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martedì 9 aprile 2024

 Qiando è esclusa la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio?

Cass. 05/04/2024, n. 9120

In materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.

giovedì 23 settembre 2021

 Quando la condotta del dipendente esonera il datore da responsabilità in caso di infortunio?


Cass. 21/09/2021, n. 25597

La condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento.

sabato 16 febbraio 2019

Quando l'imprenditore è esonerato da responsabilità in caso d'infortunio del lavoratore?





Cass. 13-02-2019, n. 4225

la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di abnormità" inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 19494/2009; 9698/2009). E nella fattispecie, il lavoratore ha posto in essere una condotta esorbitante dai limiti del proprio lavoro, calandosi in una buca nella quale un gruista stava convogliando materiale di risulta, per recuperare una biro (come testualmente affermato nei motivi di ricorso); pertanto, come condivisibilmente concluso dai giudici di Appello, si configura, nella specie, una ipotesi di c.d. rischio elettivo da parte del lavoratore, idoneo ad interrompere la eventuale condotta colposa dell'imprenditore, poichè l'attività posta in essere dal lavoratore stesso esorbita dai limiti dello svolgimento del proprio lavoro (cfr. Cass. n. 21694/2011).