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venerdì 29 aprile 2022

 Entro quando di decade dal diritto all'indennità di mobilità ex art. 7 legge 223 del 2001?



Cass. 15/04/2022, n. 12373

L'indennità di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione cui è applicabile il termine di decadenza previsto dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, comma 5, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

martedì 13 luglio 2021

Le decadenze previste dall'art. 32  comma 4 lettera c) si applicano quando si vuole fare valere il diritto di proseguire il rapporto con il cessionario?


Cass. 09/07/2021, n. 19589

Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d) della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.


Ebbene, in ordine alla questione dell'applicabilità del termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, alle ipotesi in cui il lavoratore non impugni la cessione del contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c., ma, all'inverso, la rivendichi, questa Corte ha statuito per l'inapplicabilità.

7. Con riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), questa Corte ha sottolineato che la previsione deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti "la cessione del contratto" o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019).

lunedì 16 novembre 2020

Il termine di decadenza ex art. 32 comma 4 lettere c e d della l. 183 del 2010 si applica nell'ipotesi in cui lavoratore intenda far valere la cessione? 

 Cass. 11-11-2020, n. 25384 

Invero, nella fattispecie in esame, la decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, lett. c) a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, non è applicabile alla stregua del consolidato principio statuito da questa Corte (Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 19920 del 2019; Cass. n. 14790 del 2019; Cass. n. 10044 del 2019) secondo il quale solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba fare valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) citato e non negli altri casi, come quello per cui si discute, in cui la persegui. Inoltre, va evidenziato che, in virtù di quanto affermato sempre in sede di legittimità, con orientamento cui si intende dare seguito (Cass. n. 28750 del 2019) per le condivisibili argomentazioni ivi espresse, nell'ipotesi in cui il lavoratore rivendichi il suo diritto alla cessione non è applicabile neanche il termine decadenziale di cui al citato art. 32, comma 4, lett. d.

giovedì 17 ottobre 2019

Il licenziamento nullo va impugnato entro 60 giorni?



Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 16-07-2015) 05-11-2015, 



2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere che la L. n. 604 del 1966, art. 10, prevede "le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 c.c., e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro".

La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, (il cui comma 1, come modificato, ha sostituito la L. n. 604 del 1966, art. 6, stabilendo il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e il termine di inefficacia di 180 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale) ha stabilito "le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento".

L'art. 6, così richiamato, dispone, ai commi 1 e 2 "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".

I suddetti termini di decadenza e di inefficacia dell'impugnazione, dunque, devono trovare applicazione quando si deduce l'invalidità del licenziamento, come nella specie prospettandone la nullità in quanto discriminatorio, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore.

Art. 32 Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

1. Il primo e il secondo comma dell’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».


1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’ articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 


2. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

martedì 2 aprile 2019

La violazione dell'art. 7 della legge 604 del 1966 impone l'impugnazione del licenziamento per  potere essere fatta valere in giudizio ai fini delle indennità risarcitorie?


Cass. 28-03-2019, n. 8660

In realtà va considerato che, con l'omessa preventiva comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, il datore di lavoro è senz'altro incorso in una violazione procedurale rilevante ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6 (secondo cui: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2, della procedura di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, o della procedura di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7, si applica il regime di cui al comma 5, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi 4, 5 o 6").

Ed allora il lavoratore che abbia ricevuto, come nella specie, una comunicazione del licenziamento non preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista, ha una specifica tutela per la suddetta violazione ma, evidentemente, per far valere la stessa, deve impugnare il licenziamento nei termini ordinariamente previsti.

martedì 26 marzo 2019

Entro quando bisogna presentare il ricorso in caso di esito negativo del tentativo facoltativo di conciliazione?

Cass. 21/03/2019, n. 8026

In tema di impugnativa del licenziamento individuale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1996, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel temine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia richiesta, la memoria prevista dall'art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni, decorre l'ulteriore termine di 50 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 anzidetto, il ricorso al giudice a pena di decadenza.