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giovedì 16 maggio 2024

 L'invio contemporaneo di certificazioni mediche da parte di una pluralità di lavoratori può costituire una forma di sciopero?


Cass. 14/05/2024, n. 13220



Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla L. n. 146 del 1990, l'astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l'accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di agitazione volto all'astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo "occulto".

giovedì 15 luglio 2021

 Come è protetto lo sciopero dall'Unione Europea?

Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 23/03/2021, n. 28/20


Il diritto di intraprendere un'azione collettiva, compreso lo sciopero costituisce un diritto fondamentale previsto all'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, diritto che è tutelato conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Lo sciopero, pur rappresentando un momento conflittuale dei rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro, di cui esso mira a paralizzare l'attività, resta nondimeno una delle possibili espressioni della negoziazione sociale e, pertanto, deve essere visto come un evento inerente al normale esercizio dell'attività del datore di lavoro interessato, indipendentemente dalle specificità del mercato del lavoro coinvolto o della normativa nazionale applicabile per quanto riguarda l'attuazione di tale diritto fondamentale. Tale interpretazione deve prevalere anche qualora il datore di lavoro sia, come nel caso di specie, un vettore aereo operativo.

mercoledì 3 giugno 2020



Quali limiti incontra il diritto di sciopero?



Cass. civ., 20/07/1984, n. 4260




Il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra, stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma, limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti; pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi, anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro, e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso.

mercoledì 23 ottobre 2019

I servizi di sicurezza aeroportuale rientrano nell'ambito dei dei servizi pubblici essenziali?

Cass. 02/10/2019, n. 24633

I servizi di sicurezza aeroportuale rientrano nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 della legge n. 146 del 1990 ed il diritto di sciopero che interessa tali servizi è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 del medesimo art. 1, con esclusione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nei termini previsti dalla regolamentazione provvisoria del trasporto aereo.

giovedì 31 gennaio 2019

Quali comportamenti sono sanzionabili ai sensi della legge 146 del 1990?

Cass. 28/01/2019, n. 2298

In ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni delle associazioni e degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l'art. 4, comma 4, seconda parte, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini dell'eventuale deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regolamenta tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di garantire nei servizi pubblici essenziali il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

venerdì 12 ottobre 2018

Lo sciopero a singhiozzo ad oltranza è legittimo?

Pretura Vicenza, 07/04/1981 

Ove, come nella specie, lo sciopero a singhiozzo programmato ad oltranza in azienda a ciclo continuo, comprometta l'organizzazione istituzionale dell'azienda, va ordinato ai componenti del consiglio di fabbrica ed alle maestranze di desistere immediatamente dallo sciopero programmato e di cessare dal porre in essere comportamenti lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. 

venerdì 10 agosto 2018

Quando lo sciopero è illegittimo?

Trib. Melfi Sez. lavoro, 15/07/2011

Non costituisce condotta antisindacale il licenziamento di tre attivisti e militanti sindacali per fatti accaduti durante uno sciopero poiché i comportamenti tenuti dai lavoratori non sono riconducibili al diritto di sciopero, in cui non rientra la condotta di chi non si limiti ad un'attività di persuasione degli altri dipendenti per indurli a scioperare, ma ponga in essere concreti atti nei confronti del personale non aderente all'agitazione o interventi materiali sugli impianti per impedire il funzionamento dell'organizzazione aziendale. Conseguenza del comportamento illegittimo dei tre lavoratori licenziati è stato il grave danno economico subito dall'azienda opponente consistito nella mancata produzione di autovetture, gravità da rapportare alla particolare situazione di crisi economica e di difficoltà vissuta dal mercato automobilistico.


mercoledì 8 agosto 2018

E' legittimo lo sciopero delle mansioni?




Cass.08/09/2015, n. 17770


Non esiste una definizione legislativa dello sciopero. I lineamenti del concetto sono stati individuati sul piano giuridico tenendo conto della storia e delle prassi delle relazioni industriali. Lo sciopero nei fatti si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita "minima unità tecnico temporale", al di sotto della quale l'attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. In tale logica, la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, ha riportato entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario, in cui l'astensione ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attività richieste al lavoratore. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo.

martedì 27 marzo 2018


Lo sciopero può essere indetto spontaneamente dai lavoratori?

Pret. Milano, 27/05/1986

Poiché lo sciopero è un diritto che compete a ciascun lavoratore, salva la necessità di esercitarlo collettivamente, non è necessario che questo sia promosso da un organismo sindacale; conseguentemente, un'astensione collettiva dal lavoro non può essere qualificata dal datore di lavoro come abbandono del posto di lavoro, e come tale sanzionata, per il solo fatto di essere stata organizzata spontaneamente da una pluralità di lavoratori non costituitisi in gruppo sindacale.