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martedì 30 ottobre 2018

In caso di licenziamento collettivo in procedura di concordato occorre rispettare la procedura ex l. 223 del 1991?
Cassazione 25-07-2017, n. 18286 

Con sentenza n. 435/2014, depositata il 13 novembre 2014, la Corte di appello di Brescia respingeva il gravame proposto da P.L. e altri lavoratori, già dipendenti di Siderimpex S.p.A., nei confronti della
sentenza del Tribunale di Cremona, che ne aveva rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'accertamento dell'inefficacia del recesso loro comunicato in data 20 gennaio 2012 all'esito di procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991.

La Corte di appello, come già il primo giudice, riteneva superflue le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9, posto che, essendo stata la società ammessa alla procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni, era definitivamente venuta meno l'attività aziendale e che - come era da ritenersi pacifico - tutti i dipendenti erano stati, senza esclusione, licenziati e collocati in mobilità; con la conseguenza che non vi era stata, nella specie, alcuna scelta da operare (se non quella a monte del datore di lavoro, insindacabile ai sensi dell'art. 41 Cost., di cessare definitivamente l'attività) e che
non vi era alcun criterio di selezione dei lavoratori che dovesse essere applicato.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con tre motivi, assistiti da memoria, P.L. e altri undici lavoratori; la società ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte del merito ritenuto circostanza pacifica, riconosciuta dagli stessi ricorrenti, che tutti i lavoratori sarebbero stati raggiunti dal licenziamento, per effetto della cessazione dell'attività aziendale, senza peraltro che tale rilievo trovasse riscontro nell'atto di appello, come nei precedenti scritti difensivi, nei quali era stato invece unicamente dedotto che soltanto mediante la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, l'operazione di verifica di tale circostanza sarebbe stata possibile.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e art. 24, commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte, in relazione al caso di definitiva cessazione dell'attività e di licenziamento di tutti i dipendenti, ritenuto la superfluità delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9 L. citata, sul rilievo che in tale caso non vi sarebbero criteri di scelta o modalità applicative da verificare, se non la decisione - già adottata "a monte" e insindacabile in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 41 Cost. - di porre termine all'esercizio dell'impresa, con ciò peraltro omettendo di applicare
alla fattispecie la norma di cui all'art. 24, comma 2, la quale estende all'ipotesi in cui l'impresa intenda cessare l'attività le disposizioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi da 2 a 12.

Con il terzo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. 360, n. 5, i ricorrenti si dolgono che la Corte, con motivazione carente, abbia ritenuto fatti pacificamente acquisiti l'avvenuta eliminazione dell'intero organico e la cessazione dell'attività aziendale.

E' fondato, e deve essere accolto, il secondo motivo di ricorso.

La Corte non si è, infatti, uniformata al principio di diritto, secondo il quale "in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività d'impresa, seppure il datore di lavoro non è tenuto a specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, le comunicazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, devono comunque contenere, oltre la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, l'elenco dei lavoratori licenziati, al fine di consentire il controllo sindacale sulla corrispondenza all'intenzione emergente dalla comunicazione iniziale circa il coinvolgimento dell'intero organico nella chiusura dell'insediamento produttivo" (Cass. n. 25737/2016).

Al riguardo, si deve ribadire che la procedura disciplinata dalla L. n. 223 del 1991 trova applicazione, per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, anche ai licenziamenti conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo, con la precisazione che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità della disciplina richiamata con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale e cioè, in sostanza, nella prospettiva di rendere possibile il controllo sindacale sulla effettività della scelta datoriale di porre termine all'esercizio
dell'impresa.

Si è invece ritenuto, ad es., che il datore di lavoro non è obbligato a specificare, nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, atteso che tale informazione si giustifica in relazione ad un possibile reimpiego dei lavoratori in alternativa al ricorso alla mobilità, ovvero nella prospettiva di una mera riduzione di personale, che è ipotesi diversa da quella di cessazione dell'attività aziendale (Cass. n. 7169/2003).

E', tuttavia, chiaro che, in tale ultima ipotesi, soltanto attraverso la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascuno "del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia", così come espressamente stabilito dall'art. 4, comma 9, le organizzazioni sindacali sono poste in grado di verificare e controllare l'effettivo rispetto, da parte dell'impresa, della corrispondenza degli esiti finali della procedura all'intenzione, manifestata nella comunicazione di avvio, in ordine al coinvolgimento dell'intero organico aziendale nella chiusura dell'insediamento produttivo.

Tale comunicazione alle organizzazioni sindacali risulta invece, nel caso di specie, totalmente omessa, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale (cfr. sentenza, P. 9).

Nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso restano assorbiti il primo e il terzo. La sentenza n. 435/2014 della Corte di appello di Brescia deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nei procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

sabato 5 novembre 2016

Cosa succede ai rapporti di lavoro in corso in caso di fallimento?

Secondo la giurisprudenza unanime si applica la regola stabilita dall'art. 72 primo del RD 267/1942 secondo cui:"se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto".

Nella giurisprudenza di legittimità:

"In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 72, comma secondo, legge fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa non è configurabile un credito contributivo previdenziale, a nulla rilevando l'eventuale ammissione al passivo fallimentare dei crediti retributivi, per l'assenza di efficacia riflessa di tale provvedimento sul rapporto tra la curatela e l'Inps che ha un diverso oggetto. (Rigetta, App. Milano, 26/07/2007)" Cass. civ. Sez. lavoro, 14/05/2012, n. 7473

Nella giurisprudenza di merito:

"In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento, e fino alla data della dichiarazione del curatore, ex art. 72, comma 2, legge legge fallimentare, R.D. n. 267/1942, non vi è un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa e, nell'ipotesi di licenziamento intimato dal curatore successivamente ritenuto illegittimo, sussiste il diritto al pagamento del corrispettivo solo ove ricorra il presupposto della utilizzabilità delle energie fisiche messe a disposizione dal lavoratore, dovendosi considerare irrilevante l'offerta della prestazione quante volte il curatore non possa avvalersi dell'attività." Trib. Santa Maria Capua Vetere, 21/02/2013

"Qualora, nel corso di un rapporto di lavoro, intervenga una sentenza dichiarativa di fallimento dell’imprenditore-datore di lavoro, trova applicazione la norma generale della sospensione del contratto bilaterale, prevista dall'art. 72 L. Fall., con facoltà del curatore di scegliere tra subentro e scioglimento. Tale disposizione si fonda sull'assoggettamento a regolazione concorsuale del diritto del contraente in bonis e si applica a tutti i contratti bilaterali, ad eccezione di quei rapporti contrattuali che sono espressamente regolati da diverse disposizioni di legge." App. Napoli Sez. I, 03/12/2007

"La mancanza di una disciplina specifica in ordine agli effetti del fallimento sui rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento della pronuncia della sentenza rende necessario il ricorso alla regola generale dettata dall'art. 72 l.fall. - R.D. n. 267/1942, con il riconoscimento della facoltà di sciogliersi dal contratto al curatore che non ritenga di utilizzare le prestazioni del dipendente a causa della cessazione dell'attività aziendale e delle esigenze della procedura e con la configurazione, per analogia, di una fase di sospensione del rapporto sino alla determinazione, da parte degli organi della procedura, di subentrare o meno nel contratto, alla quale va, nel concreto, equiparata l'intimazione del licenziamento irrogata dal curatore con efficacia retroattiva alla data della dichiarazione di fallimento quale manifestazione della volontà di non subentrare nel rapporto." App. Milano, 28/07/2007