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venerdì 4 ottobre 2024

 Quando l'uso di strumenti non adeguati da parte del lavoratore non determina in caso d'infortunio la fattispecie del rischio elettivo?



Cass. 20/09/2024, n. 25313

L'uso di attrezzature inadeguate da parte del lavoratore, non fornite dal datore di lavoro, non costituisce necessariamente un rischio elettivo o concorso di colpa se il lavoratore stava eseguendo un incarico conferito dal datore di lavoro senza che gli fossero fornite tutte le attrezzature necessarie e senza una adeguata sorveglianza.

sabato 16 settembre 2023

 Quando si ha rischio elettivo?


Cass. 04/08/2023, n. 23826

In tema di infortuni sul lavoro, il c.d. "rischio elettivo" è solo quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente. Così che l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.

martedì 20 dicembre 2022

 Quando si ha rischio elettivo?




Cass. 16/12/2022, n. 37019

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque la condotta incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio.

mercoledì 19 ottobre 2022

 Quando si ha rischio elettivo?



Cass. 12/10/2022, n. 2977

In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa.

martedì 23 novembre 2021

 Quando si ha rischio elettivo?



Cass. 18/11/2021, n. 35364

In tema di responsabilità civile del datore di lavoro, del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratore

mercoledì 15 settembre 2021

 Come si definisce il rischio elettivo nell'infortunio in itinere?



Cass. 03/08/2021, n. 22180

In tema di infortunio "in itinere", indipendentemente dall'applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12), per rischio elettivo, che esclude l'"occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.

lunedì 22 febbraio 2021

 Quando si ha rischio elettivo?

Cass. 12/02/2021, n. 3763


In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. "rischio elettivo" sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

mercoledì 17 febbraio 2021

 Quando ricorre il rischio elettivo che esclude la responsabilità in caso di infortunio?


Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/02/2021, n. 3763

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. "rischio elettivo" sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

lunedì 17 giugno 2019

Come deve essere determinato il nesso di casualità negli infortuni sul lavoro?


Cass. 12/06/2019, n. 15762

In materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.

lunedì 25 marzo 2019

Quando interviene il rischio elettivo nell'infortunio?

Cass. 19/03/2019, n. 7649


In tema di infortuni sul lavoro, nella nozione di "occasione di lavoro" rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo. II concetto di rischio elettivo che delimita l'ambito della tutela assicurativa è riferito poi al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

sabato 16 febbraio 2019

Quando l'imprenditore è esonerato da responsabilità in caso d'infortunio del lavoratore?





Cass. 13-02-2019, n. 4225

la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di abnormità" inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 19494/2009; 9698/2009). E nella fattispecie, il lavoratore ha posto in essere una condotta esorbitante dai limiti del proprio lavoro, calandosi in una buca nella quale un gruista stava convogliando materiale di risulta, per recuperare una biro (come testualmente affermato nei motivi di ricorso); pertanto, come condivisibilmente concluso dai giudici di Appello, si configura, nella specie, una ipotesi di c.d. rischio elettivo da parte del lavoratore, idoneo ad interrompere la eventuale condotta colposa dell'imprenditore, poichè l'attività posta in essere dal lavoratore stesso esorbita dai limiti dello svolgimento del proprio lavoro (cfr. Cass. n. 21694/2011).

giovedì 23 novembre 2017



Quale è la nozione di rischio elettivo negli infortuni secondo la giurisprudenza?




Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2017, n. 17917 riepiloga lo stato della giurisprudenza:


Con riferimento al comportamento del lavoratore, per risalente giurisprudenza, l'ambito della tutela risulta delimitato, attraverso il concetto di rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore; il concetto di rischio elettivo finisce quindi per delimitare sul piano oggettivo l'occasione di lavoro e dunque il concetto di rischio assicurato o di attività protetta. Di recente sul punto, Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015: "In materia di infortuni sul lavoro, l'" occasione di lavoro" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, art. 2, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo".

17.- Dunque, secondo la giurisprudenza, l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da "rischio elettivo", ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

19.- Per quanto attiene l'attività lavorativa diretta si afferma invece (Sez. L, Sentenza n. 11417 del 18/05/2009): In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In materia è stato autorevolmente osservato, da Cass. 15047/2007 (rel. De Matteis): "Quanto alla nozione di rischio elettivo, esso è qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. maggio 1995 n. 6088;Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Nella giurisprudenza di legittimità più recente, esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Con formula ormai consolidata e tralaticia, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicchè l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica".