Visualizzazione post con etichetta indennità d'accompagnamento. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta indennità d'accompagnamento. Mostra tutti i post

mercoledì 19 novembre 2025

Come si deve presentare la domanda di accompagnamento?


Cass. 13/11/2025, n. 30042


In tema di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la previa presentazione    della domanda amministrativa non richiede la formalistica compilazione dei moduli   predisposti dall'INPS né l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la  domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche   amministrativa, si svolga regolarmente. Questa interpretazione è valida anche quando   la domanda di invalidità civile sottende la richiesta di indennità di accompagnamento,  purché il richiedente possa proporre la domanda giudiziaria.

lunedì 1 giugno 2020

Quali limiti può porre l'Inps nella concessione dell'indennità di accompagnamento?





Cass. 27/05/2020, n. 9979




In tema di indennità di accompagnamento, l'Inps è competente soltanto per la individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche per l'individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l'esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale. Pertanto, l'Inps non può introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale, ma le domande sono presentate all'Inps, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo e l'istituto trasmette in tempo reale e in via telematica le domande medesime alle Aziende Sanitarie Locali.

mercoledì 11 aprile 2018

A chi spetta l'indennità di accompagnamento?

In forza dell'art. 1 L 11/02/1980 n. 18

1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto