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martedì 4 agosto 2026

 Quando spetta la indennità ex art. 1751 cc?


Cass. 31/07/2026, n. 24289


In tema di contratto di agenzia, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione  del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., la condizione che l’agente abbia «procurato nuovi clienti al preponente o abbia    sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti» è alternativa, ma i    entrambi i casi richiede un apporto economicamente apprezzabile, non potendo il solo procacciamento di un unico nuovo cliente, per di più fallito, integrare il requisito ei «nuovi clienti» in mancanza di prova, da parte dell’agente, di un effettivo sviluppo sensibile degli affari con la clientela preesistente.La distinta e cumulativa condizione  della permanenza, dopo la cessazione del rapporto, di «sostanziali vantaggi» per il preponente – da valutarsi in relazione agli affari con i clienti nuovi ed esistenti – non può presumersi in base al mero incremento fatturato allegato dall’agente, ma deve essere oggetto di specifica e rigorosa dimostrazione da parte di questi  sul quale grava, ex art. 2697 c.c., l’onere probatorio circa la sussistenza di tutti i presupposti dell’indennità.

giovedì 20 aprile 2023

 A chi spetta la competenza per i rapporti di agenzia con società?


Cass. 05/04/2023, n. 9431


Le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale; tale carattere manca, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art. 409, n. 3, cod. proc. civ.

martedì 18 aprile 2023

 Che effetti ha il fallimento sul contratto di agenzia?


Cass. 14/04/2023, n. 10046

In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma L.Fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand'anche ciò fosse ritenuto, è comunque applicabile per l'assenza di "diverse disposizioni della presente Sezione", per la previsione del testo dell'art. 78 L.Fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (id est: dell'agente) e non anche del mandante (id est: del preponente). Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.

giovedì 4 novembre 2021

 Come si determina il danno subito dell'agente in caso di recesso anticipato rispetto al termine del contratto da parte del committente?



Cass.28/10/2021, n. 30457

Nella fattispecie di cui all'art. 1750 c.c., in caso di ingiustificato recesso del preponente dal contratto di agenzia a tempo determinato, il danno va determinato in base ad una serie di elementi (le spese sostenute dall'agente, la natura dell'attività, il prevedibile mancato guadagno nel periodo residuo, tenuto conto di quanto l'agente ha guadagnato in altre attività o comunque avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza), che vanno dedotti e provati.

mercoledì 17 marzo 2021

 Come deve essere valutata la giusta causa nell'agenzia?



Cass. 11/03/2021, n. 6915

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

giovedì 10 maggio 2018

Quando un contratto di agenzia può essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato?



Cass. 01/03/2018, n. 4884

L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento, in favore del preponente, di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto, ex art. 1746 c.c., delle istruzioni ricevute dal preponente. Costituisce, invece, oggetto del rapporto di lavoro subordinato, la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo, è dato dalla soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; in mancanza, ove tale elemento non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad ulteriori elementi, aventi tuttavia carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (Nel caso concreto la gravata pronuncia non merita censura, avendo il Giudice di appello correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenuto conto dei parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e del discrimine tra gli stessi.)

lunedì 21 novembre 2016

Come è definito il contratto di agenzia dal codice civile?





In forza dell'art. 1742 "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata .

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

giovedì 17 novembre 2016

Come è regolamentata l'esclusiva nel contratto di agenzia nel codice civile?



In base all'art. 1743 cc: "Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività , né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro".

mercoledì 16 novembre 2016



Come è regolamentato dal codice civile il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia?

In  forza dell'art. 1751-bis. Patto di non concorrenza.

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

lunedì 24 ottobre 2016

Quali obblighi gravano sull'agente secondo il codice civile?





In base all'art.  1746 "Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari . È nullo ogni patto contrario .

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario  ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia .

È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo"

sabato 22 ottobre 2016

Come regolamenta le provvigioni  dell'agente il codice civile  ?



In base all'art. 1748 cc:
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. 

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia

lunedì 17 ottobre 2016

Come è disciplinata l'indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia dal codice civile?

In forza dell'art. 1751 cc " All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni :

l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente .

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente

sabato 15 ottobre 2016

Quali sono i termini di recesso dal contratto di agenzia stabiliti dal codice civile?





In base all'art. 1750 del cc "Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario .

sabato 8 ottobre 2016

Nel contratto di agenzia quali obblighi informativi gravano sul preponente?

In base all'art. 1749 cc “Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo”.

Con specifico riferimento aglli obblighi informativi la giurisprudenza ha statuito:

L'art. 1749, come modificato dall'art.4 DLGS 65 del 1999, ha imposto al preponente lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. L'agente è, dunque, titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del preponente ed indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751, il preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli a disposizione dell'agente che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare l'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza. Cass. civ. Sez. lavoro, 29/09/2016, n. 19319


Il nuovo testo dell'art. 1749 cc, come sostituito dall'art, 4 del dlgs 65/1999, nello stabilire il principio di carattere generale che il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede, ha posto a carico del preponente medesimo, al fine di una gestione trasparente del rapporto, lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più analitico possibile, delle provvigioni dovute; ha riconosciuto all'agente il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili; ed ha infine sanzionato con la nullità ogni patto contrario. Ciò significa che, attualmente, l'agente è titolare di un vero e proprio diritto all'accesso a tutti i documenti - in possesso del preponente - che sono utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall'agente al fine di consentire l'esatta ricostruzione, anche contabile, del rapporto di agenzia. Da ciò consegue che la richiesta di esibizione documentaleavanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, giacché, trattandosi di documenti nella esclusiva disponibilità della preponente e indispensabili ai fini previsti dall'art. 1751 cc, la preponente convenuta aveva comunque l'obbligo, in esecuzione del dovere di lealtà e buona fede - anche indipendentemente dall'ordine del giudice - di porli a disposizione dell'agente così come previsto dalla legge. L'unico strumento, sostanziale e processuale, che l'agente ha a disposizione per far valere il suo diritto all'indennità ex art. 1751 cc, è quello di accedere, ex art. 1749 c.c., ai ai documenti , in possesso della società preponente, dai quali poter desumere l'esatta situazione contabile esistente tra le parti, lo sviluppo del fatturato e la gestione della clientela. App. Bologna Sez. lavoro, 25/08/2007