Visualizzazione post con etichetta Integrazione salariale ordinaria. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Integrazione salariale ordinaria. Mostra tutti i post

mercoledì 23 aprile 2025

 Che valore ha il silenzio dell'Inps i  seguito alla presentazione della domanda di Cig?

Cass. 11/04/2025, n. 9559

Il silenzio dell'INPS sulle domande di C.I.G. non costituisce un'accettazione implicita né un rigetto della domanda. Esso ha valore neutro, e il datore di lavoro ha l'onere di provare il possesso dei requisiti per l'ammissione alla C.I.G. In mancanza di una esplicita autorizzazione, permane l'obbligo contributivo riferito alla retribuzione virtuale calcolata sull'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali.

lunedì 5 marzo 2018

Le società a prevalente capitale pubblico svolgenti attività industriali devono versare il contributo per la cassa integrazione guadagni?

Cass. 27/02/2018, n. 4560

Le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità. L'applicabilità dell'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, è stata, infatti, esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'Amministrazione Pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico.

lunedì 1 febbraio 2016

A quanto ammonta il trattamento d’integrazione salariale stabilito dal Dlgs 148 del 2015?

 In base all’art. 3 del D.lgs 148 del 2015: “1. Il trattamento di  integrazione  salariale  ammonta  all'80  per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento  si  calcola  tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  sia effettuata con ripartizione dell'orario su  periodi  ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione  e'  dovuta,  nei  limiti  di  cui  ai periodi  precedenti,  sulla  base  della  durata  media   settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2.  Ai  lavoratori  con  retribuzione  fissa  periodica,   la   cui retribuzione sia ridotta in conformità  di  norme  contrattuali  per effetto di una contrazione di  attività,  l'integrazione  e'  dovuta entro  i  limiti  di  cui  al  comma  1,  ragguagliando  ad  ora   la retribuzione  fissa  goduta  in   rapporto   all'orario   normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione  le  indennità  accessorie  alla retribuzione  base,  corrisposte  con   riferimento   alla   giornata lavorativa,  sono  computate  secondo  i  criteri   stabiliti   dalle disposizioni di legge e  di  contratto  collettivo  che  regolano  le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura  delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi  di  produzione,  interessenze  e  simili, l'integrazione e' riferita al guadagno  medio  orario  percepito  nel periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma  1  è  soggetto  alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi  massimi  mensili seguenti, comunque rapportati  alle  ore  di  integrazione  salariale autorizzate e per un massimo di dodici  mensilità,  comprensive  dei ratei di mensilità aggiuntive:
  a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo  del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei   di   mensilità aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;
  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento  per il calcolo del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilità aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
  6. Con  effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a  decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)  e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per  cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
  7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso  di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché  la  eventuale integrazione contrattualmente prevista.
  8. L'integrazione non e' dovuta per le festività non retribuite  e per le assenze che non comportino retribuzione.
  9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti  di  integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo  di  paga  adottato  e  alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.
  10.  Gli  importi  massimi  di  cui  al  comma  5   devono   essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo  2,  comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore  del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi  in favore delle imprese del  settore  edile  e  lapideo  per  intemperie stagionali.


venerdì 29 gennaio 2016

A quanto ammonta la durata massima complessiva del trattamento d’integrazione salariale stabilito dal D.lgs. 148 del 2015?


In base all’art. 4 del D.lgs 148 del 2015 1.  Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5[1].
2.  Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o)[2], per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile”.




[1] “Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’art. 4 comma 1, la durata dei trattamenti per la causale del contratto di solidarietà vien computata nella misura della metà per la parte non non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

[2] “n)  imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o)  imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

giovedì 28 gennaio 2016

Gli apprendisti hanno diritto all’integrazione salariale?

In base all’art. 2.  del dlgs 148 del 2015
1.  Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
2.  Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
3.  Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 1 comma 773, della legge 2006 n. 296[1], e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 comma 1, della legge 2011 n. 183[2].
4.  Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.





[1] 1.773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della l. 1978 n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del dlgs 2003 n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma
[2] 1.  Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 773 quinto periodo l. 2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 l. 1995 n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'art. 7 comma 4 dlgs 2011 n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)»

mercoledì 27 gennaio 2016

Come è disciplinata l’integrazione salariale ordinaria in forza del dlgs 148 del 2015?

Imprese destinatarie

In forza dell’art. 10  l’integrazione salariale ordinaria (ed i relativi obblighi contribuitivi) si applica:

a)  imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b)  cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR 1970 n. 602; 
c)  imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d)  cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e)  imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f)  imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g)  imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h)  imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i)  imprese addette all'armamento ferroviario;
l)  imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m)  imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n)  imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o)  imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come indicato dalla circolare 197 del 2 dicembre  2015 dell'Inps: "sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 5359 del 9 novembre 2015, l’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni rimane immutato. Difatti, nonostante l’avvenuta abrogazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, riportante elencazione delle imprese escluse dall’applicazione della cassa integrazione guadagni, la tutela dei lavoratori delle imprese operanti nei settori di cui al sopra citato articolo 3, risulta essere già assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali di settore ovvero, in mancanza, dal fondo di solidarietà residuale, istituiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, in funzione delle prospettive di adeguamento fissate dal decreto legislativo n. 148/2015"

La norma del 1947 stabiliva: 3.  Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.
Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria


Quando

In base all’art. 11 spetta ai dipendenti delle imprese di cui all’art. 10 (sopra riportate) quando gli stessi sono sospesi dal lavoro o effettuino orario ridotto nei casi di:

a)  situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b)  situazioni temporanee di mercato .


Quanto dura

In forza dell’art. 12:

1.  Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

2.  Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
3.  L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

4.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).

5.  Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

6.  Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

A quanto ammonta la contribuzione

In base all’art. 13
1.  A carico delle imprese di cui all'articolo 10 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:

a)  1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;

b)  2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;

c)  4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;

d)  3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;

e)  1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

f)  2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

2.  Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5[1]. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Che ruolo ha il sindacato?

In base all’art. 14:

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.


Come si presenta la domanda
In base all'art. 15:
1.  Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1[2].

2.  La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
NB
 Secondo la circolare Inps del 2 dicembre del 2015 n. 197 "nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"

3.  Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
4.  Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Concessione

In base all’art. 16. 

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.

Ricorso

Art. 17.  Ricorsi
1.  Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della l. 88 del 1989. (nota [3])





[1] Art. 5.  Contribuzione addizionale

1.  A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a)  9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b)  12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c)  15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

In base a circolare 197 del 2015 dell'Inps il contributo  non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, comma 8 bis, della Legge n. 160 del 20 maggio 1988, nonché dalle aziende che ricorrono ai trattamenti di cui all’art. 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Inoltre, il contributo addizionale non sarà dovuto dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1 gennaio 2016 al trattamento di CIGS. Infatti, l’art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/88 nell’individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal contributo addizionale fa riferimento ad imprese sottoposte a “procedura concorsuale”

[2] Art. 8.  Condizionalità e politiche attive del lavoro
1.  I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 3, della l. 2014 n. 183.
2.  Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
3.  Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 2000 n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.


[3] Art. 25. l. 88 del 1989: Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.