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giovedì 21 maggio 2026

 In caso di trasferimento nel pubblico impiego occorre l'obbligo di motivazione stabilito dalla legge 241 del 1990?

Cass. 07/05/2026, n. 13099


Nell'impiego pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto (assunzione, trasferimento, mutamento di sede, incarichi, sanzioni), rientrando nei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica e sono espressione dei poteri  del datore di lavoro pubblico ai sensi degli artt. 2086, 2103, 1175 e 1375 c.c. Se ne desume che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, nonchè ai principi di correttezza e buona fede cui è obbligato ad  attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione la disciplina   sulla motivazione degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. La motivazione eventualmente dovuta - anche nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto - deve essere semplicemente idonea a rendere verificabile il rispetto di   buona fede e correttezza ed intellegibili le ragioni organizzative del trasferimento;    né è richiesto che si indichino i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, le risultanze istruttorie del provvedimento

mercoledì 20 dicembre 2023

 Quando si configura un trasferimento nel pubblico impiego?


Cass. 18/12/2023, n. 35343


Affinché si configuri un trasferimento in senso tecnico, è necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 cod. civ. ‒ applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001 ‒ e, conseguentemente, il datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio. Ciononostante, ove pure difetti il presupposto del rilevante spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, l'amministrazione deve indicare preventivamente quei criteri generali e astratti che possano permettere di comprendere perché la scelta sia caduta in concreto su un dipendente anziché su un altro, rendendo così leggibili esteriormente le opzioni organizzative sottese all'atto di gestione del rapporto di impiego riguardante il singolo dipendente.