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lunedì 16 ottobre 2023

 Quando la recidiva diviene elemento costitutivo del licenziamento?


Cass. 12/10/2023, n. 28494

In tema di licenziamento, per stabilire se la recidiva sia oppure no elemento costitutivo dell'addebito occorre considerare non le astratte fattispecie previste dal contratto collettivo, bensì il concreto esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, che ben potrebbe decidere di non avvalersi della recidiva. Ne consegue che il generico riferimento a "precedenti condotte", contenuto nella lettera di licenziamento, può essere inteso come dotato di sola valenza confermativa della gravità degli addebiti contestati che siano da soli sufficienti a giustificare il licenziamento.

mercoledì 7 febbraio 2018

La recidiva come causa di licenziamento prevista dai ccnl può essere valutata in modo difforme dal giudice?

Cass. civ. Sez. lavoro, 04/05/2017, n. 10838

Più volte questa corte ha ritenuto che la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari come ipotesi di giustificato motivo di licenziamento non esclude il potere del giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorchè connotati dalla recidiva, ai fini dell'accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva e ciò ai sensi delle norme di cui alla L. n. 66/604, art. 3, alla L. n. 300 del 1970, art. 7, all'art. 2119 c.c. (Cass. n. 8098/1992) Tali norme si fondano sul generale principio che la sanzione irrogata al lavoratore deve essere sempre proporzionata alla condotta posta in essere. Pertanto si è affermato che la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in relazione a precedenti mancanze come ipotesi di licenziamento "non esclude il potere-dovere del Giudice di valutare la gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva" (Cass. 14041/2002). Questa Corte ha anche ritenuto che la contrattazione collettiva che preveda una ipotesi automatica di sanzione disciplinare conservativa o espulsiva, prescindendo dalla valutazione della sua proporzionalità rispetto alla infrazione commessa dal lavoratore sia sotto il profilo soggettivo e sia sotto quello oggettivo, è nulla e, perciò, inapplicabile per contrasto con norme imperative dello Stato (Cass. n. 10441/1996).