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sabato 14 ottobre 2017

Quali sono i lavori considerati discontinui dal RDL 15 Marzo 1923  n. 692



Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (art. 3 regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955)

1. Custodi.

2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.

3. Portinai.

4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.

L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro 

5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.

7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.

8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.

9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.

10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.

11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.

12. Addetti ai centralini telefonici privati.

13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.

14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.

15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.

16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.

17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.

18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.

19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.

20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.

21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).

22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.

23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).

24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.

25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.

26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.

27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.

28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:

a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;

b) degli apparecchi di filtrazione;

c) degli apparecchi di distillazione;

d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;

e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;

f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;

g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.

30. Personale addetto alle gru.

31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.

32. Personale addetto alla manutenzione stradale.

33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.

34. Personale addetto all'industria della pesca.

35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti «impiegati di bureau» come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).

36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).

37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo  manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo , non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.

39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo  sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.

40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.

41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.

42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).

43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.

44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro.

45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità.


46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro

giovedì 12 ottobre 2017

Quando la giurisprudenza considera presenti i caratteri della discontinuinità per gli autisti?


Per la giurisprudenza:

"Non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro". Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-10-2015, n. 19738

"In ipotesi di lavoro "discontinuo", nella specie svolto dall'autista adibito al trasporto delle merci, le attese non lavorale non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicabile o ai sensi dell'art. 2108 c.c.), nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro.
I due dedotti motivi, esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono infondati.
Nella ipotesi di lavoro discontinuo, come quello del caso in esame di autista adibito al trasporto di merci, questo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche; oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro; nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art. 2108 c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
In tale ultima ipotesi il lavoratore per avere diritto al compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare che è rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e non già a riposo con libertà di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa. (v, 
pronunce di questa Corte n. 2829 del 5 aprile 1990; n. 729 del 24 gennaio 1997) Cass. civ. Sez. lavoro, 20/04/2004, n. 7577

"Non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro". Cass. civ. Sez. lavoro, 28/01/1999, n. 768


"Non è in contrasto con l'art. 2108 c.c. l'interpretazione del giudice di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta goduta dall'autista per l'attività svolta fuori sede eccedente l'orario giornaliero contrattuale - aveva escluso che competesse, per la stessa attività, il diritto al compenso per lavoro straordinario, poichè la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 e dal r.d. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 65 del c.c.n.l. degli addetti al settore terziario)". Cass. civ. Sez. lavoro, 21/01/1999, n. 546


Nella giurisprudenza di merito


Al prestatore di lavoro con mansioni di autista e pertanto appartenente al personale viaggiante, comandato in trasporti extraurbani, percettore dell'indennità di trasferta e operante in attività discontinua, con tempi di presenza a disposizione non coincidenti con il tempo di lavoro effettivo, è applicabile l'art. 11-bis del c.c.n.l. autotrasporto e spedizione merci, il quale prevede che il dipendente vada retribuito sino alla quarantottesima ora con il compenso ordinario e da tale ora con le maggiorazioni per lo straordinario. Qualora la porzione di indennità di trasferta erogata al lavoratore in misura superiore a quella contrattualmente prevista, e costituente trattamento di miglior favore, vada in realtà a coprire lo straordinario effettuato, non sussistono le condizioni per conservare tale trattamento, avendo esso un titolo diverso da quello apparente.Trib. Torino, 19/12/2000