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lunedì 23 gennaio 2023

 L'obbligo di repechage si applica ai dirigenti in caso di licenziamento?



Cass. 19/01/2023, n. 1581

Ai fini della legittimità del licenziamento del dirigente il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in occasione della soppressione del posto presso il quale era stato occupato, non è richiesto un obbligo per il datore di lavoro di verificare l'esistenza in azienda di altre posizioni utili presso cui ricollocarlo. Tale eventualità è inconciliabile con la stessa posizione dirigenziale del lavoratore, posizione che, d'altro canto, giustifica la libera recedibilità del datore di lavoro senza che possano essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per

sabato 6 agosto 2022

 


Quando vi è giustificatezza nel licenziamento del dirigente?






Tribunale Reggio Emilia, Sez. lavoro, 28/07/2022, n. 194

La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Ne consegue che anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili "ex ante", o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificarne il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso (Nel caso di specie, in cui al ricorrente, in occasione di una cena aziendale era stato contestato di aver posto a carico della società un costo non autorizzato utilizzando un escamotage fiscalmente non corretto al fine di far fatturare la somma discostandosi in tal modo dalle direttive aziendali ricevute, il giudice adito, pur escludendo gli estremi della giusta causa, ha ravvisato, nella condotta assunta dal dirigente, gli estremi della giustificatezza del licenziamento rigettando, di conseguenza, la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare).