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martedì 16 ottobre 2018

Come è disciplinato il patto di prova nel ccnl autoscuola Cgil Cisl Uil Unesca?

Art. 4 (Periodo di prova)

1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 4 mesi per gli impiegati di 5° livello nonché per il personale da adibire all'attività di insegnate o di istruttore di guida o di nautica;
- 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello.
Resta fermo il periodo di 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.

3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitata da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.

5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.

7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.

lunedì 15 ottobre 2018

Come regolamenta il preavviso il ccnl autoscuole CGIL CISL UIL UNASCA?


Art. 31 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
1) mesi quattro per i quadri intermedi;
2) mesi due per tutti gli altri lavoratori.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
2. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.