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martedì 13 maggio 2025

 Quali sono i presupposti per gli assegni familiaru ex art. 2 dl 69 del 1988?


Cass. 06/05/2025, n. 11914


In materia di assegni per il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2delD.L. n. 69/1988, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e il requisito reddituale rappresentano condizioni necessarie per l'attribuzione del beneficio. Il richiedente deve fornire adeguata prova della somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, che deve costituire almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

mercoledì 31 maggio 2017

Come si determina il  nucleo familiare ai fini degli assegni per il nucleo familiare?

Il D.L. n. 69/1988 (art. 2, c. 6-bis) statuisce “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri”. 


Tale principio è ribadito nella circolare 61 del 2004 secondo cui: "Com’è noto, la residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale non sia stata stipulata una Convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia".

Tuttavia Secondo Corte Appello Brescia Sentenza n. 90/2016 pubbl. il 20/04/2016

In questo senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha appunto affermato, anche di recente, che “l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art.2 del d.l. 13 marzo 1988, n.69, convertito in legge 13 maggio 1988, n.153 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e quindi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale, …” (cfr.Cass.6351/2015).,,,,La Corte ha rilevato che il nuovo istituto dell'assegno per il nucleo familiare, introdotto dalla l.153/1988, si caratterizza per accentuare il processo di ridistribuzione del reddito, attraverso un sistema dei trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ed invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 2, prima parte). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a causa di tali difetti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti. Si realizza, così, con l'istituto in esame, una compenetrazione tra strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno del propri componenti. Questa finalità della L. n. 153 del 1988 (di operare cioè la ridistribuzione del reddito favorendo le famiglie che hanno veramente bisogno e tenendo conto delle loro particolari situazioni) dimostra il carattere squisitamente assistenziale della nuova normativa (cfr.la sent. citata in motivazione). Poiché non vi è ragione di discostarsi da questi principi, deve ritenersi che la prestazione in esame abbia natura assistenziale e in quanto tale, per quel che qui interessa, rientri nell’ambito di operatività della lett.d, del primo paragrafo dell’art.11 della direttiva 2003/109,,,,,Stando così le cose, come statuito dal giudice di primo grado, la previsione interna di cui al comma 6 bis dell’art.2, della L.153/88, laddove con riferimento alla prestazione dell’ANF introduce per gli stranieri un regime diverso rispetto a quello che vige per i cittadini italiani, si pone in contrasto con la direttiva (non essendo, alla luce delle disposizioni di questa direttiva e con riferimento a detta prestazione, assistenziale ed essenziale, derogabile il principio della parità di trattamento), e realizza un’oggettiva discriminazione dello straniero rispetto a questi ultimi..... Il precetto è sufficientemente preciso (“il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda … d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; …”). E’ incondizionato in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo (è bene precisare che il rinvio al diritto nazionale effettuato dal 13° considerando della direttiva è limitato alle modalità di concessione delle prestazioni di cui trattasi, ma non al diritto alle stesse) e si verte qui in tema di rapporti di efficacia verticale. In materia, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente previdenziale, la direttiva ha efficacia diretta ed è quindi “autoesecutiva”, nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento. La stessa nella gerarchia delle fonti normative si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata. Inoltre, essendo chiaro il significato della norma comunitaria, neppure vi è motivo per un rinvio alla Corte di Giustizia. Va poi osservato che se l’applicazione di quest’ultima norma pone lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano (come pacificamente nel caso di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere), con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della relativa azione speciale.

martedì 30 maggio 2017

In caso di cessazione del rapporto il lavoratore può richiedere al datore di lavoro gli assegni per il nucleo familiare?

Con messaggio n.  12790 del 2006 l'Inps ha statuito

OGGETTO: 

Pagamento assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi. 

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti circa la competenza al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi durante i quali un lavoratore era occupato presso un datore di lavoro diverso da quello presso cui lavora al momento in cui intende inoltrare la domanda di prestazione ovvero al momento stesso non occupato. 

Premesso che l’art. 37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall’art. 8 della legge 1038/1961, pone l’obbligo al datore di lavoro di anticipare per conto dell’INPS la prestazione familiare, si chiarisce che l’obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, semprechè l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita. 

In base alla vigente normativa il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni, pertanto un datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della suddetta prestazione presentata da un ex dipendente nel termine della prescrizione quinquennale. 

Sempre nel termine di cinque anni si prescrive il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell’assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti; termine che, nel caso di assegno per periodi pregressi, decorre dalla data in cui è stato corrisposto. 

Si sottolinea che, come indicato nella circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951, qualora un datore di lavoro si rifiuti di corrispondere l’assegno ad un ex dipendente, l’INPS, cui perviene la denuncia di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l’azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza. 

In tale ipotesi, solo allorquando sia stata accertata l’impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica dell’INPS, competente in relazione agli adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima. 


giovedì 22 dicembre 2016



Ai lavoratori a domicilio spettano gli assegni familiari e si applicano le assicurazioni sociali?




In base all'art. 9 della legge 877 del 1983. "Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali"

mercoledì 23 novembre 2016



Gli assegni familiari possono essere pignorati?


In base al DPR 1955 n. 797 art. 22 ( Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048) Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.



venerdì 1 aprile 2016

Come è sanzionata la mancata corresponsione degli assegni familiari da parte del datore di lavoro?


In base al comma 2 dell’art. 82 DPR  1955 n. 797 “il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro”