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mercoledì 14 febbraio 2018

Quali agevolazioni sono riconosciute a coloro che assumono lavoratori in Naspi?

In base al comma 10 bis art. 2 l. 92 del 2012:

10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

martedì 16 gennaio 2018

In caso di licenziamento collettivo da parte di datori lavoro che possono fruire del trattamento d'integrazione salariale straordinaria a quanto ammonta il contributo Naspi?

In forza dell'art. 1 comma 137 della legge 205 del 2017


137. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.






mercoledì 9 novembre 2016


E' possibile ottenere la liquidazione della Naspi in un'unica soluzione?

In forza dell'art. 8 del  d.lgs 22 del 2105:

"1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.


2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.


3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.


4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale".






Come specificato dalla circolare Inps n. 94 del 2015 "Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.




Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.



Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.



L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.



2.9.b Accertata la sussistenza dell’indennità NASpI, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le Strutture territoriali dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (vedi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.



Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.



Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.






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martedì 5 aprile 2016

Quando non è dovuto il contributo previsto dall’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012?

In forza dell’art. 2 comma 34 L. 92 del 2012 come modificata dall’art. 2 quater comma 1 DL 201 del 2015 convertito in legge 21 del 2016:

“per il periodo 2013-2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.


lunedì 18 gennaio 2016

Con l’introduzione della Naspi in caso di licenziamento il datore di lavoro deve versare il contributo stabilito dall’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012 per l’Aspi?

Con messaggio n. 4441 del 30.06.2015 l’Inps ha stabilito che anche per la Naspi resta fermo il contributo in caso di licenziamento stabilito dall’art. 2 commi 31 e seguenti legge 92 del 2012 che stabilisce:

“31.  Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m), del testo unico dell’apprendistato di cui al Dlgs 2011 n. 16733.  33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'art. 5 comma 4 della legge 23/07/1991 n. 223”

In particolare secondo l’Inps:

“Il D.lgs. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione contenuta nell’articolo 14, che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili”. Conseguentemente, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dall’articolo 2 della legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione: contributo ordinario (commi 25-27 e 36); contributo addizionale (commi 28-30); contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35). Per quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni, esclusioni, ecc…), si richiamano i principi di prassi già in precedenza illustrati, che si riassumono di seguito”.

Quanto alle modalità di calcolo il messaggio indica:

2.3 Contributo sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in € 1.195,00. Conseguentemente, per le interruzioni realizzatesi da “maggio 2015”, la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di € 1.469,85.

 Non opera l’obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni:
a. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
b. interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione opera con riferimento ai periodi 2013-2015. Restano escluse dal contributo in questione anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.


Infine, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, c. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91”.

giovedì 5 novembre 2015

Come è definito lo stato di disoccupazione in base al Dlgs 150 del 2015?

In base al primo comma  dell’art.19 Dlgs 150 del 2015 “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del  lavoro  di   cui   all'articolo   13[1],   la   propria   immediata disponibilità allo  svolgimento di  attività  lavorativa  ed  alla partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate con il centro per l'impiego”.







[1] Art. 13 Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro:  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei servizi per il lavoro:
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui all'articolo 15 del presente decreto.
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n. 181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle   modalità   di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo unitario delle politiche del lavoro.
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le attività di rispettiva competenza.
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   definisce   apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n. 196.
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco   dei   dati individuali e dei relativi risultati statistici.  
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanziati   con   fondi strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di programmazione approvati dalla Commissione Europea”.

lunedì 27 aprile 2015

In base all’art. 2 legge 92 del 2012 quanto deve versare il datore di lavoro quale contributo ASPI?


In base all’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012 “Nei casi di interruzione di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodici mesi di anzianità aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computo dell'anzianità aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque  si  e'  dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”

mercoledì 18 marzo 2015

Cosa è il contributo Aspi?

In forza dell’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012 è il contributo dovuto dal datore di lavoro che ha licenziato il proprio dipendente.

In particolare: “Nei casi di interruzione di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodici mesi di anzianità aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computo dell'anzianità aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque  si  è  dato luogo alla restituzione di cui al comma 30[1].

Il contributo è  dovuto  anche  per  le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso  il  recesso  del  datore  di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011, n. 167.

Non è dovuto:
I)  fino  al  31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il  contributo  di  cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223[2].
II) per il periodo 2013-2015,  non e'  dovuto  nei  seguenti  casi: 
a)  licenziamenti   effettuati   in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che garantiscano la  continuità  occupazionale  prevista  dai  contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili, per completamento delle  attività  e  chiusura  del  cantiere.



[1] In base al comma 28 dell’art. 2 della legge 92 del 2012 “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato  si  applica un contributo addizionale,  a  carico  del  datore  di  lavoro,  pari all'1,4   per   cento   della   retribuzione   imponibile   ai   fini previdenziali”. Tuttavia in base al comma 30 se il rapporto dopo il patto di prova è trasformato in contratto a tempo indeterminato (o anche dopo sei mesi la cessazione del precedente rapporto a termine) il contributo è restituito (nel caso di contratto a tempo indeterminato dopo la cessazione dell’ultimo contratto a termine la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al  periodo trascorso dalla  cessazione  del  precedente  rapporto  di  lavoro  a termine.

[2] In base al comma 35 “A decorrere dal 1° gennaio  2017,  nei  casi  di  licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di  cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di  cui  al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.

venerdì 27 febbraio 2015

Cosa è la NASPI?

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015[1].

A chi spetta:

lavoratori dipendenti
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

A chi non spetta

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato


Requisiti

Perdita involontaria occupazione (comprese dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 60)  e presenza congiunta dei seguenti requisiti

a) siano in stato di disoccupazione
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Quanto spetta[2]

La base di calcolo per determinare la retribuzione di riferimento è la seguente:

(RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI ULTIMO 4 ANNI: SETTIMANE CONTRIBUZIONE) x 4,33

se risultato è inferiore ad euro  1195 (da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente): 75 %

se risultato è superiore a € 1195 indennità è pari a: (1195 x 75%) + (risultato – 1195 x 25%) entro limite massimo di € 1300 (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.)

Dal quarto mese si riduce del 3% per ogni mese successivo e non è soggetta a prelievo contributivo.


Durata

Un numero di mesi pari al numero di settimane  di contribuzione degli ultimi 4 anni diviso due. Dal 2017 non potrà superare le 78 settimane.
NB è possibile richiedere Aspi in un'unica soluzione, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (in tal caso non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare). Va richiesta  a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se tuttavia il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI , questo è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Domanda e decorrenza della prestazione

La domanda di NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

NB L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.




[1] Secondo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183. Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI)


1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.






[2] Secondo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.Art. 4 (Calcolo e misura)


1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.


2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.


3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.


4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.



giovedì 26 febbraio 2015



Quanto dura e a quanto ammonta l’Aspi?



L’Aspi ovvero l’indennità di disoccupazione in vigore dal 2013 spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione (apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni) nel triennio 2013 - 30 aprile 2015, ha le seguenti durate massime:






Anno cessazione
Lavoratori con meno 50 anni
Lav. 50 – fino 55 anni
Lav. Pari o sopra 55 anni
2013
8 mesi
12 mesi
12 mesi
2014
8 mesi
12 mesi
14 mesi
Fino al 30 aprile 2015
10 mesi
12 mesi
16 mesi


La misura della prestazione è pari:

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. 



L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.



All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.




Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se spettanti. 

martedì 10 febbraio 2015

In caso di licenziamento per giusta causa o disciplinare l’Aspi spetta al lavoratore?

Con interpello 29 del 2013 il ministero del lavoro ha dato risposta positiva, dichiarando:

"Dal dettato della citata normativa, può evincersi che le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, v. INPS circc. n. 97/2003, 142/2012, 44/2013, ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ciò premesso, non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di  licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari (cfr. INPS circc. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità e del contributo in parola senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare. A supporto di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all’opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l’indennità di maternità, pronunciandosi nel senso di ritenere che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento, trovando già “il fatto che ha dato causa al licenziamento (…) comunque in esso efficace sanzione”. A giudizio della scrivente Direzione, la fattispecie in argomento è suscettibile di essere analizzata con il medesimo metodo di ragionamento adottato dalla Corte Costituzionale atteso che, analogamente a quanto argomentato dalla Corte a proposito della corresponsione dell’indennità di maternità, anche nel caso di specie il licenziamento disciplinare può essere considerato un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, negare la corresponsione della ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti. 


Peraltro come si vede nelle pagine INPS dedicate all'Aspi, l'unica conseguenza che comporta il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo è rappresentato dalla data decorrenza della data di presentazione all'Inps (lettera f sezione domande):

LA DOMANDA
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati/intermediari dell’Istituto ­ attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto. La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato: a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

 f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.