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martedì 1 ottobre 2019

Su chi grava onere di prova sul trasferimento d'azienda?


Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 01/10/2018, n. 23765: In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento.

mercoledì 3 aprile 2019


A chi spetta la prova della sussistenza di una cessione di un effettivo ramo di azienda?


Tribunale Padova, 01/04/2019

A fronte della contestazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza del ramo d'azienda trasferito, da intendersi come articolazione funzionalmente autonoma di un'unità economica organizzata, è onere delle convenute, cessionaria e cedente, provare il fatto del trasferimento, e cioè la consistenza e l'idoneità funzionale del ramo, in primo luogo mediante la produzione in giudizio dell'atto di cessione e degli allegati necessari a identificare gli elementi patrimoniali trasferiti; ciò in particolare al fine di verificare l'idoneità dello stesso a svolgere le attività commesse alla cessionaria dalla cedente, sulla base di un contratto di servizi coevo al trasferimento del ramo.