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lunedì 23 dicembre 2024

 Chi assume la funzione di committente ai fini della sicurezza sul lavoro?


Cass. pen., Sez. IV, 03/12/2024, n. 46718


Nel contesto della sicurezza sul lavoro, la qualifica di committente può essere attribuita a chiunque abbia un interesse diretto nella realizzazione dell'opera, non necessariamente al proprietario dell'immobile. Un committente è colui che ha affidato i lavori e che assume su di sé gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, incluso l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, indipendentemente dalla forma di partecipazione o dalla delega formale dei compiti di controllo.

lunedì 15 novembre 2021

 In caso di appalto quando il committente risponde per la violazione degli obblighi di sicurezza?


Cass. 11/11/2021, n. 33365

In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire, non essendo configurabile una responsabilità del committente "in re ipsa", cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio.

sabato 27 giugno 2020

Quali obblighi di sicurezza gravano sulla committenza negli appalti?


Cass. 24/06/2020, n. 12465

In tema di sicurezza sul lavoro, il committente (datore di lavoro), che affida lavori all'interno della propria azienda ad imprese appaltatrici, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle stesse imprese appaltatrici in relazione ai lavori affidati in appalto; di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze). Gli stessi obblighi, discendenti dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, sono posti parimenti a carico dell'appaltatore sub-committente, in quanto anch'egli responsabile di una scelta di per sé rischiosa secondo la legge (quella dell'ulteriore segmentazione dell'attività produttiva) che incide, elevandoli, sui rischi relativi al processo produttivo; tanto più quando mantenga sotto il proprio controllo un'area aziendale e metta a disposizione dei subappaltatori proprie macchine pericolose.