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venerdì 30 ottobre 2015

Il lavoratore può cedere ad un altro lavoratore le proprie ferie ed i riposi maturati?

In base all’art. 24 del Dlgs 151 del 2015  “1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8  aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro  maturati  ai  lavoratori  dipendenti  dallo  stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di  assistere i  figli  minori  che  per  le  particolari  condizioni   di   salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle associazioni  sindacali  comparativamente  più rappresentative  sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.”

mercoledì 28 ottobre 2015

Come e’ regolamentata dal punto di vista  contributivo la trasferta del lavoratore inviato all’estero?



In base all’art. 5.della legge 317 del  1987   “per   i   lavoratori   inviati   in  trasferta  all'estero l'indennità  di  trasferta,  anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta e' svolta, e' esclusa dalla  retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo  12  della  legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari  all'ammontare  esente  dall'imposta  sul  reddito delle persone fisiche.  I  versamenti  contributivi relativi ai predetti emolumenti restano   validi   e  conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto”.

sabato 24 ottobre 2015

Quali assicurazioni devono essere riconosciute ai lavoratori italiani che devono operare all’estero?

In base all’art. 1 del l 317 del 1987 “  1.  I   lavoratori   italiani   operanti   all'estero,   in   Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi  di  sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle  seguenti  forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in  vigore  nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
    b) assicurazione contro la tubercolosi;
    c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
    d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie professionali;
    e) assicurazione contro le malattie;
    f) assicurazione di maternita'.
  2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da  1  a 5, per i lavoratori  italiani  assunti  nel  territorio  nazionale  o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse  o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:
    a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la  propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
    b) le societa' costituite all'estero con partecipazione  italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del  codice civile;
    c) le societa' costituite all'estero, in cui  persone  fisiche  e giuridiche di nazionalita' italiana  partecipano  direttamente,  o  a mezzo di societa' da esse  controllate,  in  misura  complessivamente
superiore ad un quinto del capitale sociale;
    d) i datori di lavoro stranieri.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari. 

mercoledì 21 ottobre 2015

Quali condizioni contrattuali deve contenere il contratto dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero?

In base all’art. del DL 317 del 1987 come modificato dal Dlgs 151 del 2015: “1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare  o da trasferire all'estero prevede:
    a) un trattamento  economico  e  normativo  complessivamente  non inferiore a quello previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali  comparativamente  più rappresentative per la categoria di appartenenza del  lavoratore,  e, distintamente, l'entità delle prestazioni  in  denaro  o  in  natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
    b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il  trasferimento in Italia della  quota  di  valuta  trasferibile  delle  retribuzioni corrisposte  all'estero,  fermo  restando  il  rispetto  delle  norme
valutarie italiane e del Paese d'impiego;
    c) un'assicurazione per ogni  viaggio  di  andata  nel  luogo  di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o  di invalidità permanente;
    d) il tipo di sistemazione logistica;
    e) idonee misure in materia di sicurezza”.