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mercoledì 29 aprile 2020

Quale retribuzione va considerata ai fini pensionistici per l'aspettativa sindacale?



Cass. 06/04/2020, n. 7698

Durante l'aspettativa sindacale non retribuita il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con sospensione delle obbligazioni principali (prestazione di lavoro ed erogazione della retribuzione) che lo caratterizzano: il relativo periodo è considerato tuttavia utile a fini pensionistici, con onere posto a carico delle gestioni previdenziali. Tra le retribuzioni figurative da prendere in esame in relazione a tale periodo ai fini pensionistici si annoverano, in forza della normativa applicabile (cfr., art. 8, comma 8, legge n. 155/1981 e art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 564/1996) quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa, le quali vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità di servizio. Ne consegue che ne restano esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C., respingendo il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva confermato anche in sede di gravame il rigetto della domanda proposta dal ricorrente e diretta ad ottenere l'inclusione nella retribuzione figurativa, da accreditare in relazione al periodo di aspettativa per svolgimento di funzioni sindacali ex art. 31 della legge n. 300 del 1970, del premio di produzione, del compenso sostitutivo del cottimo ed altri incentivi, del premio di risultato in relazione al conseguimento dei risultati aziendali positivi ed al conseguimento degli obiettivi industriali nonché dell'indennità media turni, quali voci retributive collegate dalla contrattazione collettiva all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa).

mercoledì 8 aprile 2020

Come sono effettuati gli accrediti contributivi figurativi dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive?

Cass. 06/04/2020, n. 7698

In relazione ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, durante l'aspettativa, le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa, che vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità di servizio; restano, pertanto, esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

martedì 13 giugno 2017



Nel pubblico impiego è riconosciuta l'aspettativa per mandato parlamentare?

In base all'art. 68 del dlgs 165 del 2001

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.


2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.


3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.


4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3

giovedì 8 settembre 2016

L'interruzione del trattamento di disintossicazione e la mancata ripresa del lavoro nel corso dell'aspettativa concessa determina il licenziamento del lavoratore?

In base a Cass. civ. Sez. lavoro, 04/05/2000, n. 5614:

"Il diritto alla conservazione del posto di lavoro dei soggetti in stato di tossicodipendenza, per un periodo non superiore a tre anni, durante la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta all'esecuzione di un trattamento riabilitativo presso servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico - abilitative e socio - assistenziali, previsto dell'art. 124 del testo unico d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, compete al lavoratore tossicodipendente - in base alla lettera e alla "ratio" di questa disposizione - allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni di legge. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per assenza ingiustificata a lavoratore che, interrotta la permanenza nella comunità terapeutica presso cui era stato indirizzato dal competente servizio della Usl, non si era ripresentato al lavoro; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto irrilevante la deduzione difensiva del lavoratore circa la non compatibilità con il suo stato dei metodi attuati presso il centro di recupero in questione e il suo mantenimento dei rapporti con il servizio tossicodipendenti della Usl, ai fini della prosecuzione del trattamento presso altra struttura, poichè egli nel frattempo avrebbe dovuto riprendere il lavoro, in difetto di un obiettivo impedimento in tal senso)". 


Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2016, n. 14621

Osserva la Corte che al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 124 ("testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), è stabilito, nel comma 1, che "i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque. per un periodo non superiore a tre anni".

E' previsto poi, nel secondo coma, che "l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico- riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate".

La Corte d'appello ha richiamato, altresì, la norma di cui all'art. 47 del CCNL per il personale non dirigente delle Poste Italiane s.p.a. 2007 - 2010 che, in attuazione della L. 26 giugno 1990, n. 162, art. 29 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede il diritto dei lavoratori a tempo indeterminato dei quali viene accertato lo stato di tossicodipendenza ad un periodo di aspettativa non retribuito per tutta la durata della terapia e, comunque, non superiore a tre anni.

Ciò premesso, va ritenuto che la riportata norma del comma 1 del citato art. 124 - avente diretta rilevanza nel caso di specie - è stata correttamente interpretata dalla Corte d'appello e del pari correttamente applicata alla fattispecie, unitamente alla citata disposizione collettiva.

Ed infatti, così come univocamente evincibile dal contesto letterale oltre che dalla "ratio" delle suddette disposizioni - che sono finalizzate ad agevolare l'accesso dei lavoratori tossicodipendenti ai programmi di disintossicazione di cui al precedente art. 122, garantendo ad essi il mantenimento del posto già occupato sul presupposto che la concreta esecuzione del trattamento riabilitativo previsto da quei programmi è materialmente incompatibile con l'espletamento dell'attività lavorativa -, deve affermarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro compete al lavoratore tossicodipendente allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni delle sopra citate disposizioni di legge. Logico corollario di tutto ciò è che, ove il programma terapeutico e riabilitativo sia attuato presso una struttura del servizio pubblico o presso una equivalente idonea struttura riabilitativa (ex cit. art. 122, comma 3), l'abbandono di questa struttura, e il definitivo volontario allontanamento da essa da parte del tossicodipendente fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto ed esclude quindi il diritto del predetto alla conservazione stessa: e ciò, appunto, a causa del venir meno dell'impedimento (a prestare l'attività lavorativa) che legittimava (ex cit. art. 124, comma 1) la sospensione dell'obbligo del lavoratore tossicodipendente di eseguire la prestazione oggetto del rapporto di lavoro. E, con il venir meno del diritto alla conservazione del posto, correlativamente e automaticamente, si ripristina - come è evidente - l'obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto. (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 5614 del 4.5.2000).

In linea con tale interpretazione, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che nel caso di specie l'abbandono volontario da parte della D. della comunità terapeutica "Papa Giovanni XXIII" di Rimini, presso la quale veniva attuato il suo programma terapeutico e socio-riabilitativo, determinò il venir meno del suo diritto alla conservazione del posto di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che la ricorrente avesse comunque continuato il percorso terapeutico presso il CAD ONLUS di Milano: situazione soggettiva, quest'ultima, non avente invero alcuna incidenza nè rilevanza, ai sensi della esaminata normativa legale, in ordine alla sussistenza del diritto alla conservazione del posto.

martedì 10 maggio 2016

Cosa sono i congedi per la formazione?


In base all’art. 5 della legge 2000 n. 53 “Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della l. 300 del 1970 n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4 (DM 2000 n. 278), intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.