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martedì 28 luglio 2015

Come è regolamentato il congedo parentale in seguito all’emanazione del Dlgs 2015 n. 80?

In base all’art. 32 del Dlgs 151 del 2001 come modificato dall’art. 7 del Dlgs 2015 n. 80 il congedo parentale è così disciplinato.

a)Arco temporale di fruibilità

In base al comma 1 è per i primi 12 anni per ogni bambino: “Per ogni bambino,  nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita, ciascun genitore ha  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le modalità  stabilite  dal  presente  articolo”.

b) durata complessiva

 I     congedi parentali dei  genitori  non  possono  complessivamente  eccedere  il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo (che eleva ad 11 mesi il periodo complessivo   se “il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi,”[1])

Nell'ambito del predetto limite, il  diritto  di  astenersi dal lavoro compete:

    a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di maternità di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;
    b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

c) Come fruire il congedo su base oraria o giornaliera?

In primo luogo la materia è demandata alla contrattazione collettiva. In base al comma 1-bis “ La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresì, al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione  e  di differimento del congedo”.

Se manca la contrattazione collettiva il comma 1-ter stabilisce “In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte  della contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le  disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e soccorso pubblico.

Come si esercita il diritto di astensione e quale preavviso al datore di lavoro?

In forza del comma 3 “Ai fini dell'esercizio del diritto  di  cui  al  comma  1,  il genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalità  e  i  criteri definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni nel caso di congedo parentale su base oraria”.

Peraltro in forza del comma 4 bis: “Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore  di lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa dell'attività lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.

NB In base comma 4 “Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto”.  

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[1] Comma  2. “Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici mesi”.

martedì 24 febbraio 2015

Quanti congedi spettano ai genitori per la malattia del figlio?

In forza dell’art. 47 del Dlgs 151 del 2001:

a) fino a tre anni: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
b) da tre ad otto anni  ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio


La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui sopra.

In forza dell’art. 47 comma 3 La certificazione di malattia necessaria al genitore per  fruire dei congedi di cui sopra  e'  inviata  per  via  telematica direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o con esso convenzionato , che  ha  in  cura  il  minore,  all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il  sistema   di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al  decreto  del Ministro della salute in data  26  febbraio  2010.

In forza dell’art. 48 I comma i periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati:
- nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

In forza dell’art. 48 secondo comma i periodi di congedo per la malattia del figlio (per il richiamo all’art. 22 commi 4,5 e 6):

- non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  fermi restando i limiti temporali  di  fruizione  dell'indennità  di  mobilità.  I medesimi periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

NB Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

Nel corso di tali periodi non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilità  ai  sensi dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che  rifiuta l'offerta di lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Durante i congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.