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martedì 25 marzo 2025

 Nelle Co.Co.Co. vale il principio di automaticità delle prestazionu?


Cass. 18/03/2025, n. 7250

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall'art. 2116, co. 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/95, e ai lavoratori a progetto disciplinati dall'art. 15, D.Lgs. n. 22/15.

giovedì 16 giugno 2022

Cosa determina  l'omesso versamento delle ritenute previdenziali derivanti da collaborazioni coordinate?

In forza dell'art. 39 della legge4 novembre 2010, n. 183


1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

mercoledì 12 maggio 2021

 Come sono state definite le collaborazioni assoggettate alla disciplina lavorativa del lavoro subordinato dalla legge 128 del 2019?

Art. 2 dlgs 81 del 2015

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali

giovedì 2 luglio 2015

Come sono regolamentate le collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 2016?


In forza del comma dell’art. 2 del dlgs 81 del 2015 le collaborazioni coordinate e continuative dal 2016 sono disciplinate secondo quanto stabilito dal lavoro subordinato quando “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative e le cui modalità di esecuzione  sono  organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
 
Fano eccezione, in base al comma 2:
a) le  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi  collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale prevedono  discipline  specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,  in  ragione  delle particolari  esigenze  produttive  ed  organizzative   del   relativo settore;
b) le collaborazioni  prestate  nell'esercizio  di  professioni intellettuali per le quali e'  necessaria  l'iscrizione  in  appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore  delle associazioni e  società  sportive dilettantistiche  affiliate  alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge  27  dicembre 2002, n. 289.

Per evitare la presunzione di cui al comma 1 il comma 3 prevede “le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76  del  decreto  legislativo  10  settembre   2003,   n.   276,   la certificazione dell'assenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  Il lavoratore   può    farsi    assistere    da    un    rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro.


E per la pubblica amministrazione?

In base al comma 4: “Fino al completo riordino  della  disciplina  dell'utilizzo  dei contratti   di   lavoro   flessibile   da   parte   delle   pubbliche amministrazioni,  la  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal  1°  gennaio  2017  e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare  i contratti di collaborazione di cui al comma 1”.


giovedì 25 giugno 2015

Come funziona la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi e delle P. Iva nel Dlgs 81 del 2015?


In base all’art. 54 denominato “ Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA”:

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.


2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.