pubblico impiego dopo il dlgs 75 del 2017?



Articolo 55-septies Controlli sulle assenze 

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate. 


2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. 


2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. 


3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 


5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 


5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps. 


5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 


6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

mercoledì 8 marzo 2017

Quali sono le linee guida dell'Inps per la determinazione delle malattie gravi che impongono terapie salva vita?

“LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE, 11 GENNAIO 2016, PREVISTO DALL’ART. 25 DEL D. LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151”.

La previsione di esenzione in precise fattispecie dall’obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico, introdotta per i pubblici dipendenti con DPCM 18.12.2009 n. 206, del tutto di recente è traslata con modifiche anche nella disciplina riguardante i lavoratori subordinati del privato. L’impatto della novella regolamentare sull’organizzazione del lavoro, in rapporto alle presenze giornaliere dei lavoratori, e sulla governance assicurativo previdenziale non è di trascurabile profilo ove non fosse oculatamente soppesato il giudizio medico legale e garantito in ogni caso il sistema dei controlli, anche perché è fissato un tetto massimo di 180 giorni di comporto! L’intento di tutela che si evince dal Regolamento in parola è che si vogliono tutelare da restrizioni temporali quei lavoratori in malattia, qualora entrino in gioco:
 • un vulnus funzionale intenso e inconsueto rispetto la casistica più frequente di malattia e tale da necessitare di contestuale somministrazione di terapie “estreme” ben debitamente certificate
• una malattia temporanea determinata o connessa alla menomazione che, valutata in sede medico legale pluricratica, abbia visto assegnarsi una percentuale pari o superiore ai due terzi (67%) di invalidità permanente.
A rendere più complesso il quadro, rileva che non esiste né una normativa specifica né un’elencazione statuita delle gravi patologie ovvero delle terapie con la qualificazione di “salvavita”. In senso letterale, si può parlare di terapia salvavita quando vi sia un “pericolo di vita” immediato e concreto ovvero procrastinato, ma altrettanto certo o fortemente probabile: sono terapie salvavita quelle praticate in rianimazione, ma anche quelle che – se non assunte – espongono certamente alla morte. 

Tuttavia, in senso analogico, potrebbe diventare assimilabile alla terapia salvavita qualunque terapia che si debba assumere cronicamente come, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, quella anticoagulante, perché altrimenti può verificarsi un’embolia mortale o gravemente invalidante; quella antipertensiva, per scongiurare le rotture vasali e conseguenti emorragie; quella antibiotica, per le infezioni croniche o subacute delle ossa onde evitare gli ascessi ossifluenti; quelle profilattiche antitubercolari; quelle immunosoppressive in tutte le patologie autoimmuni o nei trapiantati e in numerose altre circostanze.

Ma è di tutta evidenza che non può essere questa l’interpretazione perché sarebbe implicitamente rimosso in via surrettizia erga omnes l’obbligo stesso di reperibilità a controllo, essendo la patologia cronica - di cui le esemplificate terapie sarebbero emendamento -largamente rappresentata nei lavoratori con un progressivo incremento in rapporto al progredire dell’età.

Non essendoci, dunque, riferimenti univoci e finalizzati alla specificità dell’argomento e per non lasciare ogni eventuale riconoscimento nell’alea della mera analogia, ancor più aggravata dal fatto che, chiamata ad attestare tali condizioni, è una vera molteplicità di “curanti” con criteri e personali modalità operative spesso molto difformi persino su medesimi ambiti territoriali, sembra più che mai utile fornire linee d’indirizzo, anche suscettibili di periodico aggiornamento, che garantiscano la maggiore omogeneità possibile di approccio.

PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 gennaio 2016 Art.1 co.2 -

Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. In premessa, bisogna ricordare che la nozione di "infermità" (da in-firmus = non fermo, debole), che costituisce il rischio assicurato ex lege 29 Febbraio 1980, n. 33, si riferisce ad una disfunzione relativa alla funzione organica/psichica interessata, mono o pluriorgano, in conseguenza di processi morbosi, quantitativamente caratterizzata. 

La “malattia”, nell’indicare un "Fenomeno anormale o patologico che altera l'integrità anatomica degli organi o ne fa deviare il funzionamento in senso dannoso" invece, fa riferimento ad una diagnosi nosologica ed è, pertanto, prevalentemente qualitativa. Il termine "patologia" (dal greco antico πάθος: "sofferenza"; λογία: "studio") - oltre ad indicare quella branca della medicina che si occupa dello studio delle malattie, nei loro aspetti fondanti: cause, evoluzione, danno - è anche sinonimo dotto di "malattia". Sul piano medico e medico legale, entrambi i termini – malattia /patologia – sottendono la necessarietà della disfunzione modulata secondo progressiva severità. 

SUL CONCETTO DI “GRAVITÀ” 

Molte sono le patologie che possono essere considerate gravi e, alquanto spesso, esse assumono un andamento clinico subacuto/persistente o addirittura cronico.

Tuttavia, l’Ordinamento, quando vuole sostanziare una situazione ad “alta intensità di rischio” – cioè che l’evento da scongiurare o tutelare accada veramente - qualifica quella situazione con l’aggettivo grave, senza indicarne il correlato significato concreto: manca cioè la “misura” parametrata. La malattia/patologia/sindrome è, oggi, intesa dalla dottrina medico legale come un’alterazione quali-quantitativa dello stato di salute che induca una modificazione peggiorativa dello stato anteriore suscettibile di apprezzamento clinico e/o, eventualmente, medico legale, caratterizzata dai seguenti attributi: ANORMALITÀ, EVOLUTIVITÀ, BISOGNO di CURE, DISFUNZIONALITÀ, MANCATA ESPANSIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RELAZIONALI ecc.

Tali situazioni si connotano per essere gravi se si appalesano per un considerevole disordine funzionale, in grado di scemare sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo /apparato /sistema in quella fattispecie compromesso. 

Quindi, del processo morboso in esame è necessario valutare: 

1. LA SUA NATURA CLINICA 
2. L’ENTITÀ DELLA DISFUNZIONE che determina 
3. IL CONCRETARSI a carico della persona IN MODO ACUTO, anche se più ampiamente iscritto in un decorso più torpido o cronico 
4. La sua STORIA NATURALE/MODIFICATA DALLA TERAPIA 

E’ opportuno precisare come la qualificazione di “Grave” non attiene:
 ƒ né le strategie di diagnosi o la particolare indaginosità degli accertamenti/ trattamenti eseguiti (ad es, l’aver eseguito trattamento chirurgico in anestesia generale)
ƒ né la tipologia/importanza ella Struttura in sé per sé considerata cui ci si rapporta (essere stati ricoverati in ospedali di eccellenza) o altro di segno socio-ambientale (aver avuto bisogno di assistenza personale, come in caso di fratture agli arti inferiori).

In sintesi, dunque, quello che si è voluto tutelare, esonerando dall’obbligo di reperibilità, non può che essere la “straordinarietà” dell’episodio morboso - isolato o anche iscritto in un eventuale decorso cronico - per cui è l’evento intrinsecamente “drammatico” a costituire la situazione da cui scaturisce l’esonerabilità.

TERAPIA SALVAVITA

Il secondo pre-requisito per rendere operativo l’esonero dalla reperibilità - da concretarsi contestualmente alla grave patologia – è il veder somministrata TERAPIA SALVAVITA

Come già detto, non esiste un’elencazione di farmaci salvavita, men che meno di terapie ad essi assimilabili. Oggi, si dispone solo di una lista1 che, però, attiene ad apprezzamenti di carattere economico ed è, pertanto, suscettibile di fluttuazioni in relazione alla capienza di bilancio delle singole Regioni. L’unico riferimento dottrinale scevro di considerazioni contabili (che risente però dell’impossibilità di stilare un inventario nominativo dei farmaci che possono rientrare nella definizione) è quello giurisprudenziale. In quest’ultimo ambito, ad es. con Sentenza di C. Cass. Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26646, si è affrontato questo delicato capitolo delle cure salvavita asserendo che è salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente, che può essere anche rifiutata liberamente e consapevolmente (ad esempio rifiuto della trasfusione per motivi religiosi), ravvisando il reato di violenza privata nel comportamento del medico che imponesse la terapia contro la volontà del paziente e che può persino sconfinare nell’accanimento terapeutico, quando l'insistere con trattamenti di sostegno vitale sia immediatamente ingiustificato o sproporzionato, malgrado non esistano linee-guida di natura tecnica ed empirica di orientamento comportamentale dei medici davanti a situazioni di insostenibilità della qualità della vita o di degradazione della persona. Dunque, sono “salvavita” quelle cure “indispensabili a tenere in vita” la persona e, in certa misura, sono indipendenti dalla qualità intrinseca del/dei farmaco/i usati ad essere salvavita. Infatti, quel farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa verso cui ha pur tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia. In altre parole un antibiotico può essere salvavita in un paziente con AIDS, mentre svolgere il suo semplice, normale ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.

L’eparina è salvavita, ad esempio, in caso di trombosi completa della vena cava, ma si derubrica a comune presidio antitrombofilico in caso di profilassi preoperatoria o di terapia della flebite complicata. Alcuni antiepilettici maggiori sono salvavita se usati nell’epilessia; a posologia inferiore, semplicemente aumentano la soglia del dolore in cefalee ribelli o in nevriti post-herpetiche. Così anche i farmaci biologici: • svolgono il ruolo di salvavita se utilizzati nelle chemioterapie neoadiuvanti e perfezionano i due requisiti richiesti per l’esonero dalla reperibilità in caso la patologia neoplastica abbia indotto una grave disfunzione produttiva di incapacità al lavoro; • impiegati nelle reumopatie, gli inibitori del TNF-alfa svolgono azione patogenetica sui mediatori della flogosi e agiscono mitigando esclusivamente gli effetti disfunzionali e in nessun caso possono considerarsi “salvavita” né possono dirsi ad essi “assimilabili” (perché, semmai, la vita hanno la potenzialità di comprometterla). In quest’ultimo caso, si verte solo nell’ambito delle terapie funzionali antidisabilità, con miglioramento della qualità della vita, non anche della sua durata, e spesso proprio per mantenere integra la capacità al lavoro. Nel novero delle possibili situazioni che deve vagliare il medico certificatore, esistono anche quadri morbosi in cui è indispensabile assumere quotidianamente la prescritta dose di farmaco o pattern compositi plurifarmaco. In tal caso, la terapia - sostitutiva o curativa - assume la connotazione di “TERAPIA VITALE”, poiché se il soggetto non assumesse cronicamente e con consapevole regolarità certe terapie sostitutive/soppressive ovvero modulanti o contrastanti il quadro morboso, la stessa vita sarebbe compromessa, nella sua durata o nella sua estrinsecazione funzionale (es.: terapia antiretrovirale), ovvero si avrebbe di fatto il rischio del concretarsi addirittura di un evento fatale se non fosse garantito in circolo il corretto livello di sostanze (come ad es. gli ormoni). 

E’ bene ricordare che, in questa appena descritta situazione di patologie croniche a supporto terapeutico costante, spesso non sussiste neppure specifica incapacità al lavoro: anzi, la prestazione lavorativa può essere assicurata proprio per il fatto che si assume per un tempo indefinito un qualsiasi farmaco che sia idoneo ad emendare lo stato di malattia o a prevenirne gli effetti più drammatici, risultando pertanto indispensabile.

Ben diverso concetto è quello della “TERAPIA SALVAVITA” dove è implicitamente esclusa ogni forma di somministrazione cronica del farmaco che, per contro, deve di necessità essere assunto episodicamente per emendare un pericolo di vita attuale e causalmente dovuto a patologia grave in atto estrinsecante il pericolo di vita o l’intensa compromissione acuta del complessivo stato di salute (ad esempio, gli scompensi acuti che, se non altrimenti e prontamente curati, provocano il coma e la morte in un progressivo avvitamento in pejus di eventi. Non anche, per contro, stati diabetici insulinodipendenti né tanto meno day hospital collegati a periodici accertamenti, anche se indispensabili al monitoraggio della malattia; collagenopatie in terapia con immunosoppressivi/terapie biologiche; interventi di chirurgia plastica ricostruttiva anche se successivi a importanti demolizioni corporee da altre cause; interventi chirurgici che richiedano anestesia generale laddove non significa assolutamente che ne sia sottesa una grave infermità, per la quale la legge prevede di entrare nel merito della “natura”, poiché l’anestesia di per sé è solo un mezzo per privare l’atto operatorio del dolore ed è condotta in via generale o locale per varie motivazioni). In avversa ipotesi, come altrove anticipato, sarebbe esentata dall’obbligo di reperibilità sempre e comunque la maggior parte dei lavoratori e per la totalità della c.d. “vita attiva”. In pratica, la sottile differenza semantica fra TERAPIA VITALE e TERAPIA SALVAVITA parrebbe ben essere equiparata a quella esistente fra terapia preventiva e terapia emendativa: la prima, infatti, mira a prevenire - mediante la regolare assunzione - il verificarsi di eventi peggiorativi lo statu quo ante, a mitigare l’effervescenza sindromico-funzionale della malattia e a scongiurare eventi maggiori; la seconda, invece, pone rimedio agli effetti più nefasti e/o letali di un evento maggiore che già si è verificato. Sulla base di queste considerazioni, si definisce di seguito una: 

LISTA DI RIFERIMENTO PER SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO ALL’ESONERO DELLA FASCE DI REPERIBILITÀ 

SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D’ORGANO COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA INSUFFICIENZA RENALE ACUTA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica) INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.) IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO NEOPLASIE MALIGNE, IN. ƒ Trattamento CHIRURGICO E NEOADIUVANTE ƒ Chemioterapico ANTIBLASTICO E/O SUE COMPLICANZE ƒ Trattamento RADIOTERAPICO SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI TRAPIANTI DI ORGANI VITALI ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale)

lunedì 6 febbraio 2017



Quali lavoratori sono esclusi dall'obbligo di reperibilità durante la malattia?


Con l'art. 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, era stato stabilito: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati".

In forza dell'art. 25 del Dlgs 151 del 2015 è stato emanato a tal fine il decreto 11 gennaio 2016 secondo cui: 

Art. 1. Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.


2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.


3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.