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giovedì 21 settembre 2023

 All'impugnazionazione giudiziale avente ad oggetto l'ingiustificatezza del licenziamento si applicano i termini decadenziali introdotti dal collegato lavoro?


Cass. 14/09/2023, n. 26532

questa Corte ha affermato che i termini di decadenza ed inefficacia dell'impugnazione stabiliti dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 (Collegato Lavoro), non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare, secondo un'interpretazione doverosamente restrittiva - trattandosi di norme in materia di decadenza - del concetto di "invalidità" di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, da intendere quale vizio suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori, come previsto per le ipotesi sanzionate dall'art. 18, comma 1, Statuto dei lavoratori novellato dalla L. 2012 (cfr. in tal senso Cass. nn. 148 e 395 Cass. n. 6828 del 2023).

lunedì 12 giugno 2023

 Chi sono i dirigenti convenzionali?

Cass. 08/06/2023, n. 16208

La disciplina limitativa del potere di licenziamento non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente.

sabato 6 agosto 2022

 


Quando vi è giustificatezza nel licenziamento del dirigente?






Tribunale Reggio Emilia, Sez. lavoro, 28/07/2022, n. 194

La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Ne consegue che anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili "ex ante", o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificarne il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso (Nel caso di specie, in cui al ricorrente, in occasione di una cena aziendale era stato contestato di aver posto a carico della società un costo non autorizzato utilizzando un escamotage fiscalmente non corretto al fine di far fatturare la somma discostandosi in tal modo dalle direttive aziendali ricevute, il giudice adito, pur escludendo gli estremi della giusta causa, ha ravvisato, nella condotta assunta dal dirigente, gli estremi della giustificatezza del licenziamento rigettando, di conseguenza, la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare).

giovedì 22 aprile 2021

 Quando il dirigente con cariche sociali è un lavoratore subordinato?


Cass. 20 aprile 2021

Ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del lavoro del dirigente - quando questi sia titolare di cariche sociali (perché preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), goda di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesti non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico – è necessario verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve od attenuata (cd. subordinazione attenuata), alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale.

lunedì 18 gennaio 2021

Quando spetta l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto per i dirigenti prevista dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995





Cass. 22-12-2020, n. 29321

Reputa il Collegio si debba dare continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione (Cass. 30 settembre 2019, n. 24355, con cui è stata cassata la pronuncia di merito che aveva negato l'emolumento in presenza di un licenziamento intimato da Alitalia Servizi s.p.a., posta in amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale speciale modalità di trasferimento del lavoratore D.L. n. 347 del 2003, ex art. 5, comma 2 ter; in senso conforme, più di recente: Cass. 12 febbraio 2020, n. 3442, non massimata).

venerdì 24 gennaio 2020

Per l'azione di responsabilità contro il dirigente direttore generale quale sezione del Tribunale è competente?

Cass. 13/01/2020, n. 345

Qualora la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle Imprese, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.

giovedì 10 gennaio 2019

Quale è la nozione di giustificatezza del licenziamento  del dirigente?


Cass. 04/01/2019, n. 87

La nozione di giustificatezza introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento del dirigente è nettamente distinta dalle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo di cui all'art. 2119 c.c. e all'art. 3, L. n. 604 del 1966, traducendosi essenzialmente, in assenza di arbitrarietà e pretestuosità o, per converso, nella ragionevolezza del provvedimento datoriale. La nozione di giustificatezza si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l’arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede e del divieto del licenziamento discriminatorio.


sabato 14 luglio 2018


La procedura ex art. 7 legge 300 del 1970 si applica ai dirigenti?

Cass. 05/07/2018, n. 17676

Le tutele dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) trovano applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga comunque condotte suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso.

lunedì 18 settembre 2017



I termini di decadenza stabiliti dall'art. 6 della legge 604 del 1966 si applicano anche al licenziamento del dirigente?

In forza di Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/2015, n. 22627

"L'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n.183 del 2010, che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, cui deve seguire a pena di inefficacia il deposito del ricorso giurisdizionale nei successivi centottanta giorni, si applica, in forza del comma 2, del citato art. 32, senza che assuma rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore e, dunque, anche ai dirigenti, dovendosi individuare la "ratio" della disciplina introdotta dalla l. 183 del 2010 nell'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l'introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l'art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore. (Rigetta, App. Milano, 06/11/2014)