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giovedì 28 settembre 2023

 In caso di sproporzione tra condotta e licenziamento applicabile quale sanzione è prevista dall'art. 18 della legge 300 del 1970?




Cass. 26/09/2023, n. 27353




Nell'ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa, ricadendo il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" menzionate dall'art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa.

sabato 28 maggio 2022



Quando si applica il sistema inde nitario ex art. 18 comma 5 legge 300 del 1970?




Cass. 25/05/2022, n. 16973

Nel regime dettato dall'art. 18, commi 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970 è stata introdotta una graduazione in base alla quale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è consentita per le ipotesi in cui l'illegittimità del recesso è maggiormente evidente e, dunque, in via generale, laddove il fatto addebitato non sussista ovvero nel caso in cui quel fatto sia punito dalla disciplina collettiva applicabile con una sanzione conservativa. Laddove invece, in esito alla valutazione in concreto della fattispecie accertata, il giudice ravvisi una sproporzione tra la condotta non tipizzata e la sanzione irrogata, risolto il rapporto di lavoro, dovrà applicarsi la tutela indennitaria dettata dal comma 5 dell'art. 18 citato rientrandosi in quegli "altri casi" che ai sensi della citata disposizione sono ristorabili con la c.d. tutela indennitaria forte.

martedì 20 luglio 2021

In caso di sproporzione del licenziamento disciplinare che tutela si applica si forza dell'art. 18 l. 300 del 1970 come modificato dalla l. 92 del 2012? 




Cass. 09/07/2021, n. 19585

In tema di licenziamento disciplinare, nell'ambito della valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. forte. Ove invece il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento illegittimo sarà meritevole della tutela reintegratoria. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da una lavoratrice, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel riformare la statuizione relativa al regime di tutela applicabile, ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nelle "altre ipotesi" di cui al comma 5 dell'art. 18 St. Lav., per difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.)

lunedì 31 dicembre 2018


Quando ricorre l'ipotesi  prevista dal comma 5 dell'art. 18 legge 300 del 1970?

Cass. 14/12/2018, n. 32500

In riferimento all'art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla legge n. 92 del 2012, si rileva come la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel quarto comma del citato art. 18 solo nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali il quinto comma dell'art. 18 prevede la tutela indennitaria cd. forte. Il giudice deve, dunque, accertare non solo se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, ma, nel caso in cui lo escluda, anche il grado di divergenza della condotta datoriale dal modello legale e contrattuale legittimante.




venerdì 29 giugno 2018

Il licenziamento disciplinare tardivo è sanzionato dall'art. 18 comma 5 della legge 300 del 1970?

"In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di tempestività che si traduca in un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione comporta, per i licenziamenti intimati sotto la vigenza dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'applicazione della tutela indennitaria "forte" nella misura prevista dal comma 5 dello stesso art. 18, restando la tutela indennitaria "debole" di cui al comma 6 limitata all'ipotesi di violazione di natura procedurale, cioè di contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo". Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 18/05/2018, n. 12231