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sabato 6 agosto 2022

 


Quando vi è giustificatezza nel licenziamento del dirigente?






Tribunale Reggio Emilia, Sez. lavoro, 28/07/2022, n. 194

La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Ne consegue che anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili "ex ante", o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificarne il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso (Nel caso di specie, in cui al ricorrente, in occasione di una cena aziendale era stato contestato di aver posto a carico della società un costo non autorizzato utilizzando un escamotage fiscalmente non corretto al fine di far fatturare la somma discostandosi in tal modo dalle direttive aziendali ricevute, il giudice adito, pur escludendo gli estremi della giusta causa, ha ravvisato, nella condotta assunta dal dirigente, gli estremi della giustificatezza del licenziamento rigettando, di conseguenza, la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare).

giovedì 10 gennaio 2019

Quale è la nozione di giustificatezza del licenziamento  del dirigente?


Cass. 04/01/2019, n. 87

La nozione di giustificatezza introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento del dirigente è nettamente distinta dalle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo di cui all'art. 2119 c.c. e all'art. 3, L. n. 604 del 1966, traducendosi essenzialmente, in assenza di arbitrarietà e pretestuosità o, per converso, nella ragionevolezza del provvedimento datoriale. La nozione di giustificatezza si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l’arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede e del divieto del licenziamento discriminatorio.