Visualizzazione post con etichetta Tempo Parziale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Tempo Parziale. Mostra tutti i post

giovedì 11 luglio 2024

Il licenziamento provocato dal rifiuto  di ridurre l'orario che conseguenza prococa?


Cass. 08/07/2024, n. 18547



Il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell'art. 8, 1 comma D.Lgs. 81 del 2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time deve essere considerato ritorsivo in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 D.Lgs. 81 del 2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.

mercoledì 28 febbraio 2024

 Le progressioni economiche possono essere fondate su una differenziazione legata alla durata dell'orario di lavoro?


Cass. 19/02/2024, n. 4313

Non può esserci alcun automatismo tra riduzione dell'orario di lavoro e riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche. Occorre invece verificare se, in base alle circostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale. E l'onere della prova dei presupposti di fatto che determinano la razionalità, in tale contesto, del riproporzionamento è a carico del datore di lavoro.

martedì 27 febbraio 2024

 In caso di part time lo svolgimento costante dell'attività a tempo pieno cosa determina?


Cass. civ., Sez. lavoro, 19/02/2024, n. 4350


In tema di lavoro "part time", la continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno di un rapporto di lavoro sorto a tempo parziale ne determina la trasformazione, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

martedì 4 giugno 2019

In caso di illegittimità del contratto part time il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista per il full time?


Sul tema specifico della necessità della cd. mora accipiendi, è sufficiente richiamare l'ampia elaborazione della giurisprudenza di legittimità che, in base alla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel contratto di lavoro, ha precisato come la retribuzione spetti al lavoratore soltanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" (cfr. Cass. n. 20316 del 2008; n. 11741 del 2007; n. 24886 del 2006; cfr. anche Cass., S.U. n. 2990 del 2018).

sabato 20 ottobre 2018

Un lavoratore con due rapporti part time in caso di messa in mobilità da parte di uno dei due datori di lavoro ha diritto alla relativa indennità? 

Cass. 17/10/2018, n. 26027
In tema di mobilità, il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale c.d. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista, per l'iscritto alle liste di mobilità, dall'art. 8, comma 6 della L. 23 luglio 1991 n. 223, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione.

lunedì 10 settembre 2018

In caso di più rapporti part time l'assenza per infortunio occorso in uno dei due rapporti come deve essere trattata dall'altro datore di lavoro?

Ministero del lavoro e delle politiche sociali CIRC 29/01/2003 n. 2/2003



Con riferimento al quesito posto dall'I.N.A.I.L. con nota n. 1836/2002 del 13 settembre 2002, sorto in merito ad un caso di un infortunio occorso ad una lavoratore con più rapporti di lavoro part-time, concernente la determinazione dell'indennità giornaliera da corrispondersi dall'Istituto assicuratore stesso nonché la qualificazione, sotto il profilo giuridico, dell'assenza del lavoratore medesimo presso il datore di lavoro diverso da quello presso il quale è avvenuto l'infortunio, si osserva quanto segue.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta, di cui agli artt. 66, 68 e seguenti del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per tale motivo l'ammontare di detta indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non, quindi, limitatamente a quella erogata dal datore di lavoro presso cui si è infortunato.

Inoltre, la tutela che l'ordinamento garantisce al lavoratore infortunato è di natura speciale e prevale sulla tutela fornita per la malattia comune, che risulta anche essere meno favorevole per il lavoratore.

Infatti, non sono previsti limiti temporali alla indennità di temporanea, l'assenza per infortunio non incide nel periodo cosiddetto di comporto, consentendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed, inoltre, è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito una disabilità in seguito a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Si evidenzia, infine, che i lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, hanno diritto all'indennità di malattia soltanto nel caso in cui questa comporti ricovero ospedaliero, così come previsto dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attuato con D.M. 12 gennaio 2001.

Per tutto ciò premesso, si ritiene che l'indennità per inabilità temporanea assoluta sia incumulabile con l'indennità di malattia comune erogata dall'I.N.P.S. durante l'astensione lavorativa fino a concorrenza del suo ammontare e l'assenza del lavoratore debba ritenersi nei confronti di tutti i datori di lavoro assenza per infortunio.

Per quanto attiene, poi, alle istruzioni fornite dall'I.N.A.I.L. alle proprie unità centrali e periferiche con la nota 26 giugno 2001, avente a oggetto "Istruzioni in materia di part-time e di parasubordinazione" (2), allegata alla lettera con cui viene posto il quesito, si osserva che non sembra legittimo imporre il limite massimo riferito al massimale di rendita, entro cui erogare la indennità di temporanea.

L'imposizione di tale limite massimo, anche se coerente con la previsione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 38 del 2000che lo prevede in relazione alla base imponibile ai fini del calcolo del premio, necessita di un intervento legislativo perché possa valere anche ai fini del calcolo dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta atteso che, com'è noto, quest'ultima si calcola, secondo la normativa sopra citata, sulla base della retribuzione effettiva.

mercoledì 25 luglio 2018

Nel part time verticale ciclico i periodi non lavorati vanno conteggiati a fini pensionistici?

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/04/2018, n. 8772

In tema di efficacia a fini pensionistici dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, i lavoratori, in part time verticale ciclico, hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati nell'anzianità contributiva, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro. (Nella specie non merita, dunque, adesione la tesi contraria sostenuta dall'istituto previdenziale.)

sabato 31 marzo 2018

Quali sono i carichi familiari da prendere in considerazione  del diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale?

Cass. civ. Sez. lavoro, 12/01/2016, n. 275

In tema di diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale, il criterio preferenziale dei "maggiori carichi familiari" di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si riferisce non solo al numero di familiari a carico, ma include anche le condizioni economiche e patrimoniali complessive del nucleo familiare, attesa la finalità di tutela della situazione patrimoniale deteriore del dipendente "part time".

giovedì 14 dicembre 2017

Nel part time la retribuzione come va determinata?

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2017, n. 19269 

"La Corte di merito ha dunque correttamente affermato che il principio di non discriminazione del lavoratore part time, di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, (vigente ratione temporis), impone di utilizzare per calcolare la retribuzione del lavoratore part time il medesimo dato-base con il quale è calcolata la retribuzione del lavoro a tempo pieno e che come la retribuzione del lavoro a tempo pieno a tenore del CCNL prescinde dal rigore ricostruttivo dell'orario, con analogo metodo occorre procedere per riproporzionare la retribuzione del lavoro part time, assumendo come base di computo il dato mensile e non già quello orario".

In particolare:

Nella fattispecie di causa i rapporti di lavoro riguardano un part time verticale (dal giorno 1 al giorno 20 di ogni mese per B.L. e N.L. e dal lunedì al giovedì per NE.GR.).

Non è dubbio che l'importo della retribuzione mensile prevista per il lavoro full time debba essere riproporzionata in ragione del ridotto impegno del lavoratore part time ma tale proporzione non può prescindere dalla applicazione degli stessi principi previsti per la retribuzione del lavoro full time; se dunque nel lavoro full time il dato base del contratto collettivo è quello mensile (calcolato sul dato convenzionale di 26 giorni lavorativi) e la retribuzione oraria viene calcolata su un orario mensile teorico di 156 ore, come assunto dalla stessa società ricorrente, anche nel lavoro part time la base di computo deve essere la mensilità e la retribuzione di un'ora di lavoro deve essere calcolata sul dato teorico e non sulle ore effettive di lavoro nel mese.

Ragionando diversamente si determinerebbe, contrariamente all'assunto di POSTE ITALIANE, un trattamento retributivo contrario al principio di non discriminazione, il quale comporta che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile anche per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria (Cassazione civile, sez. lav., 23/09/2016, n. 18709, in motivazione), come d'altronde assume la stessa società qui ricorrente (si veda la pagina 8 del ricorso).

Nel metodo di calcolo proposto da Poste Italiane la retribuzione oraria del lavoratore part time varia di mese ín mese, assumendosi a base del calcolo il cd. "peso effettivo orario" cioè il rapporto tra l'orario teorico di 156 ore mensili e le ore di lavoro previste in ciascun mese dell'anno in base al numero dei giorni di calendario.

Inoltre il calcolo mensile della retribuzione resta ulteriormente legato al prodotto del suddetto "peso effettivo orario" per le ore di lavoro svolte nel mese dal lavoratore part time, con un metodo che non trova corrispondenza nel calcolo della retribuzione per il full time, che avviene su base mensile e non sulla base delle ore di lavoro svolte.

La determinazione finale della percentuale di retribuzione mensile dovuta al lavoratore part time risente dunque di dati e criteri di calcolo del tutto eterogenei rispetto a quelli previsti nel contratto collettivo per il full time, il che costituisce ex se ragione di discriminazione.

mercoledì 12 aprile 2017

La disciplina del lavoro parziale introdotta dal Dlgs 81 del 2015 è applicabile al pubblico impiego?


Art. 12. Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10*, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

*Art. 6. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
art. 10 Sanzioni - omissis

mercoledì 23 settembre 2015

Come si determinano i contributi previdenziali nel lavoro a tempo parziale?


In forza dell’art. 11 del Dlgs 81 del 2015 “La retribuzione minima oraria, da assumere  quale  base  per  il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638[1], e dividendo l'importo così ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.




[1] Art. 7.
   1.  Il  numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle prestazioni pensionistiche a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute  in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo,  sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per  ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il  limite  minimo  di  retribuzione  giornaliera,  ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi  convenzionali, per  tutte  le  contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  e assistenza sociale non puo' essere inferiore  al  7,50%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore  al  1  gennaio  di  ciascun anno.
  2. In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si  ottiene dividendo la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta  o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione  di cui al  comma  precedente.  I  contributi  così  determinati,  ferma restando l'anzianità  assicurativa,  sono  riferiti  ad  un  periodo comprendente tante settimane  retribuite,  e  che  hanno  dato  luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi  medesimi risalendo a ritroso nel  tempo,  a  decorrere  dall'ultima  settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano  per  i periodi successivi al 31 dicembre  1983  ai  fini  del  diritto  alle prestazioni  non  pensionistiche  ,  per  le  quali  e'  previsto  un
requisito  contributivo  a  carico  dell'Istituto   nazionale   della previdenza sociale.
  4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,  il  numero dei contributi  settimanali  da  accreditare  ai  lavoratori  per  il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e  la  data  di
decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui  ai precedenti commi limitatamente alle settimane  comprese  nel  periodo considerato per le quali sia stata prestata  attività  lavorativa  o che abbiano  dato  luogo  all'accreditamento  figurativo.  Lo  stesso criterio  si  applica  per  le  altre  prestazioni  previdenziali   e assistenziali.
  5. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi  domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai  periodi  di servizio militare o equiparato.
  6. A decorrere dal 1 gennaio 1984  il  primo  e  il  secondo  comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,  nel  corso  di  un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da  accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane  lavorate  o  comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione  in base al presente decreto semprechè per  ciascuna  settimana  risulti una contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24  ore lavorative.   In  caso  contrario  sarà  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che  si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare  per  l'importo   contributivo   corrispondente   a   24   ore lavorative".
  7.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  l'importo   minimo   della retribuzione settimanale sulla quale sono  commisurati  i  contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione  di  cui  alla  tabella  F  allegata  al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni, nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai  sensi  del  1 comma del presente articolo.
  8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto  da  tutte  le categorie  di  prosecutori  volontari   dell'assicurazione   generale obbligatoria per l'invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti  e'  quello  che  si  ottiene  applicando  alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. 1990 N. 233.
  9.  Ai  fini  dell'accertamento  del  diritto   e   dell'anzianità contributiva per la Determinazione della  misura  delle  pensioni  di vecchiaia, di anzianità,  di  invalidità  ed  ai  superstiti  degli operai  agricoli,  da  liquidare  con  decorrenza  successiva  al  31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  per l'invalidità,  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'  elevato  a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o  figurativa  e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte  le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460  giornate,  con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione,  per  il  diritto  alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto  e' altresì richiesto il  requisito  di  35  anni  di  iscrizione  negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il  diritto  alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidità di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la  domanda di pensione.
  10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino  accreditate  almeno  30  giornate  di contribuzione effettiva.
  11. Per la  contribuzione  relativa  a  periodi  successivi  al  31 dicembre  1983,  qualora   nel   corso   dell'anno   sussista   anche contribuzione relativa ad attività lavorativa  extra  agricola,  non
potrà valutarsi complessivamente  per  ciascun  anno  un  numero  di settimane superiore a 52.
  12. I contributi versati  o  accreditati  relativamente  al  lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero  inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per  i  coefficienti  2,60  e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.  
  12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma  precedente non possono,  comunque,  essere  computati  piu'  di  270  contributi giornalieri per anno.
  13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno  il  numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare versamenti volontari per la assicurazione generale  obbligatoria  per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero.

martedì 22 settembre 2015

Posso richiedere che il rapporto full time sia trasformato in part time dopo la maternità?


Il comma 7 dell’art. 8 del dlgs 81 del 2015 stabilisce espressamente: “il lavoratore può chiedere, per una sola volta,  in  luogo  del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora  spettante  ai sensi del Capo V[1] del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non  superiore  al 50 per cento. Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dar  corso  alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.






[1] Capo V Congedo parentale


Art. 32. Congedo parentale   1. Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita, ciascun genitore ha  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le modalità  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi   congedi parentali dei  genitori  non  possono  complessivamente  eccedere  il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il  diritto  di  astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di maternità di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis.  La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresì, al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione  e  di differimento del congedo.
1-ter. In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte  della contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  e' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici mesi.  
3. Ai fini dell'esercizio del diritto  di  cui  al  comma  1,  il genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalità  e  i  criteri definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore  di lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa dell'attività lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 33. Prolungamento del congedo
       
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n. 104, la lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita  del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo  massimo,  comprensivo  dei periodi  di  cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa  al  prolungamento  del  congedo  possono  essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro genitore non ne abbia diritto.
4.  Il prolungamento di cui al comma  1  decorre  dal  termine  del  periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.


Art. 34. Trattamento economico e normativo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo  32  alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di  vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento  della  retribuzione, per un periodo massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento  del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi  di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e  2  e'  dovuta  , fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al  30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del  trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti  in  materia  di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla  tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

  Art. 35. Trattamento previdenziale

1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la  facoltà  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le modalità della prosecuzione volontaria.
3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale (INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidità,  la vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale, collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attività lavorativa.

Art. 36. (Adozioni e affidamenti)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo  spetta  anche  nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.  
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi  e affidatari, qualunque sia l'età  del  minore,  entro  dodici  anni dall'ingresso del minore in  famiglia,  e  comunque  non  oltre  il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, e'  dovuta,  per il periodo  massimo  complessivo  ivi  previsto,  entro  i  sei  anni dall'ingresso del minore in famiglia.

venerdì 18 settembre 2015

Come è disciplinato il lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale nel dlgs 81 del 2015?

Il Dlgs 81 del 2015 all’art. 6 in generale affida la materia ai contratti collettivi. Tuttavia fermi restando i limiti indicati dalla contrattazione  stabilisce espressamente che “il datore di lavoro  ha  la  facolta'  di  richiedere,  entro  i  limiti dell'orario normale di lavoro  di  cui  all'articolo  3  del  decreto legislativo  n.  66  del  2003,   lo   svolgimento   di   prestazioni supplementari, intendendosi per tali  quelle  svolte  oltre  l'orario concordato fra le parti”.

Quando il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare in base al comma 2 “il  datore  di  lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento  delle  ore  di lavoro settimanali concordate”.

Quando il lavoratore può rifiutare (nei casi in cui è priva la regolamentazione collettiva)?

“Il  lavoratore  può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di  formazione professionale”.

Quanto spetta al lavoratore per il lavoro supplementare non regolamentato dai ccnl?

“Il  lavoro  supplementare  e'  retribuito   con   una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di fatto,  comprensiva  dell'incidenza  della  retribuzione  delle   ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti”.


giovedì 17 settembre 2015

Come sono regolamentate le clausole elastiche nel contratto a tempo parziale nel d.lgs 81 del 2015?

In base ai commi 4 e seguenti dell’art. 6 del Dlgs 81 del 2015 le regole variano a seconda della previsione della regolamentazione da parte dei contratti collettivi.

a) previsione dei contratti collettivi

comma 4
“Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire,  per iscritto,  clausole  elastiche   relative   alla   variazione   della collocazione temporale della prestazione lavorativa  ovvero  relative alla variazione in aumento della sua durata”.

comma 5 (preavviso)
“Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse  intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi”.

b) mancanza di disciplina dei contratti collettivi

Comma 6

“Nel caso in cui il contratto collettivo  applicato  al  rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono  essere  pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni  di  certificazione,con facoltà del lavoratore di farsi assistere da  un  rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o  da  un  consulente  del  lavoro”.

In tali  casi le  clausole  elastiche devono prevedere a pena di nullità:

- le condizioni e le  modalità  con  le quali il datore di lavoro, con preavviso di  due  giorni  lavorativi, può  modificare  la  collocazione  temporale  della  prestazione   e variarne  in  aumento  la   durata
-   la   misura   massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento  della normale prestazione annua a tempo parziale.

In tali casi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione  sugli  istituti retributivi indiretti e differiti.



lunedì 29 giugno 2015

Come si computano i lavoratori  a tempo parziale?



In forza dell’art. 9 Dlgs 81 del 2015 “ai fini della applicazione  di  qualsiasi  disciplina  di  fonte legale o contrattuale per la  quale  sia  rilevante  il  computo  dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo  parziale  sono computati in  proporzione  all'orario  svolto,  rapportato  al  tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni  di  orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale  corrispondente  a unità intere di orario a tempo pieno”

sabato 27 giugno 2015

Come deve essere stipulato il contratto a tempo parziale?

In forza del Dlgs 81 del 2015 art. 5 comma 1 “Il contratto di lavoro a tempo parziale e'  stipulato  in  forma scritta ai fini della prova”.

Cosa succede in caso di mancanza di prova del tempo parziale?

In base al comma 1 dell’art. 10 del Dlgs 2015 n. 81 “ In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e'  dichiarata  la sussistenza fra le parti di un rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della  pronuncia giudiziale,  il  diritto  alla  retribuzione  ed  al  versamento  dei contributi previdenziali dovuti  per  le  prestazioni  effettivamente rese”.

Il contratto deve anche indicare la durata della prestazione  e la sua collocazione. In base al comma 2 dell’art. 5 del Dlgs 81 del 2015:

 “Nel contratto di lavoro a tempo parziale e'  contenuta  puntuale indicazione  della  durata  della  prestazione  lavorativa  e   della collocazione temporale dell'orario con riferimento  al  giorno,  alla settimana, al mese e all'anno”.

Eccezione è rappresentata dalla presenza di turni, infatti in base all’art. 5 comma 3 “Quando l'organizzazione  del  lavoro  e'  articolata  in  turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.

Cosa succede se non è indicato l’orario e la collocazione?

L’art. 10 comma secondo del dlgs 81 del 2015 stabilisce:
“Qualora nel contratto scritto  non  sia  determinata  la  durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.  Qualora  l'omissione  riguardi   la   sola   collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a  tempo  parziale,  tenendo conto delle responsabilità familiari del  lavoratore  interessato  e della  sua  necessità  di  integrazione  del  reddito  mediante   lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore di lavoro. Per  il  periodo  antecedente  alla  pronuncia,  il lavoratore  ha  in  entrambi  i  casi  diritto,  in   aggiunta   alla retribuzione  dovuta  per  le  prestazioni  effettivamente  rese,   a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.


lunedì 11 maggio 2015

Quando ho diritto a trasformare il rapporto full time in part time?


In forza dell’art. 12-bis del Dlgs 61 del 2000 “1.  I  lavoratori  del  settore  pubblico  e  del settore privato affetti  da  patologie  oncologiche,  per i quali residui una ridotta capacità  lavorativa,  anche  a  causa  degli effetti invalidanti di terapie  salvavita,  accertata  da  una  commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno  diritto  alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  od  orizzontale. Il rapporto   di   lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  trasformato nuovamente  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno a richiesta del lavoratore.  Restano  in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro”.

I commi 2 e 3 si occupano dei casi di mera priorità:

 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o  i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  alla  quale e' stata riconosciuta una percentuale di invalidità  pari  al  100  per  cento,  con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro  della  sanità  5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47 del 26 febbraio 1992, e' riconosciuta  la  priorità  della  trasformazione  del  contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
 3.  In  caso  di  richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio  convivente  di  età  non  superiore  agli anni tredici o con figlio  convivente  portatore  di  handicap  ai sensi dell'articolo 3

della  legge  5  febbraio  1992, n. 104, e' riconosciuta la priorità alla  trasformazione  del  contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

venerdì 8 maggio 2015

Il contratto a tempo parziale come deve essere provato?

In forza dell’art. 8 del Dlgs 61 del 2000  la forma scritta è richiesta  a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa  la  prova  per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 (che richiama l’art. 2724 n. 3: quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova).


In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo  parziale  del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà  essere  dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura  sia  giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni   dovute   per   le   prestazioni   effettivamente  rese antecedentemente alla data suddetta.

giovedì 7 maggio 2015

Come devono essere computati i lavoratori a tempo parziale?

In base all’art. 6 del Dlgs 61 del 2000  “ In  tutte  le  ipotesi  in  cui, per disposizione di legge o di contratto   collettivo,  si  renda  necessario  l'accertamento  della consistenza   dell'organico,  i  lavoratori  a  tempo  parziale  sono computati  nel  complesso  del  numero  dei  lavoratori dipendenti in proporzione  all'orario  svolto, rapportato al tempo pieno così come definito   ai   sensi   dell'articolo   1[1];   ai  fini  di  cui  sopra l'arrotondamento  opera  per le frazioni di orario eccedenti la somma degli  orari  individuati  a  tempo  parziale corrispondente a unità  intere di orario a tempo pieno”.




[1] “per  "tempo  pieno"  l'orario  normale  di  lavoro  di  cui all'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,   o  l'eventuale  minor  orario  normale  fissato  dai  contratti collettivi applicati”