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venerdì 3 maggio 2024

 Quando sorge l'obbligo contributivo dei professionisti alla gestione separata?


Cass. 30/04/2024, n. 11535


In tema di obblighi contributivi degli avvocati iscritti alla Gestione Separata INPS, la produzione di un reddito superiore alla soglia di 5.000 euro vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata. Tale importo rileva solo quale limite per l'insorgenza dell'obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione.

sabato 24 aprile 2021

 Da quando decorre la prescrizione dei contributi  della gestione separata?


Cass. 19/04/2021, n. 10273

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

mercoledì 5 aprile 2017

L'amministratore e socio di società commerciale è soggetto all'iscrizione sia alla gestione commercianti  sia a quella separata?

Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 31/03/2017, n. 8458 sante l'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 e la disposizione di interpretazione autentica ex art. 12, comma 11, del D.L. n. 78 del 2010, l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di un'impresa commerciale, artigiana od agricola, la quale di per sé implichi l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente". In definitiva, il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella gestione separata sui compensi a tale tipo percepiti, purché tale attività presenti i requisiti di abitualità e prevalenza, e quella di socio lavoratore della società stessa, implica l'obbligo della duplice iscrizione.(Cass. 1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835).

mercoledì 20 maggio 2015

A quanto ammontano i contributi della gestione separata nel 2015?


L’art. 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 142, - cd Milleproroghe – convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, pubblicata sulla GU n. 49 del 28 febbraio 2015, ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (s.m.i.).


Conseguentemente ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%..

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato:

Liberi Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%

Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%.

Ne consegue che l’accredito contributivo calcolato sul minimale è così calcolato:

Reddito minimo annuo
€ 15.548,00     23,50%           € 3.653,78
€ 15.548,00     27,72%           € 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00     30,72%           € 4.776,35 (IVS 4.664,40)