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lunedì 9 dicembre 2024

 Quando si ha l'obbligo di consegnare la busta al lavoratore?



Tribunale Roma, Sez. lavoro, 07/10/2024, n. 9822


Benché gli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953 riferiscano l'obbligo del datore di lavoro di consegna del prospetto paga "all'atto della corresponsione della retribuzione" ed al "momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione", si ritiene che tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso di riferire l'obbligo di consegna al momento in cui sorge il diritto al pagamento della retribuzione ciò al fine di consentire al lavoratore di verificare immediatamente la corrispondenza con la retribuzione ricevuta, essendo evidente che il sorgere di un'obbligazione stabilita dalla legge non può dipendere da un fatto - il pagamento - rimesso alla volontà del debitore. Ne consegue che il datore di lavoro il quale non provveda alla corresponsione della retribuzione non può ritenersi, in conseguenza di tale inadempimento, esentato anche dall'obbligo di consegna al lavoratore della busta paga. In tal caso, infatti, se da un lato tale adempimento non ha più la finalità di consentire al lavoratore di confrontare la corrispondenza tra quanto di fatto percepito e quanto riportato in busta paga, dall'altro, soddisfa comunque l'esigenza del lavoratore di avere contezza dell'ammontare del proprio credito anche al fine di approntare una tutela delle proprie ragioni eventualmente anche in sede giudiziaria 

mercoledì 24 aprile 2024

 La consegna della busta paga prova il pagamento?


Cass 19/04/2024, n. 10663

L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata. L'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti

lunedì 30 novembre 2015

Come è regolamentata la consegna delle buste paga ai dipendenti?

In forza della legge 4 del 1953

Art. 1.  È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti

Art. 2.  Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Art. 3. Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Art. 4. La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:
a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3000;
d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

Art. 5.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39 comma 7 DL 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008 n. 133, e successive modificazioni


NB  Consegna busta paga: modalità:

il Ministero del Lavoro in risposta di interpello del Ministero del Lavoro dell’11 febbraio 2008, n. 1, ha dichiarato: “In linea di principio non si ravvisano motivi ostativi all’invio del prospetto di paga con posta elettronica, se si considera la prassi generalizzata dell’accredito diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione delle conoscenze informatiche, purché vi sia la prova legale dell’effettiva consegna del prospetto di paga al lavoratore alla scadenza prevista per il pagamento della retribuzione.”