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venerdì 3 gennaio 2020

Il superamento del comporto per malattia cagionata dal datore di lavoro legittima il licenziamento?

Tribunale Modena Sez. lavoro Sent., 11/10/2019

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c..

mercoledì 10 maggio 2017

Quando la malattia professionale o l'infortunio non vanno computate nel periodo di comporto stabilito contrattualmente?

"Sembra opportuno richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui la computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. In tali ipotesi, infatti, l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui la detta prestazione è destinata (Cass., 28 marzo 2011, n. 7037). Si precisa inoltre che è onere della parte provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l'assenza ed il carattere morbigeno delle mansioni svolte (Cass.,7 aprile 2003, n. 5413; Cass., 23/04/2004, n. 7730; Cass., 25 novembre 2004, n. 22248; Cass., 30 agosto 2006, n. 18711; Cass., 7 aprile 2011, n.7946) Civile Sent. Sez. L Num. 17837 Anno 2015



"Invero, la fattispecie del recesso del datore di lavoro - per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (c.d. eccessiva morbilità) - si inquadra nello schema previsto ed è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono - per la loro specialità - sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa (art. 1256 c.c., comma 2, e art. 1464 c.c.), sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970 e successive modifiche), con la conseguenza che, in dipendenza della prospettata specialità e del contenuto derogatorio di dette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (c.d. periodo comporto) - predeterminato dalla legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi oppure, nel difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa - e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo (L. n. 604 del 1966, art. 3), nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa (art. 1256 c.c., comma 2, e art. 1464 c.c.), nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (v., ex multis, Cass. 5413/2003).
Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro - in ipotesi di superamento del periodo di comporto - ove l'infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro - in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme, incombendo al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza e il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento. (Rigetta, App. Venezia, 14/07/2008) Cass. civ. Sez. lavoro, 07/04/2011, n. 7946