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mercoledì 10 giugno 2026

 Nel giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 cpc come sono regolate le spese legali?


Cass. 08/06/2026, n. 18382


Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale/assistenziale, la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese,   va valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta – comprensiva   tanto della fase di istruzione preventiva quanto di quella contenziosa di merito –   potendo la complessità dell'accertamento sanitario, desunta anche dalla necessità   di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, integrare giusto motivo di compensazione, anche parziale, delle spese di lite.

lunedì 4 maggio 2026

 Come deve essere redatto il ricorso ex art. 445 bis cpc?


Cass. 29/04/2026, n. 11662


Nel giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in tema di indennità di accompagnamento, il motivo di ricorso per cassazione che critichi la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice di merito   è inammissibile se la parte non riproduce, almeno nei loro passi essenziali, i contenuti della relazione peritale e delle proprie contestazioni, né specifica le circostanze  e gli elementi in concreto trascurati, non potendosi limitare a dedurre genericamente     lacune valutative o errori di apprezzamento, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e del principio di autosufficienza.

giovedì 4 settembre 2025

 Come si conclude il procedimenti ex art. 445 bis cpc?


Cass. 27/08/2025, n. 23970


Nelle controversie in materia di invalidità civile, l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 445-bis c.p.c. non può culminare in una sentenza di condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione di prestazioni assistenziali, ma deve limitarsi alla verifica della sussistenza del requisito sanitario stesso.

lunedì 20 febbraio 2023

 

Quale interesse ad agire deve essere presente per esperire la procedura ex art. 445 bis CPC?




Cass. 16/02/2023, n. 4833

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ., va ravvisata la sussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica. Pertanto, l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psicofisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445-bis cod. proc. civ., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo. Inoltre, nel giudizio relativo all'ATP legittimato passivamente è sempre e solo l'INPS, competente in via esclusiva per tutti i procedimenti in materia di invalidità.

martedì 31 maggio 2022

 Quando le spese del procedimento ex art. 445 bis cpc possono essere poste a carico del ricoerrente?


Cass. 25/05/2022, n. 16903

In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria.

In forza dell'art. 152 disp att. cpc

"Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo."

mercoledì 6 aprile 2022

 Quando si può procedere per far accertare il proprio stato d'invalidita'?




Cass. 04/04/2022, n. 10753




Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico.

sabato 1 agosto 2020

L'accertamento tecnico ex art. 445 cpc può essere utilizzato dal datore di lavoro per verificare lo stato di salute dei dipendenti?


Cass. 29/07/2020, n. 16251
Il nuovo art. 445 bis c.p.c. prevede come condizione di procedibilità nelle controversie previdenziali la presentazione, unitamente al ricorso giudiziario, di una istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa previdenziale fatta valere, restando così fermo il fatto che si tratta di un onere gravante su chi intende richiedere in giudizio una prestazione a carico dell'INPS, e non certo di un nuovo istituto, che si affiancherebbe senza alcun fondamento normativo agli ampi e diversi strumenti già indicati nell'art. 5, L. n. 300 del 1970, che consente al datore di lavoro il controllo circa lo stato di salute dei suoi dipendenti ovvero la veridicità delle malattie da essi denunciate come causa di legittime assenze dal lavoro.

martedì 22 maggio 2018

Come deve essere formulato il dissenso contro il giudizio espresso dal CTU nel procedimneto ex art. 445 bis cpc?

Come indicato dal Tribunale di Roma sentenza del 04-04-2017

il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.

Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.

Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.

Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.

mercoledì 5 luglio 2017

Come è disciplinato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis cpc





c.p.c. art. 445-bis. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio 

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile