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mercoledì 19 febbraio 2025

 Entro quali li.iti operani i poteri istruttori del giudice?

Cass. 12/02/2025, n. 3588

In base agli articoli 421 e 437 del codice di procedura civile, nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di utilizzare i propri poteri istruttori officiosi ogniqualvolta le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine. Sussiste un obbligo del giudice di merito di acquisire le prove necessarie, anche in supplenza delle parti, al fine di dissipare ogni incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione

mercoledì 17 aprile 2024

 Quando possono essere utilizzati i poteri istruttori del giudice nel rito del lavori?


Cass. 15/04/2024, n. 10043

Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, e vede quali presupposti la ricorrenza di una semipiena probatio e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della "pista probatoria", cioè informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale. Ciò implica un dovere per il giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione globale ed organica.

lunedì 11 marzo 2024

 Quando il giudice può ordinare la produzione del ccnl?



Cass. 07/03/2024, n. 6135


In materia di contenzioso per differenze retributive, con particolare riferimento al giudizio di merito, ove si ritenga indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, il giudice può utilizzare i poteri istruttori d'ufficio ma l'onere può dirsi soddisfatto in caso di avvenuta produzione, da parte del lavoratore, di schede riassuntive dei contratti collettivi ritenuti applicabili

martedì 14 luglio 2020

Quando il giudice può disporre indagine tecniche supplettive?



Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/07/2020, n. 14789


Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive od integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice; l'esercizio di tale potere, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito.

sabato 6 maggio 2017



Il giudice può ridurre la lista dei testimoni indicati dalle parti?



Secondo la cassazione:

"Codesta Corte si richiama al suo costante orientamento per cui, la riduzione della lista dei testimoni costituisce un tipico potere discrezionale del giudice di merito, che, se congruamente sostenuto anche per implicito dal contesto motivazionale, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 15955/2004; Cass. 11810/2016)".Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2017, n. 10696

giovedì 4 maggio 2017

Entro quali limiti il giudice può esercitare i poteri di ufficio ex art. 421 cpc?


Secondo la cassazione:

Nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze quali: 
- l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, 
- l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti
- l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2017, n. 9296



Questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 10 gennaio 2006 n. 154) ha precisato che nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: 
- l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata che abbia determinato una preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali; 
- l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti;
- l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. 
Nel caso di specie non ricorrono i suddetti presupposti atteso che, a causa delle decadenze nelle quali era incorsa la società in relazione alla tardività della costituzione in giudizio in primo grado (cfr. Cass. SS.UU. 20 aprile 2005 n. 8202), non sussiste, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, alcun elemento già ritualmente acquisito al processo, tale da poter offrire spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato, essendo invece ravvisatile una totale carenza probatoria sui fatti idonei a legittimare il potere di recesso. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/03/2011, n. 5878