Il licenziamento provocato dal rifiuto di ridurre l'orario che conseguenza prococa?
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giovedì 11 luglio 2024
Cass. 08/07/2024, n. 18547
Il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell'art. 8, 1 comma D.Lgs. 81 del 2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time deve essere considerato ritorsivo in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 D.Lgs. 81 del 2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.
mercoledì 28 febbraio 2024
Le progressioni economiche possono essere fondate su una differenziazione legata alla durata dell'orario di lavoro?
Cass. 19/02/2024, n. 4313
Non può esserci alcun automatismo tra riduzione dell'orario di lavoro e riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche. Occorre invece verificare se, in base alle circostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale. E l'onere della prova dei presupposti di fatto che determinano la razionalità, in tale contesto, del riproporzionamento è a carico del datore di lavoro.
martedì 27 febbraio 2024
In caso di part time lo svolgimento costante dell'attività a tempo pieno cosa determina?
Cass. civ., Sez. lavoro, 19/02/2024, n. 4350
In tema di lavoro "part time", la continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno di un rapporto di lavoro sorto a tempo parziale ne determina la trasformazione, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno
martedì 4 giugno 2019
In caso di illegittimità del contratto part time il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista per il full time?
Sul tema specifico della necessità della cd. mora accipiendi, è sufficiente richiamare l'ampia elaborazione della giurisprudenza di legittimità che, in base alla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel contratto di lavoro, ha precisato come la retribuzione spetti al lavoratore soltanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" (cfr. Cass. n. 20316 del 2008; n. 11741 del 2007; n. 24886 del 2006; cfr. anche Cass., S.U. n. 2990 del 2018).
sabato 20 ottobre 2018
Un lavoratore con due rapporti part time in caso di messa in mobilità da parte di uno dei due datori di lavoro ha diritto alla relativa indennità?
Cass. 17/10/2018, n. 26027
In tema di mobilità, il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale c.d. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista, per l'iscritto alle liste di mobilità, dall'art. 8, comma 6 della L. 23 luglio 1991 n. 223, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione.
In tema di mobilità, il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale c.d. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista, per l'iscritto alle liste di mobilità, dall'art. 8, comma 6 della L. 23 luglio 1991 n. 223, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione.
lunedì 10 settembre 2018
In caso di più rapporti part time l'assenza per infortunio occorso in uno dei due rapporti come deve essere trattata dall'altro datore di lavoro?
Ministero del lavoro e delle politiche sociali CIRC 29/01/2003 n. 2/2003
Con riferimento al quesito posto dall'I.N.A.I.L. con nota n. 1836/2002 del 13 settembre 2002, sorto in merito ad un caso di un infortunio occorso ad una lavoratore con più rapporti di lavoro part-time, concernente la determinazione dell'indennità giornaliera da corrispondersi dall'Istituto assicuratore stesso nonché la qualificazione, sotto il profilo giuridico, dell'assenza del lavoratore medesimo presso il datore di lavoro diverso da quello presso il quale è avvenuto l'infortunio, si osserva quanto segue.
L'indennità per inabilità temporanea assoluta, di cui agli artt. 66, 68 e seguenti del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per tale motivo l'ammontare di detta indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non, quindi, limitatamente a quella erogata dal datore di lavoro presso cui si è infortunato.
Inoltre, la tutela che l'ordinamento garantisce al lavoratore infortunato è di natura speciale e prevale sulla tutela fornita per la malattia comune, che risulta anche essere meno favorevole per il lavoratore.
Infatti, non sono previsti limiti temporali alla indennità di temporanea, l'assenza per infortunio non incide nel periodo cosiddetto di comporto, consentendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed, inoltre, è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito una disabilità in seguito a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Si evidenzia, infine, che i lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, hanno diritto all'indennità di malattia soltanto nel caso in cui questa comporti ricovero ospedaliero, così come previsto dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attuato con D.M. 12 gennaio 2001.
Per tutto ciò premesso, si ritiene che l'indennità per inabilità temporanea assoluta sia incumulabile con l'indennità di malattia comune erogata dall'I.N.P.S. durante l'astensione lavorativa fino a concorrenza del suo ammontare e l'assenza del lavoratore debba ritenersi nei confronti di tutti i datori di lavoro assenza per infortunio.
Per quanto attiene, poi, alle istruzioni fornite dall'I.N.A.I.L. alle proprie unità centrali e periferiche con la nota 26 giugno 2001, avente a oggetto "Istruzioni in materia di part-time e di parasubordinazione" (2), allegata alla lettera con cui viene posto il quesito, si osserva che non sembra legittimo imporre il limite massimo riferito al massimale di rendita, entro cui erogare la indennità di temporanea.
L'imposizione di tale limite massimo, anche se coerente con la previsione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 38 del 2000che lo prevede in relazione alla base imponibile ai fini del calcolo del premio, necessita di un intervento legislativo perché possa valere anche ai fini del calcolo dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta atteso che, com'è noto, quest'ultima si calcola, secondo la normativa sopra citata, sulla base della retribuzione effettiva.
mercoledì 25 luglio 2018
Nel part time verticale ciclico i periodi non lavorati vanno conteggiati a fini pensionistici?
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/04/2018, n. 8772
In tema di efficacia a fini pensionistici dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, i lavoratori, in part time verticale ciclico, hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati nell'anzianità contributiva, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro. (Nella specie non merita, dunque, adesione la tesi contraria sostenuta dall'istituto previdenziale.)
sabato 31 marzo 2018
Quali sono i carichi familiari da prendere in considerazione del diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale?
Cass. civ. Sez. lavoro, 12/01/2016, n. 275
In tema di diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale, il criterio preferenziale dei "maggiori carichi familiari" di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si riferisce non solo al numero di familiari a carico, ma include anche le condizioni economiche e patrimoniali complessive del nucleo familiare, attesa la finalità di tutela della situazione patrimoniale deteriore del dipendente "part time".
giovedì 14 dicembre 2017
Nel part time la retribuzione come va determinata?
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2017, n. 19269
"La Corte di merito ha dunque correttamente affermato che il principio di non discriminazione del lavoratore part time, di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, (vigente ratione temporis), impone di utilizzare per calcolare la retribuzione del lavoratore part time il medesimo dato-base con il quale è calcolata la retribuzione del lavoro a tempo pieno e che come la retribuzione del lavoro a tempo pieno a tenore del CCNL prescinde dal rigore ricostruttivo dell'orario, con analogo metodo occorre procedere per riproporzionare la retribuzione del lavoro part time, assumendo come base di computo il dato mensile e non già quello orario".
In particolare:
Nella fattispecie di causa i rapporti di lavoro riguardano un part time verticale (dal giorno 1 al giorno 20 di ogni mese per B.L. e N.L. e dal lunedì al giovedì per NE.GR.).
Non è dubbio che l'importo della retribuzione mensile prevista per il lavoro full time debba essere riproporzionata in ragione del ridotto impegno del lavoratore part time ma tale proporzione non può prescindere dalla applicazione degli stessi principi previsti per la retribuzione del lavoro full time; se dunque nel lavoro full time il dato base del contratto collettivo è quello mensile (calcolato sul dato convenzionale di 26 giorni lavorativi) e la retribuzione oraria viene calcolata su un orario mensile teorico di 156 ore, come assunto dalla stessa società ricorrente, anche nel lavoro part time la base di computo deve essere la mensilità e la retribuzione di un'ora di lavoro deve essere calcolata sul dato teorico e non sulle ore effettive di lavoro nel mese.
Ragionando diversamente si determinerebbe, contrariamente all'assunto di POSTE ITALIANE, un trattamento retributivo contrario al principio di non discriminazione, il quale comporta che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile anche per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria (Cassazione civile, sez. lav., 23/09/2016, n. 18709, in motivazione), come d'altronde assume la stessa società qui ricorrente (si veda la pagina 8 del ricorso).
Nel metodo di calcolo proposto da Poste Italiane la retribuzione oraria del lavoratore part time varia di mese ín mese, assumendosi a base del calcolo il cd. "peso effettivo orario" cioè il rapporto tra l'orario teorico di 156 ore mensili e le ore di lavoro previste in ciascun mese dell'anno in base al numero dei giorni di calendario.
Inoltre il calcolo mensile della retribuzione resta ulteriormente legato al prodotto del suddetto "peso effettivo orario" per le ore di lavoro svolte nel mese dal lavoratore part time, con un metodo che non trova corrispondenza nel calcolo della retribuzione per il full time, che avviene su base mensile e non sulla base delle ore di lavoro svolte.
La determinazione finale della percentuale di retribuzione mensile dovuta al lavoratore part time risente dunque di dati e criteri di calcolo del tutto eterogenei rispetto a quelli previsti nel contratto collettivo per il full time, il che costituisce ex se ragione di discriminazione.
mercoledì 12 aprile 2017
La disciplina del lavoro parziale introdotta dal Dlgs 81 del 2015 è applicabile al pubblico impiego?
Art. 12. Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10*, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.
*Art. 6. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
art. 10 Sanzioni - omissis
mercoledì 23 settembre 2015
Come si determinano i contributi previdenziali nel lavoro a tempo
parziale?
In forza dell’art. 11 del Dlgs 81
del 2015 “La retribuzione minima oraria,
da assumere quale base
per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate
di lavoro settimanale ad
orario normale il
minimale giornaliero di
cui all'articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638[1], e dividendo l'importo
così ottenuto per il
numero delle ore di
orario normale settimanale
previsto dal contratto
collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.
[1] Art. 7.
1. Il numero
dei contributi settimanali
da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso
dell'anno solare, ai
fini delle prestazioni
pensionistiche a carico dell'Istituto
nazionale della
previdenza sociale, per ogni anno
solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso
retribuite o riconosciute in base alle
norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o
accreditata figurativamente per ognuna di
tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione
a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
in vigore al
1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite
minimo di retribuzione
giornaliera, ivi compresa la
misura minima giornaliera dei salari medi
convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in
materia di previdenza
e assistenza sociale non puo' essere inferiore al
7,50% dell'importo del
trattamento minimo mensile
di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore al 1
gennaio di ciascun anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
per i periodi successivi al 31
dicembre 1983 ai
fini del diritto
alle prestazioni non pensionistiche ,
per le quali
e' previsto un
requisito contributivo
a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il
numero dei contributi
settimanali da accreditare
ai lavoratori per il
periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la
data di
decorrenza della pensione si
determina applicando le norme di cui ai precedenti
commi limitatamente alle settimane
comprese nel periodo considerato per le quali sia stata
prestata attività lavorativa
o che abbiano dato luogo
all'accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si
applica per le
altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e
4 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi
di servizio militare o equiparato.
"Ai fini del
diritto alle prestazioni
assicurative a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nel corso
di un trimestre solare il numero
dei contributi settimanali da accreditare
al lavoratore e' pari a quello delle settimane
lavorate o comunque retribuite per le quali risulti
versata o dovuta la contribuzione in base
al presente decreto semprechè per
ciascuna settimana risulti una contribuzione media
corrispondente ad un
minimo di 24 ore
lavorative. In caso
contrario sarà accreditato
un numero di
contributi settimanali pari
al quoziente, arrotondato
per eccesso, che si
ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per
l'importo contributivo corrispondente a
24 ore lavorative".
7. A decorrere
dal 1 gennaio
1984 l'importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati
i contributi volontari non può
essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di
retribuzione di cui
alla tabella F
allegata al decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n.
537, pari o
immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata
ai sensi
del 1 comma del presente
articolo.
lavoratori dipendenti e'
quello che si ottiene applicando
alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote
percentuali in vigore per ciascuna categoria. 1990 N. 233.
9. Ai fini
dell'accertamento del diritto
e dell'anzianità contributiva
per la Determinazione
della misura delle
pensioni di vecchiaia, di
anzianità, di invalidità
ed ai superstiti
degli operai agricoli, da
liquidare con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1983, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, il
requisito minimo di contribuzione annua e'
elevato a 270 giornate di
contribuzione effettiva, volontaria o
figurativa e, conseguentemente,
il requisito minimo di contribuzione, per tutte
le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate,
con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per
il diritto alla pensione di anzianità. Per il
conseguimento dello stesso diritto e' altresì
richiesto il requisito di
35 anni di
iscrizione negli elenchi
nominativi di categoria; 4.050 giornate per il
diritto alla pensione di
vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidità di cui almeno 270 nel
quinquennio precedente la domanda di
pensione.
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo
nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate
di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa
a periodi successivi
al 31 dicembre 1983,
qualora nel corso
dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra
agricola, non
potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un
numero
di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati
relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1
gennaio 1984 in
numero inferiore a 270 giornate per anno
sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e
3,86, rispettivamente, per gli
uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque,
essere computati piu' di 270 contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il
numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per la
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti
ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del
predetto numero.
martedì 22 settembre 2015
Posso richiedere che il rapporto full time sia trasformato in part time
dopo la maternità?
Il comma 7 dell’art. 8 del dlgs
81 del 2015 stabilisce espressamente: “il
lavoratore può chiedere, per una sola volta,
in luogo
del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante
ai sensi del Capo V[1] del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione
d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore
di lavoro e'
tenuto a dar
corso alla trasformazione entro
quindici giorni dalla richiesta.
[1] Capo V Congedo parentale
Art.
32. Congedo parentale 1. Per ogni
bambino, nei primi
suoi dodici anni
di vita, ciascun genitore
ha diritto di
astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite
dal presente articolo.
I relativi congedi parentali dei genitori
non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto
di astenersi dal lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il
periodo di congedo
di maternità di cui al
Capo III, per
un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
b)
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
1-bis. La
contrattazione collettiva di
settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui
al comma 1 su base oraria, nonché i
criteri di calcolo della base oraria e
l'equiparazione di un determinato
monte ore alla singola giornata lavorativa.
Per il personale del comparto
sicurezza e difesa di quello dei vigili
del fuoco e soccorso
pubblico, la disciplina
collettiva prevede, altresì,
al fine
di tenere conto
delle peculiari esigenze
di funzionalità connesse all'espletamento dei
relativi servizi istituzionali,
specifiche e diverse modalità
di fruizione e di differimento
del congedo.
1-ter.
In caso
di mancata regolamentazione, da
parte della contrattazione collettiva,
anche di livello
aziendale, delle modalità di
fruizione del congedo parentale su base oraria,
ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella
oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla
metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di
cui al
presente comma e' esclusa la cumulabilità della fruizione
oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al
presente decreto legislativo.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili
del fuoco e soccorso pubblico.
2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei
genitori e' elevato a undici
mesi.
3.
Ai fini dell'esercizio del diritto
di cui al
comma 1, il genitore
e' tenuto, salvo
casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il
datore di lavoro secondo le modalità
e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con
un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni
indicando l'inizio e la fine del periodo
di congedo. Il termine di preavviso e' pari
a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base
oraria.
4.
Il congedo parentale
spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
4-bis.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario,
adeguate misure di
ripresa dell'attività lavorativa,
tenendo conto di
quanto eventualmente previsto
dalla contrattazione collettiva.
Art.
33. Prolungamento del congedo
1.
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di
cui all'articolo 32,
non superiore a
tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso,
sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
3.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1
decorre dal termine
del periodo corrispondente alla
durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.
Art.
34. Trattamento economico e normativo
1.
Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32
alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori
di sei mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto
previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2.
Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3.
Per i periodi di congedo
parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori
rispetto a quanto previsto ai commi 1 e
2 e' dovuta , fino all'ottavo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia
inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6.
Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35. Trattamento previdenziale
1. I periodi di congedo parentale che danno
diritto al trattamento economico e normativo
di cui all'articolo
34, commi 1 e 2, sono coperti
da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma
1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 34, comma 3, compresi
quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da
contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per
tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno
sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà
di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento
dei relativi contributi
secondo i criteri
e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i
dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai
fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS) ai quali
viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta
alcuna retribuzione nei
periodi di congedo parentale, sussiste
il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura
intera o per
l'intera retribuzione mancante,
alla contribuzione
figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli
oneri derivanti dal
riconoscimento della
contribuzione figurativa di cui
al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o
sostitutivi
dell'assicurazione generale
obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti
medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme
di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i
superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a
quelli che danno
luogo al congedo
parentale, collocati
temporalmente al di fuori del
rapporto di lavoro, possono essere
riscattati, nella misura
massima di cinque
anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano
far valere,
all'atto della domanda,
complessivamente almeno cinque anni
di contribuzione versata
in costanza di effettiva attività
lavorativa.
Art.
36. (Adozioni e affidamenti)
1.
Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del
minore, entro dodici
anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque
non oltre il raggiungimento della maggiore età.
venerdì 18 settembre 2015
Come è disciplinato il lavoro supplementare nel contratto a tempo
parziale nel dlgs 81 del 2015?
Il Dlgs 81 del 2015 all’art. 6 in generale affida la
materia ai contratti collettivi. Tuttavia fermi restando i limiti indicati
dalla contrattazione stabilisce espressamente
che “il datore di lavoro ha
la facolta' di
richiedere, entro i
limiti dell'orario normale di lavoro
di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n.
66 del 2003,
lo svolgimento di
prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle
svolte oltre l'orario concordato fra le parti”.
Quando il contratto collettivo
non disciplina il lavoro supplementare in base al comma 2 “il datore di
lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di
lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle
ore di lavoro settimanali
concordate”.
Quando il lavoratore può rifiutare (nei casi in cui è priva la
regolamentazione collettiva)?
“Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro
supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute,
familiari o di formazione professionale”.
Quanto spetta al lavoratore per il lavoro supplementare non
regolamentato dai ccnl?
“Il lavoro supplementare
e' retribuito con
una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale
di fatto, comprensiva dell'incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi
indiretti e differiti”.
giovedì 17 settembre 2015
Come sono regolamentate le clausole elastiche nel contratto a tempo
parziale nel d.lgs 81 del 2015?
In base ai commi 4 e seguenti dell’art. 6 del Dlgs 81 del
2015 le regole variano a seconda della previsione della regolamentazione da
parte dei contratti collettivi.
a) previsione dei contratti collettivi
comma 4
“Nel rispetto di quanto previsto
dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale possono pattuire, per iscritto, clausole
elastiche relative alla
variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa
ovvero relative alla variazione
in aumento della sua durata”.
comma 5 (preavviso)
“Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un
preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi”.
b) mancanza di disciplina dei
contratti collettivi
Comma 6
“Nel caso in cui il contratto collettivo applicato
al rapporto non disciplini le
clausole elastiche queste possono
essere pattuite per iscritto
dalle parti avanti alle commissioni
di certificazione,con facoltà
del lavoratore di farsi assistere da
un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da
un consulente del
lavoro”.
In tali casi le clausole
elastiche devono prevedere a pena di nullità:
- le condizioni e le modalità
con le quali il datore di lavoro,
con preavviso di due giorni
lavorativi, può modificare la
collocazione temporale della
prestazione e variarne in
aumento la durata
- la
misura massima dell'aumento, che
non può eccedere il limite del 25 per cento
della normale prestazione annua a tempo parziale.
In tali casi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15 per
cento della retribuzione oraria
globale di fatto, comprensiva
dell'incidenza della retribuzione
sugli istituti retributivi
indiretti e differiti.
lunedì 29 giugno 2015
Come si computano i lavoratori a
tempo parziale?
In forza dell’art. 9 Dlgs 81 del
2015 “ai fini della applicazione di
qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante
il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i
lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione
all'orario svolto, rapportato
al tempo pieno. A tal fine,
l'arrotondamento opera per le frazioni
di orario che eccedono la somma
degli orari a tempo parziale
corrispondente a unità intere di
orario a tempo pieno”.
sabato 27 giugno 2015
Come deve essere
stipulato il contratto a tempo parziale?
In forza del Dlgs 81 del 2015
art. 5 comma 1 “Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato
in forma scritta ai fini della
prova”.
Cosa succede in caso
di mancanza di prova del tempo parziale?
In base al comma 1 dell’art. 10
del Dlgs 2015 n. 81 “ In difetto di prova
in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
domanda del lavoratore e'
dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro
a tempo pieno, fermo restando, per il periodo
antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il
diritto alla retribuzione
ed al versamento
dei contributi previdenziali dovuti
per le prestazioni
effettivamente rese”.
Il contratto deve anche indicare
la durata della prestazione e la sua
collocazione. In base al comma 2 dell’art. 5 del Dlgs 81 del 2015:
“Nel contratto di lavoro a tempo
parziale e' contenuta puntuale indicazione della
durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all'anno”.
Eccezione è rappresentata dalla
presenza di turni, infatti in base all’art. 5 comma 3 “Quando l'organizzazione
del lavoro e'
articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo'
avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su
fasce orarie prestabilite”.
Cosa succede se non è
indicato l’orario e la collocazione?
L’art. 10 comma secondo del dlgs
81 del 2015 stabilisce:
“Qualora nel contratto scritto
non sia determinata
la durata della prestazione
lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora
l'omissione riguardi la
sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale,
tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato e della sua
necessità di integrazione
del reddito mediante
lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore
di lavoro. Per il periodo
antecedente alla pronuncia,
il lavoratore ha in
entrambi i casi
diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta per
le prestazioni effettivamente rese,
a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
lunedì 11 maggio 2015
Quando ho diritto a
trasformare il rapporto full time in part time?
In forza dell’art. 12-bis del
Dlgs 61 del 2000 “1. I
lavoratori del settore
pubblico e del settore privato affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da
una commissione medica istituita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto
alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno
in lavoro a
tempo parziale verticale
od orizzontale. Il rapporto di
lavoro a tempo
parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto
di lavoro a
tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano
in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro”.
I commi 2 e 3 si occupano dei casi di mera priorità:
3. In
caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice,
con figlio convivente
di età non
superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore
di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e'
riconosciuta la priorità alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
venerdì 8 maggio 2015
Il contratto a tempo parziale come deve essere provato?
In forza dell’art. 8 del Dlgs 61
del 2000 la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti
mancante, è ammessa la prova
per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 (che richiama l’art. 2724
n. 3: quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli
forniva la prova).
In difetto di prova in ordine
alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia
giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute
per le prestazioni
effettivamente rese antecedentemente
alla data suddetta.
giovedì 7 maggio 2015
Come devono essere
computati i lavoratori a tempo parziale?
In base all’art. 6 del Dlgs 61
del 2000 “ In
tutte le ipotesi
in cui, per disposizione di legge
o di contratto collettivo, si
renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i
lavoratori a tempo
parziale sono computati nel
complesso del numero
dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario
svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai
sensi dell'articolo 1[1]; ai
fini di cui
sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo
parziale corrispondente a unità intere
di orario a tempo pieno”.
[1] “per
"tempo pieno" l'orario
normale di lavoro
di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale
minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati”
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